Art. 11 
 
Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio  agli  effetti
della  carriera  per  il  personale  delle  ((istituzioni   dell'alta
formazione)) artistica musicale e coreutica. Procedura di  infrazione
                            n. 2014/4231 
 
  1. Al personale docente delle istituzioni  di  cui  all'articolo  1
della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  si  applica  l'articolo  485,
comma 1, del ((testo unico delle disposizioni legislative vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,
di cui  al))  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come
modificato dall'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del  presente
decreto,   ((ad   eccezione   della   previsione   della   decorrenza
dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.)) 
  2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  si  applica
l'articolo 569, comma 1, del citato testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14,
comma 1, lettera c),  del  presente  decreto,  ((ad  eccezione  della
previsione della decorrenza  dell'immissione  in  ruolo  a  far  data
dall'anno scolastico 2023/2024.)) 
  3. Ai  fini  previdenziali  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
decorrere ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 
  ((3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
  «9-ter.  A  decorrere  dall'anno  accademico   2024/2025   e   fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono  indire,
prioritariamente   rispetto   alle   selezioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione
e settore artistico-disciplinare, a valere sui  posti  che  residuano
dalle  immissioni  in  ruolo  ai  sensi  delle  vigenti   graduatorie
nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui  all'articolo
14,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.  Le
procedure di cui al primo periodo  sono  riservate  ai  docenti  che,
entro il termine previsto  per  la  presentazione  delle  istanze  di
partecipazione, hanno maturato negli  ultimi  otto  anni,  presso  le
istituzioni statali di cui all'articolo 1  della  legge  21  dicembre
1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento,  anche  non
continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,
e nei  percorsi  formativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.  Ai  fini
dell'accertamento dei requisiti di cui  al  periodo  precedente,  per
anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta  giorni
di servizio con incarico a  tempo  determinato  o  con  contratto  di
collaborazione di cui all'articolo 273 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello  stesso
anno accademico. Ai fini del computo  dei  giorni  di  servizio  sono
ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonche' i periodi  ad  esso
equiparati per legge o  per  disposizioni  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  prestati  durante  il  periodo  di  attivita'
didattica  stabilito  dal  calendario  accademico,  ivi  compresa  la
partecipazione  agli  esami  di  ammissione,  promozione,  idoneita',
licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio  non
di ruolo, e' fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato puo' partecipare
alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a  un  settore
disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno  di  servizio
presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le
graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei
titoli posseduti e del punteggio conseguito in una  prova  selettiva,
le cui modalita' di svolgimento sono definite nel bando  di  concorso
secondo le modalita', in quanto compatibili, di cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede  altresi'  un  contributo  di
partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli  oneri  di
svolgimento della procedura, definito dal Ministero  dell'universita'
e della ricerca. A seguito del superamento  della  prova  di  cui  al
periodo precedente, il docente e' assunto  a  tempo  indeterminato  e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica  ed  economica  dal  1°
novembre successivo, nella medesima istituzione  che  ha  bandito  la
procedura».)) 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per  l'anno
2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025  e
1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
          508,  recante  riforma  delle  Accademie  di  belle   arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli
          Istituti musicali  pareggiati,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
          e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle  arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le
          industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di  musica  e
          degli Istituti musicali pareggiati.» 
              -  Il  testo  dell'art.  485,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  recante  approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          1994, n. 115, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  485  (Personale  docente).  -  1.  Al  personale
          docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,
          il servizio prestato presso le predette  scuole  statali  e
          pareggiate, comprese  quelle  all'estero,  in  qualita'  di
          docente non di ruolo,  e'  riconosciuto  come  servizio  di
          ruolo, ai fini giuridici ed economici,  per  intero  per  i
          primi  quattro  anni  e  per  i  due  terzi   del   periodo
          eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per
          il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da  detto
          riconoscimento sono  conservati  e  valutati  in  tutte  le
          classi di  stipendio  successive  a  quella  attribuita  al
          momento del riconoscimento medesimo. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 569, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994, cosi' recita: 
              «Art. 569  (Riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti
          della carriera). - 1. Al personale amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario, il servizio  non  di  ruolo  prestato  nelle
          scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino
          ad un  massimo  di  tre  anni  agli  effetti  giuridici  ed
          economici e, per. la restante parte, nella  misura  di  due
          terzi,  ai  soli  fini  economici.  Sono  fatte  salve   le
          eventuali  disposizioni  piu'  favorevoli   contenute   nei
          contratti collettivi gia' stipulati  ovvero  in  quelli  da
          stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 59  del  decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, recante misure urgenti connesse  all'emergenza
          da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la
          salute e i servizi territoriali, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2021, n.  123,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle procedure concorsuali del personale  docente).  -  1.
          Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i  posti  di
          tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
          destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
          dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  alle
          immissioni in ruolo da  disporre  secondo  la  legislazione
          vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti. 
              2.  Per  il  medesimo  anno  scolastico  2021/2022   e'
          incrementata  al  100   per   cento   la   quota   prevista
          dall'articolo  17,  comma  2,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  da  destinare  alla
          procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo.  Per  lo
          stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento  la
          quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater,  lettera  b)
          del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96   da
          destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del
          medesimo articolo. 
              3. La graduatoria  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,
          lettera b) del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n.  159,  e'  integrata  con  i  soggetti  che  hanno
          conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma  il  punteggio  minimo  previsto  dal  comma  10  del
          medesimo articolo. 
              4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno
          scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti
          e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo  ai
          sensi dei commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,  salvi  i
          posti di cui ai concorsi per il personale  docente  banditi
          con decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
          educativo  di  istruzione  e   formazione   del   Ministero
          dell'istruzione  nn.  498  e  499  del  21   aprile   2020,
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana - 4ª Serie speciale - n. 34 del 28 aprile 2020,  e
          successive modifiche, sono assegnati con contratto a  tempo
          determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma
          1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella
          prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
          di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della  legge  3  maggio
          1999, n. 124, per i posti comuni o  di  sostegno,  o  negli
          appositi elenchi aggiuntivi ai  quali  possono  iscriversi,
          anche con riserva di accertamento del  titolo,  coloro  che
          conseguono il titolo di abilitazione o di  specializzazione
          entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune,  di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'  altresi'
          richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro  l'anno
          scolastico 2020/2021, almeno tre  annualita'  di  servizio,
          anche non consecutive, negli ultimi dieci  anni  scolastici
          oltre  quello  in  corso,  nelle  istituzioni   scolastiche
          statali, valutabili come tali ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
              5. Il contratto a tempo determinato di cui al  comma  4
          e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o  nelle
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          docente  risulta  iscritto   nella   prima   fascia   delle
          graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli  elenchi
          aggiuntivi. 
              6. Nel  corso  del  contratto  a  tempo  determinato  i
          candidati  svolgono  altresi'  il   percorso   annuale   di
          formazione iniziale e prova  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,   con   le
          integrazioni di cui al comma 7. 
              7. Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova
          e'  seguito  da  una   prova   disciplinare.   Alla   prova
          disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
          sensi dell'articolo 1, comma 117,  della  legge  13  luglio
          2015,  n.  107.  La  prova  disciplinare  e'  superata  dai
          candidati che raggiungono una soglia  di  idoneita'  ed  e'
          valutata  da  una   commissione   esterna   all'istituzione
          scolastica di servizio. 
              8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
          di formazione e prova e di giudizio  positivo  della  prova
          disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
          confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°(gradi)
          settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio  del
          servizio, nella medesima istituzione scolastica presso  cui
          ha prestato  servizio  a  tempo  determinato.  La  negativa
          valutazione del percorso di formazione e prova comporta  la
          reiterazione dell'anno di prova ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il  giudizio
          negativo  relativo  alla  prova  disciplinare  comporta  la
          decadenza  dalla  procedura   di   cui   al   comma   4   e
          l'impossibilita' di trasformazione  a  tempo  indeterminato
          del contratto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,   con
          riferimento  alla  procedura  di  cui  al  comma  4,   sono
          disciplinati le modalita' di attribuzione del  contratto  a
          tempo determinato  dalle  graduatorie  provinciali  per  le
          supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite  dei
          posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,   la
          commissione nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di
          riferimento per la valutazione della prova disciplinare  di
          cui  al  comma  7,  le  modalita'   di   formazione   delle
          commissioni  della  prova  disciplinare,  i  requisiti  dei
          componenti e le modalita' di  espletamento  della  suddetta
          prova. Ai componenti della commissione nazionale  non  sono
          dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',
          gettoni, emolumenti,  rimborsi  spese  ne'  altre  utilita'
          comunque denominate. 
              9-bis. In via straordinaria, per  un  numero  di  posti
          pari a quelli vacanti e disponibili per  l'anno  scolastico
          2021/2022  che  residuano   dalle   immissioni   in   ruolo
          effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
          cui ai concorsi per il  personale  docente  banditi  con  i
          decreti del Capo del Dipartimento per il sistema  educativo
          di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
          nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  -
          n.  34  del  28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura
          concorsuale straordinaria per regione e classe di  concorso
          riservata ai docenti non compresi  tra  quelli  di  cui  al
          comma 4  che,  entro  il  termine  di  presentazione  delle
          istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni
          scolastiche statali un servizio di almeno tre  anni,  anche
          non  consecutivi,  negli  ultimi  cinque  anni  scolastici,
          valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
          maggio  1999,  n.  124.  Il  bando  determina  altresi'  il
          contributo di segreteria posto a carico  dei  partecipanti,
          in misura  tale  da  coprire  integralmente  l'onere  della
          procedura concorsuale. Ciascun candidato  puo'  partecipare
          alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di
          concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
          per la quale abbia maturato almeno un'annualita',  valutata
          ai sensi  del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di  merito
          regionali sono predisposte sulla base dei titoli  posseduti
          e del punteggio conseguito in  una  prova  disciplinare  da
          tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono
          definite con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione.  Nel
          limite dei posti di cui al presente comma,  che  sono  resi
          indisponibili per le operazioni di mobilita'  e  immissione
          in ruolo, i  candidati  vincitori  collocati  in  posizione
          utile in  graduatoria  sono  assunti  a  tempo  determinato
          nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con  oneri  a
          proprio carico, a  un  percorso  di  formazione,  anche  in
          collaborazione  con  le  universita',  che  ne  integra  le
          competenze  professionali.  Nel  corso  della  durata   del
          contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi'
          il percorso annuale di formazione iniziale e prova  di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
          59. A seguito del superamento della prova che  conclude  il
          percorso di formazione di cui al quinto periodo nonche' del
          superamento del percorso annuale di formazione  iniziale  e
          prova, il  docente  e'  assunto  a  tempo  indeterminato  e
          confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed  economica
          dal 1°(gradi) settembre 2023, o, se successiva, dalla  data
          di  inizio  del  servizio,   nella   medesima   istituzione
          scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto  a
          tempo determinato. Il percorso  di  formazione  di  cui  al
          quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti
          con decreto  del  Ministro  dell'istruzione.  Limitatamente
          alle classi di concorso per  le  quali  non  sia  possibile
          effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
          lo svolgimento del percorso annuale di formazione  iniziale
          e prova di cui all'articolo 1, comma 116,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, le operazioni di  assunzione  a  tempo
          determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
          tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili  per  le
          operazioni di mobilita' e di immissione in  ruolo  riferite
          all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
          l'incarico a tempo determinato  e  la  relativa  formazione
          nonche' l'anno di formazione  iniziale  e  prova  nell'anno
          scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo  indeterminato  e
          confermati in ruolo con decorrenza giuridica  ed  economica
          dal 1°(gradi) settembre 2024 o, se successiva,  dalla  data
          di  inizio  del  servizio,   nella   medesima   istituzione
          scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto
          a tempo determinato. Le  graduatorie  di  cui  al  presente
          comma decadono con l'immissione  in  ruolo  dei  vincitori,
          fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
          effettuare  entro  il  limite  dei  posti  attribuiti  alla
          procedura di cui al presente comma e, comunque,  non  oltre
          la data di  pubblicazione  delle  graduatorie  relative  al
          concorso pubblico bandito ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 
              ((9-ter. A decorrere dall'anno accademico  2024/2025  e
          fino  all'entrata  in  vigore  del   regolamento   di   cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta  formazione
          artistica,   musicale   e   coreutica    possono    indire,
          prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29  dicembre
          2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio   2023,   n.   14,   procedure   di   reclutamento
          straordinarie,   distinte   per   istituzione   e   settore
          artistico-disciplinare, a valere sui  posti  che  residuano
          dalle  immissioni  in  ruolo   ai   sensi   delle   vigenti
          graduatorie  nazionali   per   titoli   e   delle   vigenti
          graduatorie di cui all'articolo  14,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  giugno  2022,  n.  79.  Le
          procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti
          che, entro il termine previsto per la  presentazione  delle
          istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto
          anni, presso le istituzioni statali di cui  all'articolo  1
          della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  almeno  tre  anni
          accademici di insegnamento,  anche  non  continuativi,  nei
          corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  2005,  n.
          212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3,  comma
          3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10
          settembre 2010,  n.  249.  Ai  fini  dell'accertamento  dei
          requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico
          si considera l'aver svolto  almeno  centottanta  giorni  di
          servizio con incarico a tempo determinato o  con  contratto
          di collaborazione di cui all'articolo 273 del  testo  unico
          di cui al decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,
          nell'ambito dello  stesso  anno  accademico.  Ai  fini  del
          computo dei  giorni  di  servizio  sono  ritenuti  utili  i
          periodi  di  insegnamento,  nonche'  i  periodi   ad   esso
          equiparati per  legge  o  per  disposizioni  del  contratto
          collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo
          di attivita' didattica stabilito dal calendario accademico,
          ivi compresa la partecipazione agli  esami  di  ammissione,
          promozione, idoneita', licenza e  diploma.  In  materia  di
          computo del periodo di servizio  non  di  ruolo,  e'  fatto
          salvo quanto stabilito dell'articolo 11,  comma  14,  della
          legge  3  maggio  1999,  n.  124.  Ciascun  candidato  puo'
          partecipare  alla  procedura  in  un'unica  istituzione   e
          limitatamente a un settore disciplinare per il quale  abbia
          maturato  almeno  un   anno   di   servizio   presso   tale
          istituzione, valutato ai sensi dei periodi  precedenti.  Le
          graduatorie di  merito  per  istituzione  sono  predisposte
          sulla base dei titoli posseduti e del punteggio  conseguito
          in una prova selettiva, le  cui  modalita'  di  svolgimento
          sono definite nel bando di concorso secondo  le  modalita',
          in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1,  del
          decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
          180 del  29  marzo  2023.  Il  bando  prevede  altresi'  un
          contributo di partecipazione a carico di ciascun  candidato
          relativo  agli  oneri  di  svolgimento   della   procedura,
          definito dal Ministero dell'universita' e della ricerca.  A
          seguito del superamento  della  prova  di  cui  al  periodo
          precedente, il docente e' assunto a tempo  indeterminato  e
          confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed  economica
          dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione  che
          ha bandito la procedura.)) 
              10. Al fine di assicurare che i concorsi  ordinari  per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59
          e ai relativi decreti attuativi, garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
                a) per i concorsi banditi a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  per  tutto
          il periodo di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza,  sostenimento  mediante  l'ausilio   di   mezzi
          informatizzati, di una prova scritta  con  piu'  quesiti  a
          risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
          competenze   del   candidato    in    ambito    pedagogico,
          psicopedagogico    e    didattico-metodologico,     nonche'
          sull'informatica e sulla lingua  inglese.  Al  termine  del
          periodo di attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, possibilita' di optare per  una  prova  scritta
          con piu' quesiti a risposta aperta  volta  all'accertamento
          delle  medesime  competenze  di  cui  al   primo   periodo.
          Nell'ipotesi di  cui  al  secondo  periodo  della  presente
          lettera, con decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere  riservato
          a coloro che superano una prova preselettiva.  Non  si  da'
          luogo    alla    previa    pubblicazione    dei    quesiti.
