Art. 10-bis 
 
((Disposizioni  urgenti  in  materia  di  applicazione  del  prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti  lattiero-caseari.
               Procedura di infrazione n. 2013/2092)) 
 
    
  ((1. Al fine di  dare  attuazione  alle  sentenze  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019,  resa  nella  causa
C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del  13
gennaio 2022, resa nella causa  C-377/19,  che  hanno  dichiarato  le
disposizioni normative italiane non conformi al  diritto  dell'Unione
europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue  le
operazioni nazionali  di  compensazione  e  ridetermina  il  prelievo
supplementare  nei  confronti  dei  produttori  destinatari  di   una
sentenza   definitiva   che   annulla   l'imputazione   di   prelievo
supplementare e ne dispone il ricalcolo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'AGEA esegue  le  operazioni
nazionali di compensazione e ridetermina  il  prelievo  supplementare
sulla base dei dati nazionali di  produzione  da  essa  detenuti.  La
riduzione del prelievo dovuto dai produttori con  esubero  produttivo
e' calcolata con le seguenti modalita': 
  a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2002/2003, con  riduzione
lineare in  modo  proporzionale  ai  quantitativi  di  riferimento  a
disposizione di ciascun produttore; 
  b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna 2008/2009, i  criteri  di
cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, sono sostituiti dai seguenti: 
  1) dalla campagna  2003/2004  alla  campagna  2005/2006,  ai  sensi
dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della  Commissione,
del 9 luglio 2001, e dell'articolo 16, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004,  la  riduzione
del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
i) tra i produttori per i quali tutto o parte del prelievo  applicato
risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; ii) tra  i
produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,  del
17 maggio 1999, come  registrate  nel  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN) a cura delle competenti  amministrazioni  regionali;
iii)  tra  i  produttori  titolari  di  aziende  ubicate  nelle  zone
svantaggiate,  di  cui  all'articolo  19  del  regolamento  (CE)   n.
1257/1999,  come  registrate  nel  SIAN  a  cura   delle   competenti
amministrazioni regionali; iv)  tra  i  produttori  per  i  quali  il
superamento del quantitativo di riferimento individuale  non  risulti
superiore  al  quantitativo  stesso.  Qualora  dette  riduzioni   non
esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti  gli
altri produttori con riduzione lineare in proporzione al quantitativo
di riferimento individuale; 
  2) dalla campagna  2006/2007  alla  campagna  2008/2009,  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.595/2004,  come
modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE)  n.  1468/2006  della
Commissione, del 4 ottobre 2006, la  riduzione  del  prelievo  dovuto
avviene secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i produttori
per  i  quali  tutto  o  parte   del   prelievo   applicato   risulti
indebitamente  imputato  o  comunque  non  piu'  dovuto;  ii)  tra  i
produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n.  1257/1999,  come  registrate
nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni regionali; iii)  tra
i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate,  di
cui  all'articolo  19  del  regolamento  (CE)  n.   1257/1999,   come
registrate  nel  SIAN  a  cura   delle   competenti   amministrazioni
regionali; iv) tra i  produttori  per  i  quali  il  superamento  del
quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al 5 per cento o
a 15.000 kg, se  questo  valore  e'  quello  piu'  basso;  v)  tra  i
produttori  il  cui  quantitativo  di  riferimento   individuale   e'
inferiore al 50 per cento della media nazionale del  quantitativo  di
riferimento individuale. Qualora dette riduzioni non  esauriscano  le
disponibilita',  il  residuo  e'  ripartito  tra  tutti   gli   altri
produttori con riduzione lineare in proporzione  al  quantitativo  di
riferimento individuale. 
  3. In  sede  di  ricalcolo  l'AGEA  applica,  in  via  perequativa,
l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra
quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di
cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti  ai
sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  (CEE)  n.  536/1993  della
Commissione, del 9 marzo 1993,  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n.  595/2004,  con  decorrenza,  in  conformita'  al
principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019. 
  4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo  gia'  notificate  dall'AGEA
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto sono prive di effetto e sono  sostituite  da  quelle
effettuate ai sensi dei commi precedenti. 
  5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al  comma  1  vale
quale intimazione al  versamento  di  cui  all'articolo  8-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di  cui
al comma 1, nel termine di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta  di  rateizzazione
di cui all'articolo 8-quater del  predetto  decreto-legge  n.  5  del
2009, alle condizioni e secondo la disciplina di  cui  agli  articoli
8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. 
  6. Possono altresi' accedere al  ricalcolo  degli  importi  con  le
modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al piu' tardi
entro la  data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, hanno  promosso  ricorso  esclusivamente  contro  i
provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione  di  coloro  i
quali  hanno  promosso  ulteriori  ricorsi   avverso   i   successivi
provvedimenti  amministrativi  e  di  riscossione,  deducendo  motivi
inerenti alla corretta interpretazione  dei  metodi  di  calcolo  per
l'applicazione del prelievo latte, alla stregua  di  quanto  statuito
dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al
comma  1,  a  condizione  che   aderiscano   alla   possibilita'   di
rateizzazione di  cui  all'articolo  8-quater  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la  disciplina  di  cui
agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge. 
  7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di  decadenza  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  i  produttori  interessati  presentano   all'AGEA
istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza  il  produttore  deve
espressamente indicare l'autorita' giudiziaria avanti a cui pende  il
ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve  dichiarare  che  il
contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto  dal
comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo
le modalita' rateali disciplinate ai sensi del comma 6. 
  8.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  di
ricalcolo, il produttore puo' comunicare  all'AGEA  che  non  intende
accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente.  Qualora
entro tale termine il  produttore  non  invii  la  comunicazione,  il
ricalcolo  si  intende  accettato,  il  produttore  e'  ammesso  alla
rateizzazione  e  il   procedimento   giurisdizionale   pendente   e'
dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente  del
collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico  investito  della
controversia.  A  questo  fine,  l'AGEA  comunica  a  ciascun  organo
giudicante   investito   della   controversia   pendente   l'avvenuta
accettazione  del  ricalcolo  e  l'ammissione  del  produttore   alla
rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto  di
estinzione, ciascuna  parte  puo'  chiedere  con  istanza  depositata
presso  l'organo  giudicante  che  sia   fissata   udienza   per   la
prosecuzione  della   controversia   perche'   non   sussistevano   i
presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente  articolo.  Il
giudice,  fissata  l'udienza,  qualora  ritenga  che  l'istanza   sia
infondata, conferma con  sentenza  la  dichiarazione  di  estinzione.
Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per  la  prosecuzione  del
giudizio. 
  9.  Qualora  l'AGEA  respinga   l'istanza   di   ricalcolo   e   di
rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore  interessato  puo'
contestare tale decisione presentando motivi aggiunti  esclusivamente
nell'ambito del procedimento gia' pendente ai sensi del comma 6. 
  10. Il produttore che nell'istanza  di  ricalcolo  e  rateizzazione
dichiari falsamente che il contenuto e  i  motivi  del  ricorso  sono
conformi a quanto previsto dal comma  6  e'  punito  ai  sensi  degli
articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale. 
  11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e  7
che ometta il versamento nei termini della prima  rata  decade  dalla
rateizzazione e si applica a suo  carico  l'imputazione  di  prelievo
oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei  termini
le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate
non  versate  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  riscossione
coattiva del prelievo supplementare, con  una  maggiorazione  di  tre
punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3. 
  12. Nei contenziosi pendenti che non  siano  per  qualsiasi  motivo
definiti ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  negli  eventuali
giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in  giudicato,
il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione  del  prelievo
dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2. 
  13.  I  termini  di  cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  19   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,  sono  prorogati  di  ulteriori
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 9, commi 3, 4, 4 bis,  4  ter  del
          decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante  riforma  della
          normativa   in   tema   di   applicazione   del    prelievo
          supplementare  nel  settore  del  latte  e   dei   prodotti
          lattiero-caseari, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          marzo 2003, n. 75, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Restituzione del prelievo pagato in  eccesso).
          - omissis. 
