Art. 10 Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualita' dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorita' europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo. 4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000. 5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X ((alla parte quinta)) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ((per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalita'.)) 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le autorita' competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalita' previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. 7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorita' al finanziamento di tali attivita'. 8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: «Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti). - omissis. 6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). omissis.» - Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2010, n. 216, S.O. - Il testo dell'Allegato X del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: «Allegato X - Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui e' obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione. Aria: 1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo. 2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto. 3. Monossido di carbonio. 4. Composti organici volatili. 5. Metalli e relativi composti. 6. Polveri, comprese le particelle sottili. 7. Amianto (particelle in sospensione e fibre). 8. Cloro e suoi composti. 9. Fluoro e suoi composti. 10. Arsenico e suoi composti. 11. Cianuri. 12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera. 13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF). Acqua: 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organici dello stagno. 4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e loro composti. 8. Arsenico e suoi composti. 9. Biocidi e prodotti fitosanitari. 10. Materie in sospensione. 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare). 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). 13. sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff).» - Il testo dell'Allegato XI del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: «Allegato XI - Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione. 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 2. Impiego di sostanze meno pericolose. 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale. 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico. 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti. 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica. 10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente. 12. Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) gia' pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-tedecies, comma 4, nonche' altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche.»