Art. 1-bis 
 
((Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in  coerenza
       con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)) 
 
    
  ((1. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e con  i  principi  dettati  dalla  direttiva  (UE)
2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
assicurando, nel contempo, adeguata tutela ai creditori pubblici  non
aderenti fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo
integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della  crisi  di
impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo
2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53, non si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al  comma
2-bis del predetto articolo  63.  Nel  medesimo  periodo  di  cui  al
presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e
5 del presente articolo. 
  2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione,  anche  in
mancanza di adesione  da  parte  dell'amministrazione  finanziaria  o
degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza  obbligatorie,
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; 
  b) l'adesione e' determinante  ai  fini  del  raggiungimento  delle
percentuali di cui agli articoli 57, comma 1,  e  60,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
  c) il credito complessivo vantato dagli  altri  creditori  aderenti
agli  accordi  di  ristrutturazione  e'  pari  ad  almeno  un  quarto
dell'importo complessivo dei crediti; 
  d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione  finanziaria
o dei predetti enti, tenuto conto delle  risultanze  della  relazione
del   professionista   indipendente,    e'    conveniente    rispetto
all'alternativa liquidatoria e tale circostanza  costituisce  oggetto
di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; 
  e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione  finanziaria
e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
e' almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti,
inclusi sanzioni e interessi. 
  3. Se l'ammontare  complessivo  dei  crediti  vantati  dagli  altri
creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un
quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione  di  cui
al comma 2 puo' trovare applicazione, fatto salvo il  rispetto  delle
condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma  2,  se
la percentuale di soddisfacimento  dei  crediti  dell'amministrazione
finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza
obbligatorie non e' inferiore al  40  per  cento  dell'ammontare  dei
rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la  dilazione  di
pagamento richiesta non  eccede  il  periodo  di  dieci  anni,  fermo
restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base  al
tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 
  4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi  di
ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa
dell'iscrizione   della   domanda   nel   registro   delle    imprese
l'amministrazione  finanziaria  e  gli  enti  gestori  di  forme   di
previdenza  e  assistenza   obbligatorie,   competenti   sulla   base
dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica
certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4,  del  codice
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  14  del  2019   decorre,   per
l'amministrazione  finanziaria  e  gli  enti  gestori  di  forme   di
previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso. 
  5. L'eventuale adesione di cui al  comma  2  dell'articolo  63  del
codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve  intervenire
entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
proposte di transazione fiscale depositate, ai sensi dei commi 1 e  2
dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n.  14  del
2019, in data successiva a quella di entrata in vigore  del  presente
decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La Direttiva 2019/1023/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio  riguardante  i  quadri  di  ristrutturazione
          preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le  misure
          volte  ad  aumentare   l'efficacia   delle   procedure   di
          ristrutturazione,  insolvenza  ed  esdebitazione,   e   che
          modifica  la  direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva  sulla
          ristrutturazione e  sull'insolvenza)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2019, n. L 172. 
              - Il testo dell'art.  63  del  decreto  legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14,  recante  il  Codice  della   crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 febbraio 2019, n. 38, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  63   (Transazione   su   crediti   tributari   e
          contributivi).  -  1.  Nell'ambito  delle  trattative   che
          precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
          di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo'  proporre
          il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei  tributi  e
          dei relativi accessori amministrati dalle agenzie  fiscali,
          nonche' dei contributi amministrati dagli enti  gestori  di
          forme  di  previdenza,  assistenza  e   assicurazione   per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  obbligatorie  e
          dei relativi accessori. In  tali  casi  l'attestazione  del
          professionista  indipendente,  relativamente   ai   crediti
          fiscali  e   previdenziali,   deve   inerire   anche   alla
          convenienza  del   trattamento   proposto   rispetto   alla
          liquidazione  giudiziale;  tale   circostanza   costituisce
          oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. 
