Art. 6 Misure fitosanitarie all'interno di aree delimitate 1. Nelle aree delimitate, di cui all'art. 5, comma 1, si applicano le misure fitosanitarie di seguito elencate: a) monitoraggio rinforzato della malattia e del vettore specificato. I SFR competenti per territorio intensificano le indagini sul territorio al fine di definire l'evoluzione della presenza dell'organismo specificato; b) estirpazione delle piante: devono essere tempestivamente estirpati e distrutti dal proprietario e/o dal conduttore del fondo tutti i ceppi di vite che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessita' di ulteriori analisi se nella zona infestata. In alternativa all'estirpazione immediata le piante sintomatiche individuate devono essere capitozzate, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovra' avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l'intero appezzamento di vite o parte di esso viene estirpato. Devono, altresi', essere estirpate tutte le piante di Vitis sp., compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati. Il Servizio fitosanitario regionale puo', inoltre, disporre l'estirpo di tutte le piante di Vitis sp. nelle aree con viti inselvatichite, comprese le aree non agricole, di cui all'art. 2. c) controllo del vettore: nell'intera area delimitata devono essere effettuati trattamenti fitosanitari contro il vettore della malattia S. titanus con prodotti autorizzati secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale. Il numero di trattamenti puo' variare in relazione al livello di severita' e al rischio fitosanitario di diffusione della malattia. Il Servizio fitosanitario regionale puo', altresi', disporre, in considerazione della presenza del vettore e del rischio fitosanitario di diffusione della malattia, l'effettuazione di trattamenti fitosanitari obbligatori anche al di fuori delle zone delimitate. d) azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze: i Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano campagne informative al fine di sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i cittadini e l'opinione pubblica sulle attivita' di eradicazione dell'organismo nocivo specificato e sulla necessita' di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata. A tale campagna informativa sono chiamati a collaborare anche i Consorzi di tutela vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli al fine di contribuire ad una piu' efficace azione di contrasto alla flavescenza dorata della vite. 2. Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base del livello di severita' della malattia e del rischio fitosanitario di diffusione della stessa, puo' prescrivere ulteriori misure fitosanitarie e le relative modalita' di esecuzione. 3. La valutazione del rischio fitosanitario e della severita' della malattia tiene conto dei parametri di seguito elencati: incidenza percentuale della malattia; incidenza percentuale di appezzamenti infetti; numero di catture dell'insetto vettore per periodo; incidenza percentuale di varieta' suscettibili; estensione viticola; estensione delle aree vivaistiche. 4. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie d'emergenza di cui al comma 1, lettere b) e c), gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nell'area delimitata in applicazione dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021.