IL DIRETTORE del Servizio fitosanitario centrale Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione di questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante; Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto in particolare l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence doree phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Vista la nota prot. Masaf n. 496739 del 5 ottobre 2022 con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro tecnico scientifico su flavescenza dorata» con il mandato di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica inclusa la definizione delle misure di emergenza; Visto il documento tecnico ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale, inerente le linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale; Visti gli esiti delle indagini condotte sul territorio nazionale dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021; Considerata l'intensa recrudescenza dell'organismo nocivo Grapevine flavescence doree phytoplasma, agente della flavescenza dorata della vite, registrata, a partire dal 2020, nelle aree produttive settentrionali italiane e causa di danni ingenti; Considerato che nella riunione dello scorso 23 maggio 2023 il Comitato fitosanitario nazionale ha condiviso la necessita' di abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite; Ritenuto necessario, alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo e delle specifiche disposizioni emanate in relazione all'organismo nocivo Grapevine flavescence doree phytoplasma, ridefinire le misure fitosanitarie di emergenza finalizzate al suo contrasto; Preso atto delle misure fitosanitarie contro la diffusione nel territorio nazionale dell'organismo nocivo Grapevine flavescence doree, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 23 maggio 2023; Ritenuto necessario attuare le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo specificato, Grapevine flavescence doree phytoplasma approvate dal Comitato fitosanitario nazionale; Dispone: Art. 1 Finalita' 1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma, agente della flavescenza dorata della vite, atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana.