IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria; Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria; Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e successive modificazioni, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS; Visto l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, concernente la disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2023, il quale prevede, all'art. 1, le modifiche al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, prevedendo che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 1° gennaio 2023, i dati delle spese sanitarie sono inviati al Sistema tessera sanitaria, anche dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, i cui elenchi vengono resi disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche; Considerato che occorre adeguare le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati da parte dei soggetti iscritti all'albo degli infermieri pediatrici, ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2023; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 258455 dell'11 luglio 2023, attuativo del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2023; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 162 del 27 aprile 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.