              2.  La  proposta  di   transazione,   unitamente   alla
          documentazione  di  cui  agli  articoli  57,  60  e  61  e'
          depositata presso  gli  uffici  indicati  all'articolo  88,
          comma 3. Alla proposta di transazione deve essere  allegata
          la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o  dal  suo
          legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che  la  documentazione  di  cui  al   periodo   precedente
          rappresenta  fedelmente  e  integralmente   la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio. L'adesione alla proposta  e'  espressa,  su
          parere conforme della competente direzione  regionale,  con
          la  sottoscrizione  dell'atto  negoziale   da   parte   del
          direttore  dell'ufficio.   Per   i   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  l'adesione  alla
          proposta   e'   espressa   dalla    competente    direzione
          interregionale,  regionale  e   interprovinciale   con   la
          sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e'  sottoscritto
          anche  dall'agente   della   riscossione   in   ordine   al
          trattamento degli oneri di riscossione di cui  all'articolo
          17  del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.   112.
          L'assenso  cosi'   espresso   equivale   a   sottoscrizione
          dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma  2-bis,
          l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta  giorni
          dal deposito della proposta di transazione. 
              2-bis.   Il   tribunale   omologa   gli   accordi    di
          ristrutturazione anche in mancanza  di  adesione  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  gestori  di
          forme  di  previdenza  o  assistenza  obbligatorie   quando
          l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle
          percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e  60,  comma
          1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del
          professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento
          della predetta amministrazione  o  degli  enti  gestori  di
          forme  di   previdenza   o   assistenza   obbligatorie   e'
          conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
              3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di
          ristrutturazione e' risolta di diritto se il  debitore  non
          esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle  scadenze
          previste, i pagamenti dovuti alle agenzie  fiscali  e  agli
          enti  gestori  di  forme   di   previdenza   e   assistenza
          obbligatorie.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20,
          recante delega al Governo per  l'adozione  di  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti  legislativi  adottati
          in attuazione della delega per la riforma delle  discipline
          della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge
          19  ottobre  2017,  n.  155,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 marzo 2019, n. 67, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Delega per l'adozione di  decreti  legislativi
          correttivi in materia di  riforma  delle  discipline  della
          crisi di impresa e dell'insolvenza). - 1. Il  Governo,  con
          la procedura indicata al  comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di
          entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi
          adottati in attuazione della delega di  cui  alla  medesima
          legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi  da  essa  fissati,  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.» 
              - La legge 22 aprile 2021, n.  53,  recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2019-2020, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97. 
              - Il testo dell'art. 57, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 14 del 2019 cosi' recita: 
              «Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1.
          Gli accordi di ristrutturazione dei  debiti  sono  conclusi
          dall'imprenditore,  anche   non   commerciale   e   diverso
          dall'imprenditore  minore,  in  stato   di   crisi   o   di
          insolvenza, con i creditori  che  rappresentino  almeno  il
          sessanta  per  cento  dei  crediti  e  sono   soggetti   ad
          omologazione ai sensi dell'articolo 48. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 60, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 14 del 2019 cosi' recita: 
              «Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati). -  1.
          La percentuale di cui  al  all'articolo  57,  comma  1,  e'
          ridotta della meta' quando il debitore: 
                a) non proponga la moratoria dei  creditori  estranei
          agli accordi; 
                b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere  misure
          protettive temporanee.» 
              - Il testo dell'art. 48, comma 4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 14 del 2019 cosi' recita: 
              «Art. 48 (Procedimento di omologazione). - omissis. 
              4. Quando e' depositata una domanda di omologazione  di
          accordi di  ristrutturazione,  i  creditori  e  ogni  altro
          interessato  possono  proporre  opposizione   con   memoria
          depositata  entro  trenta  giorni   dall'iscrizione   della
          domanda nel registro  delle  imprese.  Il  tribunale  fissa
          l'udienza in camera di consiglio per la comparizione  delle
          parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo
          che il provvedimento sia comunicato, a cura  del  debitore,
          al commissario giudiziale, ai  creditori  e  ai  terzi  che
          hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti  i  mezzi
          istruttori richiesti  dalle  parti  o  disposti  d'ufficio,
          anche delegando uno dei componenti del collegio, e  sentito
          il  commissario  giudiziale,  omologa  con   sentenza   gli
          accordi. 
              Omissis.»