Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video  tra  i
segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico bancario. Caso  EU  Pilot  2021/10083/FISMA.
            ((Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021)) 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, dopo il comma 3  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
    «3-bis. Quando e' disposta la sospensione di cui al comma  1,  la
Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo  96-bis.2,
comma 01, entro il termine ivi indicato, che  decorre  da  quando  la
sospensione diventa efficace.»; 
    b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2,  rimborsi»  sono
inserite le seguenti: «in caso di  provvedimento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»; 
      2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non
supera il  costo  che  il  sistema,  secondo  quanto  ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento, dovrebbe sostenere per  il  rimborso  dei  depositi»
sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo  quanto  ragionevolmente
prevedibile  in  base  alle  informazioni  disponibili   al   momento
dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il
sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al  netto  di
quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il  credito
di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b),((numero 2)))»; 
    c) all'articolo 96-bis.1: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «((previsto dalla Sezione III))»
sono inserite le seguenti: «((, o della banca per la quale)) e' stato
adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»; 
      2) al  comma  5,  lettera  c),  le  parole:  «compensazione  di
eventuali debiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «compensazione
dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e  dopo
le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»; 
    d) all'articolo 96-bis.2: 
      1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01. Quando una banca  si  rende  inadempiente  all'obbligo  di
restituire i propri depositi per cause direttamente connesse  con  la
sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca e'
al momento in grado di rimborsare  i  propri  depositi  o  se  ha  la
ragionevole prospettiva di ripristinare a breve  l'accessibilita'  ai
depositi  stessi.  Ove  entrambe  queste  condizioni  non   risultino
verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento  adottato
entro  cinque  giorni  lavorativi  dal   momento   in   cui   accerta
l'inadempimento. Il provvedimento e'  pubblicato  sul  sito  internet
della Banca d'Italia e nella Gazzetta  Ufficiale  e  i  suoi  effetti
decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento
stesso. Il provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha gia'
adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»; 
      2) al comma 1, dopo le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  83,
comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del
provvedimento di cui al comma 01»; 
      3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del  provvedimento»
sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»; 
      4) al comma 5, le parole:  «rimborsi  effettuati,  beneficiando
della  preferenza»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «rimborsi
effettuati. Quando la banca e' in liquidazione coatta amministrativa,
il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza». 
  ((1-bis. All'articolo 11-octies,  comma  2,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Nel rispetto del  diritto  dell'Unione  europea,  come  interpretato
dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in  caso
di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
continuano ad applicarsi, fatte  salve  le  disposizioni  del  codice
civile in materia di indebito  oggettivo  e  di  arricchimento  senza
causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  vigenti  alla
data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a
riduzione le imposte e i  costi  sostenuti  per  la  conclusione  dei
medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la
riduzione del costo totale del  credito  avviene  in  conformita'  al
criterio del costo ammortizzato))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 74 del testo unico delle leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.  230,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Se ricorrono
          circostanze eccezionali i commissari, al fine  di  tutelare
          gli  interessi  dei  creditori,   possono   sospendere   il
          pagamento delle passivita' di  qualsiasi  genere  da  parte
          della  banca  ovvero  la   restituzione   degli   strumenti
          finanziari ai clienti  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   n.   58.   Il
          provvedimento   e'   assunto   sentito   il   comitato   di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          che  puo'  emanare  disposizioni  per  l'attuazione   dello
          stesso.  La  sospensione  ha  luogo  per  un  periodo   non
          superiore ad un mese,  prorogabile  eventualmente,  con  le
          stesse formalita', per altri due mesi. 
              2. Durante il periodo  della  sospensione  non  possono
          essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
          atti cautelari sui  beni  della  banca  e  sugli  strumenti
          finanziari dei  clienti.  Durante  lo  stesso  periodo  non
          possono  essere  iscritte   ipoteche   sugli   immobili   o
          acquistati altri diritti di  prelazione  sui  mobili  della
          banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
          anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 
              3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. 
              3-bis. Quando e' disposta  la  sospensione  di  cui  al
          comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione  di  cui
          all'articolo 96-bis.2,  comma  01,  entro  il  termine  ivi
          indicato, che decorre  da  quando  la  sospensione  diventa
          efficace.» 
              - Il testo dell'art. 96-bis, comma  1-bis,  del  citato
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis (Interventi). - omissis. 
