Art. 10 
 
Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali  nel
      luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  fatta  salva  la
possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi  sanitari  e  di
sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente,  nelle
zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna  e
Veneto in cui risultano  superati  i  valori  limite,  giornaliero  o
annuale, di qualita' dell'aria ambiente  previsti  per  il  materiale
particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo  n.
155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo  articolo  182,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152  del  2006  sono  ammesse
solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. 
  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle  zone
interessate  da  superamenti  del  valore  limite   comunicati   alle
competenti  autorita'  europee  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo a quello di monitoraggio e per il periodo  che  intercorre
tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno  seguente.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le  regioni
pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco  di  tali
zone entro il 30 settembre di ciascun anno. 
  3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica  alle  zone
montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al  momento  dell'esercizio  delle
pratiche agricole oggetto del presente articolo. 
  4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo  di  produzione  in
violazione di quanto previsto al comma 1 e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da euro 300 a euro 3.000. 
  5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui
al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale
vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e
impiego  di  tale  materiale  per  fini   energetici   nel   rispetto
dell'allegato X ((alla parte quinta)) del decreto legislativo n.  152
del 2006, ((per la produzione di materiali e  prodotti  e  per  altre
finalita'.)) 
  6. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e le  autorita'  competenti  possono  promuovere  accordi  di
programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di
categoria del settore, per le finalita' previste  dal  comma  5,  nei
quali possono essere individuati anche criteri e prassi  relativi  ai
pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. 
  7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi  in
considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di
incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria  e
di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al  Programma  nazionale
di controllo dell'inquinamento atmosferico  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre  2021,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14  febbraio
2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola  comune
(PAC)  per  il  periodo  2023-2027  assicurano   una   priorita'   al
finanziamento di tali attivita'. 
  8. La disposizione del comma 1 si applica per  la  prima  volta  al
periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento  alle
zone interessate da superamenti dei  valori  limite  comunicati  alle
competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  182,  comma  6-bis,  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
          ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: 
              «Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti). - omissis. 
              6-bis. Le attivita' di raggruppamento  e  abbruciamento
          in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non  superiori
          a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di  cui
          all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo
          di  produzione,  costituiscono  normali  pratiche  agricole
          consentite per il reimpiego  dei  materiali  come  sostanze
          concimanti o ammendanti, e non attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti. Nei periodi di massimo  rischio  per  gli  incendi
          boschivi,  dichiarati  dalle  regioni,  la  combustione  di
          residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.  I
          comuni e le altre  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale hanno la facolta'  di  sospendere,  differire  o
          vietare la combustione del materiale  di  cui  al  presente
          comma  all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui   sussistono
          condizioni   meteorologiche,   climatiche   o    ambientali
          sfavorevoli e in tutti i casi  in  cui  da  tale  attivita'
          possano  derivare  rischi  per  la   pubblica   e   privata
          incolumita'  e  per  la  salute  umana,   con   particolare
          riferimento al rispetto dei livelli annuali  delle  polveri
          sottili (PM10). 
              omissis.» 
              - Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,
          recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2010, n. 216, S.O. 
              -  Il  testo  dell'Allegato  X   del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
                «Allegato X  -  Elenco  indicativo  delle  principali
          sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener  conto  se
          pertinenti per stabilire i valori limite di emissione. 
              Aria: 
                1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 
                2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 
                3. Monossido di carbonio. 
                4. Composti organici volatili. 
                5. Metalli e relativi composti. 
                6. Polveri, comprese le particelle sottili. 
                7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 
                8. Cloro e suoi composti. 
                9. Fluoro e suoi composti. 
                10. Arsenico e suoi composti. 
                11. Cianuri. 
                12. Sostanze  e  preparati  di  cui  sono  comprovate
          proprieta' cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire
          sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera. 
                13.      Policlorodibenzodiossina      (PCDD)       e
          policlorodibenzofurani (PCDF). 
              Acqua: 
                1. Composti organoalogenati e  sostanze  che  possono
          dar loro origine nell'ambiente idrico. 
                2. Composti organofosforici. 
                3. Composti organici dello stagno. 
                4.  Sostanze  e  preparati  di  cui  sono  comprovate
          proprieta' cancerogene, mutagene o tali da  poter  influire
          sulla riproduzione in ambiente idrico  o  con  il  concorso
          dello stesso. 
                5.  Idrocarburi  persistenti  e  sostanze   organiche
          tossiche persistenti e bioaccumulabili. 
                6. Cianuri. 
                7. Metalli e loro composti. 
                8. Arsenico e suoi composti. 
                9. Biocidi e prodotti fitosanitari. 
                10. Materie in sospensione. 
                11. Sostanze che  contribuiscono  all'eutrofizzazione
          (nitrati e fosfati, in particolare). 
                12. Sostanze che esercitano un'influenza  sfavorevole
          sul bilancio di ossigeno (misurabili  con  parametri  quali
          BOD, COD). 
                13. sostanze  prioritarie  di  cui  all'articolo  74,
          comma 2, lettera ff).» 
              -  Il  testo  dell'Allegato  XI  del   citato   decreto
          legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
              «Allegato XI - Considerazioni  da  tenere  presenti  in
          generale o in  un  caso  particolare  nella  determinazione
          delle  migliori  tecniche   disponibili,   secondo   quanto
          definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto  conto
          dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione
          e del principio di precauzione e prevenzione. 
              1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 
              2. Impiego di sostanze meno pericolose. 
              3. Sviluppo di tecniche per il ricupero  e  il  riciclo
          delle  sostanze  emesse  e  usate  nel  processo,  e,   ove
          opportuno, dei rifiuti. 
              4. Processi, sistemi o  metodi  operativi  comparabili,
          sperimentati con successo su scala industriale. 
              5. Progressi  in  campo  tecnico  e  evoluzione,  delle
          conoscenze in campo scientifico. 
              6.  Natura,  effetti  e  volume  delle   emissioni   in
          questione. 
              7. Date di messa in funzione  degli  impianti  nuovi  o
          esistenti. 
              8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica
          disponibile. 
              9. Consumo e natura delle materie  prime  ivi  compresa
          l'acqua usata nel processo e efficienza energetica. 
              10. Necessita' di prevenire  o  di  ridurre  al  minimo
          l'impatto  globale  sull'ambiente  delle  emissioni  e  dei
          rischi. 
              11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di  ridurne
          le conseguenze per l'ambiente. 
              12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle  BAT
          (BREF)  gia'  pubblicati,  informazioni  diffuse  ai  sensi
          dell'articolo   29-tedecies,   comma   4,   nonche'   altre
          informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai  sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE,  o
          da organizzazioni internazionali pubbliche.»