Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di
attribuzione di un credito di  imposta  in  conformita'  al  presente
decreto; 
    b) «beneficiario»: il richiedente al quale e' stato  riconosciuto
un credito di imposta in conformita' al presente decreto; 
    c) «ODM»: organismo di  mediazione,  l'ente  pubblico  o  privato
presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in
conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    d) «numero d'ordine del ODM»: il  numero  attribuito  al  ODM  al
momento dell'iscrizione al registro  in  conformita'  al  regolamento
adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del
2010; 
    e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal
regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.   16   del   decreto
legislativo, n. 28 del 2010; 
    f) «numero identificativo del  procedimento  di  mediazione»:  il
numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli
affari di mediazione; 
    g)  «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la
composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della
mediazione»; 
    h)  «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione
assistita da avvocati svolta in  conformita'  alle  disposizioni  del
Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; 
    i)  «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista
dall'art. 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014; 
    l)  «accordo  di  negoziazione»:   l'accordo   che   compone   la
controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita  da
avvocati; 
    m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la  gestione  degli
incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti
di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei  casi  previsti
dal presente decreto, predisposta  dal  Ministero  della  giustizia -
Dipartimento transizione digitale; 
    n)  «CIEId»:  l'identita'  digitale  rilasciata  al  cittadino  e
associata alla Carta d'identita' elettronica (CIE); 
    o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; 
    p) «SPID»:  sistema  pubblico  dell'identita'  digitale,  di  cui
all'art. 64  del  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83; 
    q)  «PEC»:  Posta  elettronica   certificata.   Il   sistema   di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi; 
    r) «Ministero»: il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per
gli affari di giustizia; 
    s)  «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi
organizzativa del Ministero della giustizia; 
    t)  «SID»:  Sistema  interscambio  flussi  dati,   infrastruttura
trasmissiva  dell'Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio
automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  societa',  enti  e
ditte individuali.