Art. 14 
 
                          Trasmissione dati 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno  cinque  giorni
prima di comunicare al  beneficiario  l'accoglimento  della  domanda,
trasmette all'Agenzia delle entrate,  tramite  SID  o  altro  sistema
avente  il  medesimo  livello  di  misure  di  sicurezza  tecniche  e
organizzative,  adeguato  al  rischio  presentato  dal   trattamento,
l'elenco dei soggetti ammessi  a  fruire  dell'agevolazione,  nonche'
l'importo del credito d'imposta concesso.  Con  le  stesse  modalita'
sono comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,
dei crediti d'imposta concessi. 
  2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  al  Ministero,  tramite  il
sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato
il  credito  di  imposta  nella  dichiarazione  dei  redditi   e   in
compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.