IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle  spese  sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione,  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  della  dichiarazione  dei  redditi
precompilata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015 e successive modificazioni,  attuativo  dell'art.  3  del
citato decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  recante  le
specifiche tecniche e modalita' operative relative alla  trasmissione
telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria; 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis del  decreto  legislativo  21  novembre
2014,  n.  175,   il   quale   prevede   che   tutti   i   cittadini,
indipendentemente  dalla  predisposizione  della  dichiarazione   dei
redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie
spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi  dei
commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi  a  disposizione  dal
Sistema tessera sanitaria; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  e
successive modificazioni, concernente la semplificazione  in  materia
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli  anni
di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS; 
  Visto l'art. 2, comma 6-quater del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e successive modificazioni, concernente  la  disciplina
della  memorizzazione  elettronica  e  trasmissione  telematica   dei
corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio  dei  dati
al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della  dichiarazione
dei redditi precompilata; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  13
settembre 2016, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  29
ottobre 2020 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
maggio 2023, il quale prevede, all'art. 1,  le  modifiche  al  citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°  settembre
2016, prevedendo che, ai fini dell'elaborazione  della  dichiarazione
dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate,  a  partire  dal  1°
gennaio 2023, i dati delle spese sanitarie sono  inviati  al  Sistema
tessera sanitaria, anche dagli iscritti agli albi professionali degli
infermieri pediatrici, di cui  al  decreto  ministeriale  17  gennaio
1997, n. 70, i  cui  elenchi  vengono  resi  disponibili  al  Sistema
tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale  degli  ordini
delle professioni infermieristiche; 
  Considerato che  occorre  adeguare  le  specifiche  tecniche  e  le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati da
parte dei soggetti iscritti all'albo degli infermieri pediatrici,  ai
sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 22 maggio 2023; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
258455 dell'11 luglio 2023, attuativo del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2023; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali reso con il provvedimento n. 162 del 27  aprile  2023,
ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    b) «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze  del  19  ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.