Art. 5 
 
                  Istituzione delle aree delimitate 
 
  1. A seguito della conferma della  presenza  dell'organismo  nocivo
specificato, in zona notoriamente indenne, il Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio avvia senza  indugio  appropriate
indagini  per  determinare  la  reale  diffusione  della  malattia  e
istituisce ufficialmente una o piu' aree delimitate in  cui  adottare
immediatamente   tutte    le    misure    fitosanitarie    ai    fini
dell'eradicazione dell'organismo nocivo specificato. 
  2. L'area delimitata, in  applicazione  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 19/2021, costituita da una zona  infestata  e  da  una
zona cuscinetto, e' cosi' definita: 
    una  zona  infestata   e'   costituita   dall'unita'   vitata   o
dall'appezzamento di vite o dal vigneto abbandonato  o  dall'area  in
cui insistono viti inselvatichite, dove e' confermata la presenza  di
almeno   una   pianta   risultata   infetta   dall'organismo   nocivo
specificato; 
    una zona cuscinetto, adiacente e circostante la  zona  infestata,
la cui estensione e' di almeno 500 m di raggio; 
  3.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  possono  definire   l'area
delimitata  sulla  base  dei  confini  amministrativi  dei  territori
coinvolti. 
  4.  Qualora  la  presenza  dell'organismo  nocivo  specificato  sia
confermata  nella  zona  cuscinetto,  la  delimitazione  della   zona
infestata e  della  zona  cuscinetto  e'  riveduta  e  modificata  di
conseguenza. 
  5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  definiscono  e  aggiornano
l'elenco delle aree delimitate nei rispettivi  territori,  pubblicano
tale  elenco  e  ogni  suo  aggiornamento,  e  ne   danno   immediata
comunicazione  al  Servizio  fitosanitario  centrale,  attraverso  il
sistema Europhyt. 
  6. Qualora  il  Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per
territorio decida  di  non  istituire  un'area  delimitata  ai  sensi
dell'art. 18, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  2016/2031,  ne  da'
immediata  comunicazione  al  Comitato  fitosanitario   nazionale   e
provvede successivamente alla notifica ufficiale. 
  7.  Qualora,  a  seguito  di  indagine  sia  verificata   l'assenza
dell'organismo nocivo specificato per almeno tre anni consecutivi, la
malattia si considera eradicata e viene abolita l'area delimitata. 
  8. Qualora  il  Servizio  fitosanitario  regionale,  a  seguito  di
opportune indagini, concluda che l'eradicazione dell'organismo nocivo
specificato non e' possibile  e  decida  di  adottare  le  misure  di
contenimento,  di  cui  al  regolamento  (UE)   2022/1630,   ne   da'
comunicazione  al  Comitato  fitosanitario   nazionale   e   provvede
successivamente alla notifica ufficiale.