Art. 4 
 
       Criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali 
 
  1. Le regioni per l'adozione dei propri tariffari ricorrono,  anche
in  via  alternativa,  ai  medesimi  criteri   individuati   per   la
determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui  alle  lettere
a), b) e c), dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni.  Le
regioni tengono conto, altresi', ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 2
e 3 e dell'art. 8-quinquies, comma 2-quater, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,  rispettivamente
dell'eventuale  finanziamento   extra   tariffario   delle   funzioni
assistenziali, nonche' di eventuali risorse gia' attribuite per spese
di investimento, ai sensi dell'art.  4,  comma  15,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni.