IL DIRETTORE 
                 del Servizio fitosanitario centrale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000,  recante  «Misure
per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione di
questo Ministero, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  con  il
quale sono stati individuati gli uffici di livello  dirigenziale  non
generale  nell'ambito  delle   direzioni   generali   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il
quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia  l'incarico  di
direttore  dell'ufficio  dirigenziale  non  generale  DISR  V   della
Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019,  che  stabilisce  condizioni  uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE)  2018/2019  della  Commissione  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in  particolare  l'art.
3, comma 1, che definisce le attivita'  di  protezione  delle  piante
quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione  dei  rischi,
nonche' alla  gestione  delle  emergenze  fitosanitarie  relative  al
contrasto degli organismi nocivi delle piante; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 19,  che  dispone  che  all'attuazione  degli  atti
approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede  mediante
ordinanze  del  direttore  del   Servizio   fitosanitario   centrale,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto in particolare l'art. 27 del decreto legislativo  2  febbraio
2021, n. 19,  che  dispone  l'effettuazione,  da  parte  dei  Servizi
fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di
organismi nocivi da quarantena rilevanti  per  l'Unione  europea,  di
organismi nocivi considerati provvisoriamente come  organismi  nocivi
da quarantena rilevanti per l'Unione  europea,  di  organismi  nocivi
prioritari, in applicazione degli articoli 22 e  24  del  regolamento
(UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla
base di un Programma nazionale di  indagine  degli  organismi  nocivi
delle piante; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione
del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di
Grapevine flavescence doree phytoplasma  all'interno  di  determinate
aree delimitate; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la nota prot. Masaf n. 496739 del 5 ottobre 2022 con il quale
e' stato istituito  il  «Gruppo  di  lavoro  tecnico  scientifico  su
flavescenza dorata» con il mandato di approfondire tutti gli  aspetti
relativi alla problematica inclusa la  definizione  delle  misure  di
emergenza; 
  Visto  il  documento  tecnico  ufficiale   n.   29   del   Servizio
fitosanitario nazionale, inerente le linee guida per i viticoltori ai
fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale; 
  Visti gli esiti delle indagini condotte  sul  territorio  nazionale
dai Servizi fitosanitari  regionali  in  applicazione  del  Programma
nazionale di indagine degli organismi  nocivi  delle  piante  di  cui
all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021; 
  Considerata l'intensa recrudescenza dell'organismo nocivo Grapevine
flavescence doree phytoplasma, agente della flavescenza dorata  della
vite,  registrata,  a  partire  dal  2020,  nelle   aree   produttive
settentrionali italiane e causa di danni ingenti; 
  Considerato che nella riunione  dello  scorso  23  maggio  2023  il
Comitato  fitosanitario  nazionale  ha  condiviso  la  necessita'  di
abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 maggio 2000, n. 32442, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000, concernente  le  misure
per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite; 
  Ritenuto necessario,  alla  luce  del  nuovo  regime  fitosanitario
europeo  e  delle  specifiche  disposizioni  emanate   in   relazione
all'organismo  nocivo  Grapevine   flavescence   doree   phytoplasma,
ridefinire le misure fitosanitarie di emergenza  finalizzate  al  suo
contrasto; 
  Preso atto delle misure  fitosanitarie  contro  la  diffusione  nel
territorio  nazionale  dell'organismo  nocivo  Grapevine  flavescence
doree,  approvate  dal  Comitato  fitosanitario  nazionale,  di   cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  19,  nella
seduta del 23 maggio 2023; 
  Ritenuto necessario attuare  le  misure  fitosanitarie  d'emergenza
finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo specificato, Grapevine
flavescence doree phytoplasma approvate  dal  Comitato  fitosanitario
nazionale; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente ordinanza definisce le misure fitosanitarie  per  il
contrasto di Grapevine flavescence doree  phytoplasma,  agente  della
flavescenza dorata della vite, atte ad impedirne  la  diffusione  nel
territorio della Repubblica italiana.