              3. L'importo di cui al comma 1, lettera  c),  decurtato
          dell'importo  accantonato  ai  sensi  del  comma  2,  viene
          ripartito tra i produttori  titolari  di  quota  che  hanno
          versato  il  prelievo,  secondo  i   seguenti   criteri   e
          nell'ordine: 
                a) tra quelli per i quali tutto o parte del  prelievo
          loro applicato risulti indebitamente  riscosso  o  comunque
          non piu' dovuto; 
                b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle  zone
          di montagna, di cui  all'articolo  18  del  regolamento  n.
          1257/1999/CE; 
                c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle  zone
          svantaggiate, di cui all'articolo  19  del  regolamento  n.
          1257/1999/CE; 
                c-bis) tra quelli che hanno subito,  in  base  ad  un
          provvedimento emesso dall'autorita'  sanitaria  competente,
          il blocco  della  movimentazione  degli  animali,  in  aree
          interessate  da  malattie  infettive  diffuse,  per  almeno
          novanta   giorni   nel   corso    di    un    periodo    di
          commercializzazione e che, per  tale  ragione,  sono  stati
          costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad  un
          massimo del 20 per cento, rispetto a quello di  riferimento
          assegnato. In  caso  di  superamento  di  tale  limite,  la
          restituzione del prelievo supplementare non  opera  per  la
          parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e  le  province
          autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo
          successivo   l'elenco   delle   aziende   interessate    ai
          provvedimenti riguardanti il blocco  della  movimentazione,
          nonche' i relativi termini di decorrenza. 
              4.  Qualora  dette  restituzioni  non  esauriscano   le
          disponibilita' dell'importo di cui al comma 3,  il  residuo
          viene ripartito tra i  produttori  titolari  di  quota  che
          hanno versato il prelievo, con  esclusione  di  quelli  che
          abbiano superato di oltre  il  100  per  cento  il  proprio
          quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti
          criteri e nell'ordine: 
                a) tra i produttori gia' titolari di  quota  «B»  che
          sia  stata   ridotta   ai   sensi   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 23 dicembre 1994,  n.  727,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 24  febbraio  1995,  n.  46,  nei
          limiti della riduzione subita al netto  delle  assegnazioni
          regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo  1,
          comma  21,  del  decreto-legge   1°marzo   1999,   n.   43,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 27  aprile  1999,
          n. 118, e ai sensi dell'articolo 3; 
                b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre
          il 20 per cento il quantitativo di riferimento  individuale
          di fine periodo; 
                b-bis)  con  decorrenza   a   partire   dal   periodo
          2005/2006, tra i produttori  titolari  di  aziende  la  cui
          intera  produzione  di  latte  realizzata  nel  periodo  di
          riferimento   e'   stata   trasformata   in   prodotti    a
          denominazione di origine protetta  di  cui  al  regolamento
          (CEE) n. 2081/92 del  14  luglio  1992  del  Consiglio.  Le
          regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il
          30 aprile del periodo  successivo  l'elenco  delle  aziende
          interessate, secondo le modalita' che saranno definite  con
          decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
                c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui
          alla letteraa), per la parte di  prelievo  in  eccesso  non
          ancora restituita. 
              4-bis. L'esclusione, dalla  restituzione  del  prelievo
          pagato in eccesso, dei produttori non titolari di  quota  e
          dei produttori che abbiano superato il 100  per  cento  del
          proprio  quantitativo  di  riferimento  individuale,   come
          indicato dal  comma  4,  non  si  applica  per  il  periodo
          2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione  del
          prelievo, si  collocano  dopo  i  produttori  di  cui  alla
          lettera c) del medesimo comma 4. 
              4-ter. A decorrere dal periodo  2009-2010,  qualora  le
          restituzioni  di  cui  al  comma  3  non   esauriscano   le
          disponibilita' dell'importo di cui al  medesimo  comma,  il
          residuo viene ripartito  tra  le  aziende  produttrici  che
          hanno versato il prelievo, secondo  i  seguenti  criteri  e
          nell'ordine: 
                a) alle aziende che non  hanno  superato  il  livello
          produttivo conseguito nel periodo  2007-2008,  purche'  non
          abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
          10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione  di
          cui all'articolo 10, comma 18; 
                b) alle aziende che non abbiano superato di oltre  il
          6   per   cento   il   proprio   quantitativo   disponibile
          individuale. 
              4-ter.1.  Per  l'ultimo  periodo  di  applicazione  del
          regime di  contingentamento  della  produzione  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre
          2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il  31  marzo  2015,
          qualora le restituzioni di cui al comma 3  non  esauriscano
          le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il
          residuo viene ripartito  tra  le  aziende  produttrici  che
          hanno  versato  il  prelievo  per  la  campagna  2014-2015,
          secondo i seguenti criteri di priorita': 
                a) alle aziende che non  hanno  superato  il  livello
          produttivo conseguito nel periodo  2007-2008,  purche'  non
          abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
          10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione  di
          cui al medesimo articolo 10, comma 18; 
                b) alle aziende che non abbiano superato di oltre  il
          6   per   cento   il   proprio   quantitativo   disponibile
          individuale; 
                c) alle aziende che abbiano superato di  oltre  il  6
          per cento e fino al 12 per cento  il  proprio  quantitativo
          disponibile e comunque nel  limite  del  6  per  cento  del
          predetto quantitativo; 
                c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre  il
          12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo
          disponibile e comunque nel  limite  del  6  per  cento  del
          predetto quantitativo; 
                c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre  il
          30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo
          disponibile e comunque nel  limite  del  6  per  cento  del
          predetto quantitativo; 
                c-quater) alle aziende che abbiano superato di  oltre
          il 50 per  cento  il  proprio  quantitativo  disponibile  e
          comunque  nel  limite  del  6  per   cento   del   predetto
          quantitativo 
              omissis.» 
              - Il Regolamento (CE) n. 1392/2001  della  Commissione,
          recante modalita' d'applicazione del regolamento  (CEE)  n.
          3950/92  del   Consiglio   che   istituisce   un   prelievo
          supplementare  nel  settore  del  latte  e   dei   prodotti
          lattiero-caseari, e' pubblicato nella  G.U.C.E.  10  luglio
          2001, n. L 187. 
              - Il Regolamento (CE)  n.  595/2004  della  Commissione
          recante modalita' d'applicazione del  regolamento  (CE)  n.
          1788/2003 del Consiglio  che  stabilisce  un  prelievo  nel
          settore  del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1257/1999/CE del Consiglio sul
          sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo
          agricolo di  orientamento  e  di  garanzia  (FEAOG)  e  che
          modifica ed abroga taluni regolamenti e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1468/2006  della  Commissione,
          recante modifica del regolamento (CE) n.  595/2004  recante
          modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.  1788/2003
          del Consiglio che stabilisce un prelievo  nel  settore  del
          latte e dei prodotti lattiero-caseari, e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 5 ottobre 2006, n. L 274. 
              - Il Regolamento (CE) n. 536/1993 della Commissione che
          stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del   prelievo
          supplementare  nel  settore  del  latte  e   dei   prodotti
          lattiero-caseari e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  10  marzo
          1993, n. L 57. 
              - - Il testo dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10
          febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno  dei
          settori  industriali  in  crisi,  nonche'  disposizioni  in
          materia di produzione lattiera e rateizzazione  del  debito
          nel settore lattiero-caseario,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34, cosi' recita: 
              «Art.  8-quinquies  (Disposizioni  integrative  per  la
          rateizzazione in materia  di  debiti  relativi  alle  quote
          latte). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, intima a ciascun debitore  il  versamento
          delle somme che risultino esigibili.  Sono  da  considerare
          esigibili anche le imputazioni di prelievo non  sospese  in
          sede giurisdizionale. 
              2. Il produttore interessato puo' presentare  all'AGEA,
          entro sessanta giorni dal ricevimento  dell'intimazione  di
          cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          alla  scadenza  del  suddetto  termine  sono   sospese   le
          procedure di recupero per compensazione,  di  iscrizione  a
          ruolo, nonche' le procedure  di  recupero  forzoso  e  sono
          interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede  alla
          tempestiva  comunicazione   a   Equitalia   Spa   per   gli
          adempimenti di competenza. 
              3.  In  caso   di   accettazione   della   domanda   di
          rateizzazione di cui all'articolo  8-quater  da  parte  del
          Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la
          rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria  eventualmente
          pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi
          e ordinari. 
              4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al  comma  2
          proseguono per i produttori che presentano la richiesta  di
          rateizzazione fino alla scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma 6. 
              5. Per le somme che divengono successivamente esigibili
          sempreche' riferite ai  periodi  precedenti  al  2009-2010,
          l'AGEA procede ai sensi  del  comma  1;  entro  i  sessanta
          giorni  successivi  alla  ricezione  dell'intimazione   gli
          interessati possono chiederne la rateizzazione. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
          alimentari e forestali, e' nominato  fino  al  31  dicembre
          2010 un Commissario straordinario, scelto tra  i  dirigenti
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali e degli enti vigilati dallo  stesso  Ministero  e
          delle relative societa' controllate, il quale,  avvalendosi
          degli uffici competenti di AGEA, assegna le  quote  di  cui
          all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce  le  modalita'  di
          applicazione  dell'articolo   8-quater   e   del   presente
          articolo. Sulle richieste di rateizzazione  il  Commissario
          provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste
          di rateizzazione in merito al  loro  accoglimento  e  entro
          trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
          decisione  il  debitore   comunica   l'accettazione   della
          rateizzazione. Con il decreto di  nomina  e'  stabilito  il
          compenso  del  Commissario  straordinario  a  valere  sugli
          stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per
          le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio  1999,
          n. 165. 
              7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del
          decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,  n.  119,  sono
          revocate con decorrenza dal periodo  in  corso  al  momento
          della   comunicazione   agli   interessati   del   relativo
          provvedimento nei seguenti casi: 
                a) mancato pagamento del prelievo latte; 
                b)   omessa   presentazione   della   richiesta    di
          rateizzazione nel termine di cui al comma 2; 
                c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al
          comma 2; 
                d) rinuncia  o  mancata  accettazione  da  parte  del
          richiedente,  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
          ricezione  della  comunicazione  delle  determinazioni  del
          Commissario straordinario di cui al comma 6. 
              8.  Per   i   produttori   che   hanno   richiesto   la
          rateizzazione,  le  provvidenze  e   gli   aiuti   agricoli
          comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze
          e gli aiuti  agricoli  nazionali  erogati  dagli  organismi
          pagatori  sono  recuperati  per  compensazione  fino   alla
          concorrenza dell'importo della prima rata. 
              9. La mancata effettuazione del versamento,  anche  per
          una sola rata, determinata ai sensi del comma  6,  comporta
          la decadenza dal  beneficio  della  rateizzazione  e  dalle
          quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai  sensi
          dell'articolo 8-bis, comma 2. 
              10. A decorrere dal  1°  aprile  2019,  la  riscossione
          coattiva  degli  importi  dovuti   relativi   al   prelievo
          supplementare latte, nei  casi  di  mancata  adesione  alla
          rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio  della
          dilazione di cui al presente  articolo,  e'  effettuata  ai
          sensi  degli  articoli  17,  comma  1,  e18,  del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  adottato  di  concerto  con  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          sono determinati i termini e le modalita' di  trasmissione,
          in  via  telematica,  all'agente  della  riscossione,   dei
          residui di gestione relativi ai ruoli  emessi  dall'AGEA  o
          dalle regioni fino alla data del 31 marzo  2019,  ai  sensi
          del comma 10. La  consegna  dei  residui  e'  equiparata  a
          quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli  19  e
          20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio  all'agente
          della riscossione dei residui di gestione di cui  al  comma
          10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019,  sono  sospesi
          fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: 
                a) i termini di prescrizione; 
                b) le procedure di riscossione coattiva; 
                c)  i  termini  di  impugnazione  e  di   opposizione
          all'esecuzione e agli atti esecutivi. 
              10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese
          ai sensi del comma 10-ter sono  successivamente  proseguite
          dall'agente della riscossione, che  resta  surrogato  negli
          atti esecutivi eventualmente gia' avviati dall'AGEA o dalle
          regioni e nei confronti del quale le garanzie gia' attivate
          mantengono validita' e grado. 
