Art. 3 Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo specificato e al suo vettore specificato 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, sul territorio di propria competenza, indagini annuali, per accertare la presenza dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato. 2. Le indagini sono effettuate con le modalita' e nel periodo dell'anno piu' idoneo alla rilevazione della malattia, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e del suo vettore, della presenza e della biologia della pianta ospite nonche' delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di indagine approvata dal Comitato fitosanitario nazionale. 3. Le indagini sono, altresi', mirate a rilevare l'eventuale presenza degli stadi giovanili e degli adulti del vettore specificato mediante osservazioni visive e con l'ausilio di trappole nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato. 4. I Servizi fitosanitari regionali registrano i risultati delle indagini, compresi gli elementi di georeferenziazione, e ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale nell'ambito dei risultati del piano nazionale di indagini annuale di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021. 5. I Servizi fitosanitari regionali, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi del supporto del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di agenzie regionali strumentali o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti.