((Art. 3 - octies 
 
Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da  fonti
                             rinnovabili 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle
tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1  al
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  luglio  2019
sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte
del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei
prezzi al  consumo  per  l'intera  collettivita',  per  tenere  conto
dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019  e  il  mese  di
pubblicazione del  bando  della  relativa  procedura.  All'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 8 novembre  2021,  n.  199  recante  Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 9. (Transizione dai vecchi a  nuovi  meccanismi
          di incentivo). - 1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e
          8 sono definiti tempi e modalita' per il  raccordo  con  le
          procedure  di  assegnazione  degli  incentivi  attivate  in
          attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo
          2011,   n.   28,   al   fine   di   garantire   continuita'
          nell'erogazione degli incentivi. 
                2. Decorsi novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore dei decreti di cui al comma 1, il  meccanismo  dello
          scambio sul  posto  e'  soppresso.  I  nuovi  impianti  che
          entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a  uno
          dei  meccanismi  di  cui  ai   precedenti   articoli   alle
          condizioni e secondo le modalita' ivi stabilite, ovvero  al
          ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13,  commi
          3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
                3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono  altresi'
          i criteri e le modalita' per  la  graduale  conversione  al
          meccanismo  di  cui  all'articolo  7  degli   impianti   in
          esercizio operanti in scambio  sul  posto,  da  attuarsi  a
          decorrere dal 31 dicembre 2024. 
                4. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle
          dinamiche di offerta nell'ambito dei  meccanismi  d'asta  e
          registro di cui al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  del  4  luglio  2019,  recante   "Incentivazione
          dell'energia elettrica prodotta dagli  impianti  eolici  on
          shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati
          dei processi di  depurazione",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 186 del 9 agosto  2019,  successivamente  alla
          settima procedura e fino all'entrata in vigore dei  decreti
          di cui agli articoli 6 e  7,  il  GSE  organizza  ulteriori
          procedure mettendo a disposizione la  potenza  residua  non
          assegnata,  fino  al  suo  esaurimento,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 20 del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 4 luglio 2019 e tenuto conto  di  quanto
          disposto dal comma 5 del presente articolo. 
                5. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  4,  a
          decorrere dalla settima procedura: 
                  a) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di
          una procedura di  registro  e  contestualmente  eccesso  di
          offerta nella procedura d'asta riferita al medesimo  gruppo
          di impianti,  la  potenza  non  assegnata  in  tale  ultima
          procedura   d'asta   viene   trasferita   al    contingente
          disponibile  per  la  prima,  nella   misura   utile   allo
          scorrimento della graduatoria. La medesima disposizione  si
          applica anche nel caso in cui eccesso di domanda e  offerta
          siano invertiti; 
                  b) qualora vi sia eccesso di domanda nell'ambito di
          una procedura di registro per  un  gruppo  di  impianti  di
          nuova  realizzazione  e  contestuale  eccesso  di   offerta
          nell'ambito delle procedure di registro di un altro  gruppo
          di  impianti  di  nuova  realizzazione,  la   potenza   non
          assegnata in tale  ultima  procedura  viene  trasferita  al
          contingente disponibile per la prima,  nella  misura  utile
          allo   scorrimento   della   graduatoria.    La    medesima
          disposizione si applica per le procedure  di  asta;  c)  le
          quantita'  di  potenza  trasferite  in  applicazione  delle
          lettere a) e b) sono determinate dal GSE a parita' di costo
          indicativo medio annuo degli incentivi. 
                6. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, ai fini di dare  attuazione  a
          quanto previsto ai commi 4 e 5, il GSE aggiorna le date e i
          tempi di  svolgimento  delle  sessioni  nonche'  quelle  di
          pubblicazione delle graduatorie, dandone comunicazione  sul
          proprio sito web. 
                6-bis. Per le procedure  d'asta  indette  dal  GSE  a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione,  i  valori  delle  tariffe   di   riferimento
          indicati  nella  tabella  1.1  dell'allegato  1  al  citato
          decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019
          sono aggiornati,  in  fase  di  pubblicazione  dei  singoli
          bandi,  da  parte  del  GSE  su   base   mensile,   facendo
          riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo  per
          l'intera collettivita', per  tenere  conto  dell'inflazione
          media  cumulata  tra  il  1°  agosto  2019  e  il  mese  di
          pubblicazione   del   bando   della   relativa   procedura.
          All'attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma
          si provvede senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.»