              10-quinquies. Le disposizioni  dei  commi  10,  10-bis,
          10-ter e 10-quater si applicano  anche  alle  procedure  di
          recupero  del  prelievo   di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
              10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle
          procedure di riscossione coattiva, fino alla data  indicata
          al comma 10-ter sono sospese le  procedure  di  riscossione
          coattiva poste in essere dalle  regioni  e  dalle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  28  marzo   2003,   n.   49,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003,
          n. 119, nei confronti dei  primi  acquirenti  di  latte  di
          vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo  4  del  medesimo
          decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei
          medesimi primi  acquirenti,  la  sospensione  prevista  dal
          presente comma si applica anche ai termini di  prescrizione
          e   ai   termini   di   impugnazione   e   di   opposizione
          all'esecuzione e agli atti esecutivi.» 
              - Il testo dell'art. 8-quater del citato  decreto-legge
          10 febbraio 2009, n. 5, cosi' recita: 
              «Art. 8-quater (Rateizzazione dei debiti relativi  alle
          quote latte). - 1. Al  fine  di  consolidare  la  vitalita'
          economica a lungo  termine  delle  imprese,  accelerare  le
          procedure  di  recupero  obbligatorio  degli  importi   del
          prelievo latte dovuti  dai  produttori  e  deflazionare  il
          relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi  abbia
          interesse, puo'  richiedere  la  rateizzazione  dei  debiti
          iscritti nel Registro nazionale di cui  all'articolo  8-ter
          derivanti dai mancati pagamenti del prelievo  latte  per  i
          quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da
          parte della Commissione europea. 
              2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita: 
                a) per somme non inferiori a 25.000 euro; 
                b) per una durata non superiore a tredici anni per  i
          debiti inferiori a 100.000 euro; 
                c) per una durata non superiore a ventidue anni per i
          debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro; 
                d) per una durata non superiore a trenta anni  per  i
          debiti superiori a 300.000 euro. 
              3. Sul debito di cui e' richiesta la  rateizzazione  si
          applica il seguente tasso d'interesse: 
                a) per le rateizzazioni di  durata  non  superiore  a
          tredici anni, il tasso di riferimento di  base  valido  per
          l'Italia,   calcolato   dalla   Commissione   europea    in
          conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi
          aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base; 
                b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici
          anni  e  non  superiore  a  ventidue  anni,  il  tasso   di
          riferimento di base valido per  l'Italia,  calcolato  dalla
          Commissione europea in  conformita'  con  la  comunicazione
          2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140
          punti base; 
                c)  per  le  rateizzazioni  di  durata  superiore   a
          ventidue anni e non superiore a trenta anni,  il  tasso  di
          riferimento di base valido per  l'Italia,  calcolato  dalla
          Commissione europea in  conformita'  con  la  comunicazione
          2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220
          punti base.» 
              - Il testo dell'articolo 483 del  codice  penale  cosi'
          recita: 
              «Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato  in
          atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente  al  pubblico
          ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699;  c.p.
          492, 495], fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
          verita' [c.p. 567], e' punito con la reclusione fino a  due
          anni [c.p. 491]. 
              Se si tratta di false attestazioni in atti dello  stato
          civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non puo'  essere
          inferiore a tre mesi.» 
              - Il testo  dell'articolo  640-bis  del  codice  penale
          cosi' recita: 
              «Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
          erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due
          a sette anni e si procede d'ufficio  se  il  fatto  di  cui
          all'articolo   640   riguarda   contributi,    sovvenzioni,
          finanziamenti,  mutui  agevolati  ovvero  altre  erogazioni
          dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o  erogati
          da parte dello  Stato,  di  altri  enti  pubblici  o  delle
          Comunita' europee.» 
              - Il testo dell'art. 19, comma 3-ter, del decreto-legge
          21  marzo  2022,  n.  21,  recante   misure   urgenti   per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022,
          n. 67, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione  dei  mutui
          agrari). - omissis. 
              3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore
          della legge di  conversione  del  presente  decreto,  hanno
          ricevuto  la  notifica  di  un  atto   dell'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione possono esercitare la facolta'  di  cui
          all'articolo 8-quinquies.1 del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente
          articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni  dalla
          stessa data. 
              omissis.»