Art. 10-bis ((Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092)) ((1. Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo e' calcolata con le seguenti modalita': a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore; b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti: 1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale non risulti superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale; 2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna 2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.595/2004, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato risulti indebitamente imputato o comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento del quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore e' quello piu' basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 50 per cento della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo di riferimento individuale. 3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, con decorrenza, in conformita' al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019. 4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo gia' notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti. 5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. 6. Possono altresi' accedere al ricalcolo degli importi con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al piu' tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilita' di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. 7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorita' giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalita' rateali disciplinate ai sensi del comma 6. 8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore puo' comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore e' ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente e' dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte puo' chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perche' non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio. 9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato puo' contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento gia' pendente ai sensi del comma 6. 10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e' punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale. 11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3. 12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2. 13. I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 9, commi 3, 4, 4 bis, 4 ter del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2003, n. 75, cosi' recita: «Art. 9 (Restituzione del prelievo pagato in eccesso). - omissis. 3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento n. 1257/1999/CE; c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento n. 1257/1999/CE; c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonche' i relativi termini di decorrenza. 4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1°marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3; b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo; b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla letteraa), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita. 4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4. 4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18; b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale. 4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorita': a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18; b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale; c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento e fino al 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo; c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo omissis.» - Il Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187. - Il Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94. - Il Regolamento (CE) n. 1257/1999/CE del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. - Il Regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 ottobre 2006, n. L 274. - Il Regolamento (CE) n. 536/1993 della Commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 marzo 1993, n. L 57. - - Il testo dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34, cosi' recita: «Art. 8-quinquies (Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. 2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza. 3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari. 4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6. 5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche' riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative societa' controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione dell'articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi: a) mancato pagamento del prelievo latte; b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2; c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2; d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6. 8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata. 9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2. 10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, e' effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalita' di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui e' equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. 10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate mantengono validita' e grado. 10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.» - Il testo dell'art. 8-quater del citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, cosi' recita: «Art. 8-quater (Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte). - 1. Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. 2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita: a) per somme non inferiori a 25.000 euro; b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro; c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro; d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro. 3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse: a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base; b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base; c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.» - Il testo dell'articolo 483 del codice penale cosi' recita: «Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita' [c.p. 567], e' punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491]. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.» - Il testo dell'articolo 640-bis del codice penale cosi' recita: «Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.» - Il testo dell'art. 19, comma 3-ter, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022, n. 67, cosi' recita: «Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari). - omissis. 3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data. omissis.»