              1-bis. I sistemi di garanzia: 
                a) effettuano, nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
          indicati negli articoli 96-bis.1 e  96-bis.2,  rimborsi  in
          caso  di  provvedimento  adottato  ai  sensi  dell'articolo
          96-bis.2, comma 01,  o  nei  casi  di  liquidazione  coatta
          amministrativa delle banche  italiane  e  delle  succursali
          italiane di banche extracomunitarie; per le  succursali  di
          banche comunitarie operanti in Italia che  abbiano  aderito
          in via integrativa a un sistema  di  garanzia  italiano,  i
          rimborsi hanno  luogo  se  e'  intervenuto  il  sistema  di
          garanzia dello Stato di appartenenza; 
                b) contribuiscono al finanziamento della  risoluzione
          delle banche italiane e delle succursali italiane di banche
          extracomunitarie secondo le modalita' e nei limiti previsti
          dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
                c) se previsto dallo statuto, possono intervenire  in
          operazioni di cessione di attivita',  passivita',  aziende,
          rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili  in
          blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo  quanto
          ragionevolmente  prevedibile  in  base  alle   informazioni
          disponibili  al  momento  dell'intervento,  il   costo   di
          quest'ultimo non supera gli oneri che il  sistema  dovrebbe
          sostenere per il rimborso dei depositi al netto  di  quanto
          esso recupererebbe  dalla  banca  in  liquidazione  per  il
          credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n.
          2); 
                d) se  previsto  dallo  statuto,  possono  effettuare
          interventi nei confronti di banche  italiane  e  succursali
          italiane  di  banche  extracomunitarie  per   prevenire   o
          superare lo stato di dissesto o di rischio di  dissesto  di
          cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
              omissis.» 
              - Il testo dell'art. 96-bis.1, commi 1 e 5, del  citato
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis.1  (Depositi  ammissibili  al  rimborso  e
          ammontare massimo rimborsabile). - 1. Sono  ammissibili  al
          rimborso i crediti che  possono  essere  fatti  valere  nei
          confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa
          o verso la quale e' stato adottato il provvedimento di  cui
          all'articolo 96-bis.2, comma 01,  secondo  quanto  previsto
          dalla Sezione III, relativi ai fondi acquisiti dalla  banca
          con obbligo di restituzione,  sotto  forma  di  depositi  o
          sotto altra forma, nonche' agli assegni  circolari  e  agli
          altri titoli di credito ad essi assimilabili. 
              omissis 
              5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3: 
                a) i depositi presso un  conto  di  cui  due  o  piu'
          soggetti sono titolari come partecipanti di un  ente  senza
          personalita'  giuridica  sono  trattati  come  se   fossero
          effettuati da un unico depositante; 
                b) se piu' soggetti hanno pieno diritto  sulle  somme
          depositate su un conto, la quota spettante  a  ciascuno  di
          essi e' considerata nel calcolo; 
                c) si tiene conto della compensazione  dell'ammontare
          complessivo  del  deposito   con   eventuali   debiti   del
          depositante nei confronti della banca,  se  esigibili  alla
          data in cui si producono gli effetti del  provvedimento  di
          cui  all'articolo  96-bis.2,  comma  01,  o  di  quello  di
          liquidazione coatta amministrativa ai  sensi  dell'articolo
          83, comma 1,  nella  misura  in  cui  la  compensazione  e'
          possibile  a  norma  delle  disposizioni  di  legge  o   di
          previsioni contrattuali applicabili. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 96-bis.2 del  citato  testo  unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria  e   creditizia,   come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 96-bis.2 (Modalita' del rimborso dei depositi). -
          01. Quando una banca si rende inadempiente  all'obbligo  di
          restituire  i  propri  depositi  per   cause   direttamente
          connesse  con  la  sua  situazione  finanziaria,  la  Banca
          d'Italia verifica se la banca e' al  momento  in  grado  di
          rimborsare  i  propri  depositi  o  se  ha  la  ragionevole
          prospettiva di ripristinare  a  breve  l'accessibilita'  ai
          depositi  stessi.  Ove  entrambe  queste   condizioni   non
          risultino verificate, la Banca  d'Italia  lo  dichiara  con
          provvedimento adottato entro cinque giorni  lavorativi  dal
          momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento e'
          pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia  e  nella
          Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono  dal  momento
          indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso.  Il
          provvedimento non e' adottato se la Banca d'Italia ha  gia'
          adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1. 
