Art. 5 Istituzione delle aree delimitate 1. A seguito della conferma della presenza dell'organismo nocivo specificato, in zona notoriamente indenne, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio avvia senza indugio appropriate indagini per determinare la reale diffusione della malattia e istituisce ufficialmente una o piu' aree delimitate in cui adottare immediatamente tutte le misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato. 2. L'area delimitata, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo n. 19/2021, costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto, e' cosi' definita: una zona infestata e' costituita dall'unita' vitata o dall'appezzamento di vite o dal vigneto abbandonato o dall'area in cui insistono viti inselvatichite, dove e' confermata la presenza di almeno una pianta risultata infetta dall'organismo nocivo specificato; una zona cuscinetto, adiacente e circostante la zona infestata, la cui estensione e' di almeno 500 m di raggio; 3. I Servizi fitosanitari regionali possono definire l'area delimitata sulla base dei confini amministrativi dei territori coinvolti. 4. Qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto e' riveduta e modificata di conseguenza. 5. I Servizi fitosanitari regionali definiscono e aggiornano l'elenco delle aree delimitate nei rispettivi territori, pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento, e ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, attraverso il sistema Europhyt. 6. Qualora il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decida di non istituire un'area delimitata ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, ne da' immediata comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale e provvede successivamente alla notifica ufficiale. 7. Qualora, a seguito di indagine sia verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno tre anni consecutivi, la malattia si considera eradicata e viene abolita l'area delimitata. 8. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito di opportune indagini, concluda che l'eradicazione dell'organismo nocivo specificato non e' possibile e decida di adottare le misure di contenimento, di cui al regolamento (UE) 2022/1630, ne da' comunicazione al Comitato fitosanitario nazionale e provvede successivamente alla notifica ufficiale.