Art. 16 
 
Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.
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  1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42  del
decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale,  a  partire
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dei  dati
relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del  decreto  legislativo
n. 28 del 2010, distinti per  materia.  Decorso  il  termine  di  cui
all'art. 42 del predetto decreto legislativo  n.  149  del  2022,  il
Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal  presente
articolo solo in caso di permanenza  della  procedura  di  mediazione
come condizione di procedibilita' nei casi  previsti  dall'  art.  5,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini
statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di
cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  18,  entro  il  31
gennaio di ogni anno. 
  3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla
cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.