Art. 20 
 
         Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa 
 
  1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito  delle
rispettive risorse  stanziate,  sull'apposito  capitolo  di  bilancio
dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno  2023.
Il Ministero provvede al  monitoraggio  della  spesa  in  conformita'
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del  2022,  per  ciascuno
degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n.  28
del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1,  e
predispone una relazione annuale sulla spesa. 
  2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del  comma  1,  emergono
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa  di  cui  all'art.  20,
comma 6, del decreto legislativo n. 28  del  2010  e  delle  relative
risorse stanziate in  bilancio,  salva  l'adozione  di  altre  misure
idonee  a  compensare  tale  scostamento,  il  Ministero  procede  in
conformita' all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del  2022,  al
fine di garantire l'integrale copertura  dello  scostamento  rilevato
nell'anno precedente con le modalita' di cui all'art. 37,  comma  17,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. I crediti d'imposta di cui al Capo  III  sono  riconosciuti  nel
limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge
n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del
2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno. 
  4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.