Art. 6 
 
         Misure fitosanitarie all'interno di aree delimitate 
 
  1. Nelle aree delimitate, di cui all'art. 5, comma 1, si  applicano
le misure fitosanitarie di seguito elencate: 
    a)  monitoraggio  rinforzato  della  malattia   e   del   vettore
specificato.  I  SFR  competenti  per  territorio  intensificano   le
indagini sul  territorio  al  fine  di  definire  l'evoluzione  della
presenza dell'organismo specificato; 
    b)  estirpazione  delle  piante:  devono  essere  tempestivamente
estirpati e distrutti dal proprietario e/o dal conduttore  del  fondo
tutti i ceppi di  vite  che  presentano  sintomi  riconducibili  alla
presenza  dell'organismo  nocivo  specificato,  senza  necessita'  di
ulteriori analisi se nella zona infestata. 
  In alternativa all'estirpazione immediata  le  piante  sintomatiche
individuate devono essere capitozzate, eliminando  eventuali  ricacci
fino al momento dell'estirpazione  del  ceppo,  che  dovra'  avvenire
entro la successiva ripresa vegetativa e comunque  non  oltre  il  31
marzo. 
  Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di  vite
superi il 20% delle piante vive presenti,  l'intero  appezzamento  di
vite o parte di esso viene estirpato. 
  Devono, altresi', essere estirpate tutte le piante  di  Vitis  sp.,
compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati. 
  Il  Servizio  fitosanitario  regionale  puo',   inoltre,   disporre
l'estirpo di tutte le  piante  di  Vitis  sp.  nelle  aree  con  viti
inselvatichite, comprese le aree non agricole, di cui all'art. 2. 
    c) controllo del  vettore:  nell'intera  area  delimitata  devono
essere effettuati trattamenti fitosanitari contro  il  vettore  della
malattia S. titanus con prodotti autorizzati secondo  le  indicazioni
impartite  dal  Servizio  fitosanitario  regionale.  Il   numero   di
trattamenti puo' variare in relazione al livello di  severita'  e  al
rischio fitosanitario di diffusione della malattia. 
  Il Servizio fitosanitario regionale puo',  altresi',  disporre,  in
considerazione della presenza del vettore e del rischio fitosanitario
di  diffusione  della  malattia,   l'effettuazione   di   trattamenti
fitosanitari obbligatori anche al di fuori delle zone delimitate. 
    d) azioni di informazione,  divulgazione  e  trasferimento  delle
conoscenze: i Servizi fitosanitari regionali, in  collaborazione  con
le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano  campagne
informative al fine  di  sensibilizzare  e  informare  gli  operatori
professionali, i cittadini e l'opinione pubblica sulle  attivita'  di
eradicazione dell'organismo nocivo specificato e sulla necessita'  di
impedirne la diffusione al di  fuori  dell'area  delimitata.  A  tale
campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi  di
tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e  le
organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli al  fine  di
contribuire ad una piu' efficace azione di contrasto alla flavescenza
dorata della vite. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base del  livello  di
severita' della malattia e del rischio  fitosanitario  di  diffusione
della stessa, puo' prescrivere ulteriori misure  fitosanitarie  e  le
relative modalita' di esecuzione. 
  3. La valutazione del rischio fitosanitario e della severita' della
malattia tiene conto dei parametri di seguito elencati: 
    incidenza percentuale della malattia; 
    incidenza percentuale di appezzamenti infetti; 
    numero di catture dell'insetto vettore per periodo; 
    incidenza percentuale di varieta' suscettibili; 
    estensione viticola; 
    estensione delle aree vivaistiche. 
  4. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle  misure  fitosanitarie
d'emergenza di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c),  gravano  sui
proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli  e
delle  aree  non   agricole   ricadenti   nell'area   delimitata   in
applicazione dell'art.  32,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
19/2021.