Art. 3 
 
Indagini sul territorio nazionale relative all'organismo  specificato
                    e al suo vettore specificato 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, sul  territorio  di
propria competenza,  indagini  annuali,  per  accertare  la  presenza
dell'organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato. 
  2. Le indagini sono effettuate  con  le  modalita'  e  nel  periodo
dell'anno piu' idoneo alla rilevazione della malattia, tenendo  conto
della  biologia  dell'organismo  nocivo  e  del  suo  vettore,  della
presenza  e  della  biologia  della  pianta  ospite   nonche'   delle
informazioni  scientifiche  e  tecniche  riportate  nella  scheda  di
indagine approvata dal Comitato fitosanitario nazionale. 
  3. Le  indagini  sono,  altresi',  mirate  a  rilevare  l'eventuale
presenza degli stadi giovanili e degli adulti del vettore specificato
mediante osservazioni visive e con l'ausilio di trappole  nelle  aree
che i Servizi fitosanitari regionali individuano a rischio elevato. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali registrano  i  risultati  delle
indagini, compresi gli elementi di  georeferenziazione,  e  ne  danno
comunicazione al  Servizio  fitosanitario  centrale  nell'ambito  dei
risultati del piano nazionale di indagini annuale di cui all'art.  27
del decreto legislativo n. 19/2021. 
  5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali,  per  l'attuazione   delle
indagini previste dal piano di cui al comma 1, possono avvalersi  del
supporto del Comando unita' forestali,  ambientali  e  agroalimentari
(CUFAA) dei carabinieri o del Corpo forestale delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, di agenzie regionali  strumentali
o di altri enti competenti, previo accordo tra le parti.