              1.  Il  rimborso  e'  effettuato  entro  sette   giorni
          lavorativi dalla data in cui si producono gli  effetti  del
          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa  ai
          sensi dell'articolo 83, comma 1, ovvero  del  provvedimento
          di cui al comma 01  senza  che  sia  necessario  presentare
          alcuna richiesta al sistema di garanzia.  A  tal  fine,  la
          banca aderente  trasmette  tempestivamente  al  sistema  di
          garanzia le informazioni  necessarie  sui  depositi  e  sui
          depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso e'
          effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove  risiede
          il titolare del deposito; se il conto e' denominato in  una
          valuta diversa, il tasso di  cambio  utilizzato  e'  quello
          della  data  in  cui   si   producono   gli   effetti   del
          provvedimento  di  liquidazione  coatta  amministrativa  ai
          sensi dell'articolo 83, comma 1, ovvero  del  provvedimento
          di cui al comma 01. 
              omissis 
              4. Il diritto al rimborso si  estingue  decorsi  cinque
          anni dalla  data  in  cui  si  producono  gli  effetti  del
          provvedimento di cui al comma 01 o di quello di avvio della
          liquidazione coatta amministrativa ai  sensi  dell'articolo
          83, comma 1. La decadenza e'  impedita  dalla  proposizione
          della  domanda  giudiziale,  salvo  che  il   processo   si
          estingua, o dal riconoscimento del  diritto  da  parte  del
          sistema di garanzia. 
              5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i  rimborsi
          ai sensi dell'articolo 96-bis,  comma  1-bis,  lettera  a),
          subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti  della
          banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti  dei
          rimborsi effettuati. Quando la  banca  e'  in  liquidazione
          coatta amministrativa, il credito dei sistemi  di  garanzia
          beneficia della preferenza di cui  all'articolo  91,  comma
          1-bis, lettera b), numero 2).» 
              -  Il  testo  dell'art.   11-octies,   comma   2,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  cosi'
          recita: 
              «Art. 11-octies (Modifiche al testo unico  delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385). - omissis. 
              2. I contratti di credito indicano  in  modo  chiaro  i
          criteri per la riduzione proporzionale  degli  interessi  e
          degli altri costi, indicando in  modo  analitico  se  trovi
          applicazione il criterio della proporzionalita'  lineare  o
          il  criterio  del   costo   ammortizzato.   Ove   non   sia
          diversamente indicato, si applica  il  criterio  del  costo
          ammortizzato. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 125-sexies del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle  leggi
          in materia bancaria e creditizia, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  125-sexies  (Rimborso  anticipato).  -   1.   Il
          consumatore puo' rimborsare  anticipatamente  in  qualsiasi
          momento,  in  tutto  o  in  parte,  l'importo   dovuto   al
          finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione,  in
          misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
          interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale  del
          credito, escluse le imposte. 
              2. I contratti di credito indicano  in  modo  chiaro  i
          criteri per la riduzione proporzionale  degli  interessi  e
          degli altri costi, indicando in  modo  analitico  se  trovi
          applicazione il criterio della proporzionalita'  lineare  o
          il  criterio  del   costo   ammortizzato.   Ove   non   sia
          diversamente indicato, si applica  il  criterio  del  costo
          ammortizzato. 
              3. Salva diversa  pattuizione  tra  il  finanziatore  e
          l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto  di
          regresso nei confronti dell'intermediario del  credito  per
          la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al
          compenso per l'attivita' di intermediazione del credito. 
              4. In caso di rimborso anticipato, il  finanziatore  ha
          diritto a un indennizzo equo e oggettivamente  giustificato
          per eventuali  costi  direttamente  collegati  al  rimborso
          anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare  l'1
          per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se  la  vita
          residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5
          per cento del medesimo importo,  se  la  vita  residua  del
          contratto e' pari o inferiore a  un  anno.  In  ogni  caso,
          l'indennizzo non puo' superare  l'importo  degli  interessi
          che il consumatore avrebbe pagato per la vita  residua  del
          contratto. 
              5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto: 
                a)  se  il  rimborso  anticipato  e'  effettuato   in
          esecuzione di un contratto  di  assicurazione  destinato  a
          garantire il credito; 
                b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di
          apertura di credito; 
                c) se il rimborso anticipato ha luogo in  un  periodo
          in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una
          percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; 
                d)   se    l'importo    rimborsato    anticipatamente
          corrisponde  all'intero  debito  residuo  ed  e'   pari   o
          inferiore a 10.000 euro.»