Art. 2 Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 1. All'art. 6, comma 1, del decreto 19 ottobre 2020 le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono eliminate. 2. L'art. 6, comma 2, del decreto 19 ottobre 2020 e' sostituito dal seguente comma: «2. A decorrere dalla data prevista dall'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono al Sistema TS, entro i termini di cui all'art. 2, comma 6-ter, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.». 3. L'Allegato A del decreto 19 ottobre 2020 e' sostituito dall'Allegato A del presente decreto. 4. L'Allegato C del decreto 19 ottobre 2020 e' sostituito dall'Allegato C del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2023 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta