Art. 2 
 
                Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 
 
  1. All'art. 6, comma 1, del decreto 19 ottobre 2020 le parole «fino
al 31 dicembre 2022» sono eliminate. 
  2. L'art. 6, comma 2, del decreto 19 ottobre 2020 e' sostituito dal
seguente comma: 
    «2. A decorrere dalla data prevista dall'art. 2,  comma  6-quater
del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127   e   successive
modificazioni, i soggetti di cui al comma 1  trasmettono  al  Sistema
TS, entro i termini di cui all'art.  2,  comma  6-ter,  del  medesimo
decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127,  i  dati  di  tutti  i
corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici  per
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica  dei  dati
dei  corrispettivi  giornalieri  configurati  secondo  le  specifiche
tecniche allegate al provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.». 
  3.  L'Allegato  A  del  decreto  19  ottobre  2020  e'   sostituito
dall'Allegato A del presente decreto. 
  4.  L'Allegato  C  del  decreto  19  ottobre  2020  e'   sostituito
dall'Allegato C del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2023 
 
                                  Il Ragioniere generale dello Stato: 
                                                Mazzotta