          L'amministrazione si riserva la  possibilita',  in  ragione
          del numero di partecipanti, di prevedere,  ove  necessario,
          la non contestualita' delle prove  relative  alla  medesima
          classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
          l'omogeneita' in modo da garantire  il  medesimo  grado  di
          selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
          al  massimo  100  punti  ed  e'  superata  da  coloro   che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
                b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le
          conoscenze e le competenze del candidato  sulla  disciplina
          della classe di concorso o tipologia di posto per la  quale
          partecipa, nonche' le competenze  didattiche  e  l'abilita'
          nell'insegnamento anche attraverso un test specifico; 
                c) valutazione dei titoli; 
                d) formazione  della  graduatoria  sulla  base  delle
          valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite  dei
          posti messi a  concorso  fatta  salva  l'integrazione,  nel
          limite dei posti banditi, della  graduatoria  nella  misura
          delle eventuali rinunce intervenute, con  i  candidati  che
          hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per  il
          superamento delle prove concorsuali; 
                [d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che
          devono ancora  conseguire  l'abilitazione  all'insegnamento
          specifica  sulla  classe  di  concorso,  sulla  base  delle
          valutazioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)   e   c),   in
          applicazione dell'articolo  5,  comma  4,  e  dell'articolo
          18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.] 
              10.1. La redazione dei quesiti della prova  scritta  di
          cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una
          o piu' universita'  o  consorzi  universitari  ovvero  enti
          pubblici di ricerca nonche' al  Formez  PA.  Ai  componenti
          della  commissione  non  spettano  compensi,   gettoni   di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
              10-bis. I bandi  dei  concorsi  di  cui  al  comma  10,
          emanati a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  prevedono  una
          riserva di  posti,  pari  al  30  per  cento  per  ciascuna
          regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
          di  coloro  che  hanno  svolto,   entro   il   termine   di
          presentazione delle istanze di partecipazione al  concorso,
          un servizio presso le istituzioni  scolastiche  statali  di
          almeno tre anni scolastici,  anche  non  continuativi,  nei
          dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo  11,
          comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva  di
          cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          candidato abbia maturato un  servizio  di  almeno  un  anno
          scolastico.  Nel  calcolo  della  percentuale   dei   posti
          riservati si procede con  arrotondamento  per  difetto.  La
          riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
          messi a bando, per ciascuna regione, classe di  concorso  o
          tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. 
              10-ter. 
              11. Con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione  sono
          apportate tutte le occorrenti  modificazioni  ai  bandi  di
          concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
          i  programmi  concorsuali,  senza  che  cio'  comporti   la
          riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
          la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
          del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate  le
          modalita' di redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta
          anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
          di redigere i quadri  di  riferimento  per  la  valutazione
          della prova scritta, i programmi delle prove,  i  requisiti
          dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione
          della  prova  scritta  e  della  prova  orale,   i   titoli
          valutabili e il relativo punteggio. 
              11-bis. I  concorsi  per  il  personale  docente  nelle
          scuole con lingua di  insegnamento  slovena  della  regione
          Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi  dell'articolo
          426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
          regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  il  quale,   fermo
          restando lo svolgimento di un'unica prova  scritta,  adatta
          le disposizioni di cui  ai  commi  10  e  11  del  presente
          articolo,  concernenti  la  struttura  e  le  modalita'  di
          predisposizione  delle  prove  scritte,  alle  specificita'
          delle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena.  Resta
          ferma la  procedura  vigente  finalizzata  alla  preventiva
          autorizzazione ed individuazione dei posti  di  docenza  da
          ricoprire. 
              12. 
              13. Le immissioni in ruolo dei  vincitori,  nel  limite
          previsto dal bando di concorso per  la  specifica  regione,
          classe di  concorso  o  tipologia  di  posto,  in  caso  di
          incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
          possono  essere  disposte  anche  negli   anni   scolastici
          successivi, sino all'esaurimento della graduatoria  di  cui
          al  comma  10,  lettera  d),  nel  limite  delle   facolta'
          assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente  per  i
          concorsi ordinari. 
              14.  In  via  straordinaria,  esclusivamente   per   le
          immissioni in ruolo relative all'anno scolastico  2021/2022
          in ragione degli  obiettivi  perseguiti  tramite  il  Piano
          Nazionale di ripresa e resilienza  circa  il  rafforzamento
          delle materie scientifiche e  tecnologiche  e  dell'elevato
          numero  dei  posti  vacanti  e  disponibili,  le  procedure
          concorsuali ordinarie  gia'  bandite,  di  cui  al  decreto
          dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499,  indicate  nella
          seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi  previsto,
          si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
          modalita' di cui al comma 15. 
