((Art. 3 - sexies 
 
Disposizioni in  materia  di  infrastrutture  strategiche  in  ambito
                             energetico 
 
  1.  Per  il  perseguimento  di   finalita'   di   sicurezza   degli
approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture
strategiche le infrastrutture lineari energetiche  appartenenti  alla
rete nazionale dei gasdotti, individuate ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nonche'  gli  oleodotti
facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione
ovvero   il   cui   efficientamento   siano   volti   ad   assicurare
l'approvvigionamento e il trasporto  lungo  la  direttrice  nazionale
Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici  europei
mediante  opere  rientranti  nell'elenco  dell'Unione   europea   dei
progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE)  n.  347/2013
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  aprile  2013.  Le
infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti  e  indifferibili  ai  sensi  delle
normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque ti tolo interessate
nelle  procedure  autorizzative  per  la  realizzazione  ovvero   per
l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di  cui  al  primo
periodo attribuiscono ad esse priorita' e urgenza  nel  quadro  degli
adempimenti e delle valutazioni di propria competenza. 
  2.  Per  la  realizzazione  ovvero  per   l'efficientamento   delle
infrastrutture strategiche di cui  al  comma  1,  primo  periodo,  le
proroghe, per  casi  di  forza  maggiore  o  per  altre  giustificate
ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13,  commi  3  e  4,  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropria zione per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  possono  essere
disposte, anche d'ufficio,  prima  della  scadenza  del  termine  per
l'emanazione del decreto di esproprio  e  per  un  periodo  di  tempo
complessivo non superiore a otto anni. 
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di  opere
di minore entita'» sono inserite le seguenti:  «e  nei  casi  di  cui
all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»; 
  b) all'articolo 52-quinquies,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  9-bis,
ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari  energetiche
di cui al comma 2 del presente  articolo,  l'autorita'  espropriante,
nei casi in cui l'avvio  dei  lavori  rivesta  carattere  di  urgenza
ovvero qualora  sussistano  particolari  ragioni  di  natura  tecnica
ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o  in  parte,  al  soggetto
proponente l'esercizio dei  poteri  espropriativi,  determinando  con
chiarezza l'ambito della  delega  nell'atto  di  affidamento,  i  cui
estremi devono essere specificati in ogni atto  del  procedimento  di
espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati  i  poteri
espropriativi possono avvalersi delle societa' controllate nonche' di
societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6.  (Regole  generali  sulla  competenza).   -
          (omissis) 
                9-bis. L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
          minore entita' e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies,
          comma 2.1, del presente decreto, puo' delegare, in tutto  o
          in parte, al soggetto  proponente  l'esercizio  dei  propri
          poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
          della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi  vanno
          specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.  A
          questo  scopo  i  soggetti  cui  sono  delegati  i   poteri
          espropriativi possono  avvalersi  di  societa'  controllate
          nonche' di societa' di  servizi  ai  fini  delle  attivita'
          preparatorie. 3. Chiunque non ottemperi  agli  obblighi  di
          cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai
          sensi dell'articolo 3, comma 10, e'  punito  con  l'arresto
          fino ad un anno.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  52-quinquies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari  per  le
          infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
          energetiche nazionali). - (omissis) 
                2.1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  6,
          comma   9-bis,   ai   fini   della   realizzazione    delle
          infrastrutture lineari energetiche di cui al  comma  2  del
          presente articolo, l'autorita' espropriante,  nei  casi  in
          cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza  ovvero
          qualora sussistano particolari ragioni  di  natura  tecnica
          ovvero operativa, puo' delegare, in tutto o  in  parte,  al
          soggetto proponente l'esercizio dei  poteri  espropriativi,
          determinando con chiarezza l'ambito della delega  nell'atto
          di affidamento, i cui estremi devono essere specificati  in
          ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo,
          i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono
          avvalersi delle societa' controllate nonche' di societa' di
          servizi ai fini delle attivita' preparatorie. 
                (omissis)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5. (Attivita' di interesse generale). - 1.  Gli
          enti del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali
          incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
          o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
          prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          alla  legge  22  giugno  2016,   n.   112,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129  del  6  giugno
          2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi, alla tutela  degli  animali  e  alla
          prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14  agosto
          1991, n. 281, nonche' alla produzione, all'accumulo e  alla
          condivisione di energia da  fonti  rinnovabili  a  fini  di
          autoconsumo, ai sensi del decreto  legislativo  8  novembre
          2021, n. 199; 
                  (omissis)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 112,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 2. (Attivita' d'impresa di interesse generale).
          - 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale
          una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il
          perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
          utilita'  sociale.  Ai  fini  del  presente   decreto,   si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' d'impresa aventi ad oggetto: 
                  a)  interventi   e   servizi   sociali   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, e successive modificazioni, ed interventi,  servizi
          e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e
          successive modificazioni, e di cui  alla  legge  22  giugno
          2016, n. 112, e successive modificazioni; 
                  b) interventi e prestazioni sanitarie; 
                  c) prestazioni socio-sanitarie di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri del  14  febbraio
          2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6
          giugno 2001, e successive modificazioni; 
                  d)    educazione,    istruzione    e     formazione
          professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
          successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
          interesse sociale con finalita' educativa; 
                  e)   interventi   e   servizi   finalizzati    alla
          salvaguardia   e   al   miglioramento   delle    condizioni
          dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
          risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali   e   pericolosi,   nonche'    alla    produzione,
          all'accumulo  e  alla  condivisione  di  energia  da  fonti
          rinnovabili a fini di autoconsumo,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
                (omissis)»