Art. 13 
 
                  Controlli e procedure di recupero 
 
  1. Quando, a seguito dei controlli  effettuati  dal  Ministero,  e'
accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta
di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle
condizioni richieste o della non eleggibilita' delle spese sulla base
delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi
dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  2. In caso di indebita fruizione, totale o  parziale,  dei  crediti
d'imposta,  accertata   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'   di
controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al  Ministero
che  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato   di
interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.