            Tabella A 
              Classe di concorso/Tipologia di posto 
              Numero posti 
              A020 - Fisica 
              282 
              A026 - Matematica 
              1005 
              A027 - Matematica e fisica 
              815 
              A028 - Matematica e scienze 
              3124 
              A041 - Scienze e tecnologie informatiche 
              903 
              15. Per le classi di concorso e tipologie di  posto  di
          cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge  secondo
          le seguenti modalita': 
                a) unica prova scritta con piu'  quesiti  a  risposta
          multipla,  volta  all'accertamento   delle   conoscenze   e
          competenze del candidato sulle discipline della  classe  di
          concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
          nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La  prova,
          computer-based, si  svolge  nelle  sedi  individuate  dagli
          Uffici    Scolastici    Regionali    e    consiste    nella
          somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali  vertenti  sui
          programmi previsti dall'allegato A al decreto del  Ministro
          dell'istruzione 20 aprile  2020,  n.  201  per  la  singola
          classe di concorso, 5 sull'informatica  e  5  sulla  lingua
          inglese. Per la classe di  concorso  A027  -  Matematica  e
          Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi
          tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la
          classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
          vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di
          matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
          fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
          una domanda seguita da quattro risposte, delle  quali  solo
          una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato  in
          modalita' casuale per ciascun candidato. La  prova  ha  una
          durata massima di 100 minuti, fermi restando gli  eventuali
          tempi aggiuntivi di  cui  all'articolo  20  della  legge  5
          febbraio 1992,  n.  104.  Non  si  da'  luogo  alla  previa
          pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva  la
          possibilita', in ragione del  numero  di  partecipanti,  di
          prevedere, ove  necessario,  la  non  contestualita'  delle
          prove  relative   alla   medesima   classe   di   concorso,
          assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti  i  partecipanti.  La  valutazione  della  prova   e'
          effettuata assegnando 2 punti a ciascuna  risposta  esatta,
          zero punti alle risposte non date o  errate.  La  prova  e'
          valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro  che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
                b) prova orale,  valutata  al  massimo  100  punti  e
          superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
          punti; 
                c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
          luglio 2021, esclusivamente sulla base  della  somma  delle
          valutazioni di cui alle lettere a)  e  b)  nel  limite  dei
          posti messi a concorso. 
              16. La procedura di cui ai commi 14 e 15  non  comporta
          la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
          istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione  alla
          procedura indetta  con  decreto  dipartimentale  21  aprile
          2020, n. 499 per le classi  di  concorso  interessate.  Con
          decreto del Ministero  dell'istruzione  sono  apportate  le
          eventuali ulteriori  modificazioni  ai  bandi  di  concorso
          necessari all'espletamento delle procedure di cui ai  commi
          14 e 15. La redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta,
          anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  con  affidamento
          diretto ad una o  piu'  universita'.  Parimenti  i  servizi
          logistici e informatici necessari  per  lo  svolgimento  di
          detta prova scritta sono  assegnati  direttamente  anche  a
          soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
          commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
          direttore  generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale
          responsabile della  procedura  che  provvede  entro  cinque
          giorni   dalla   pubblicazione   in   Gazzetta    ufficiale
          dell'avviso  di  convocazione  per  la  prova  scritta.  E'
          possibile  formare  sottocommissioni  per  lo   svolgimento
          contestuale della prova orale,  ferma  restando  l'unicita'
          del  presidente,  per  gruppi  comprendenti  un  numero  di
          candidati  superiore  a  cinquanta.  Al  presidente  ed  ai
          componenti e al segretario delle commissioni che concludono
          le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
          31 luglio 2021  e'  riconosciuto  un  compenso,  aggiuntivo
          rispetto a quello previsto a legislazione vigente,  pari  a
          due volte il compenso base previsto dall'articolo 2,  comma
          1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche'  dall'articolo  5,
          del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  24
          aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono
          disciplinati  la  commissione   nazionale   incaricata   di
          valutare la congruita'  e  l'equivalenza  dei  quesiti,  di
          redigere i quadri di riferimento per la  valutazione  della
          prova orale, i requisiti dei componenti  delle  commissioni
          cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
          orale. 
              17. Le graduatorie delle procedure di cui al  comma  14
          sono  utilizzate  per  le  immissioni  in  ruolo   relative
          all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per  eventuali
          oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30  ottobre
          2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
          tempo determinato nelle more stipulati sui  relativi  posti
          vacanti e disponibili.  Le  medesime  graduatorie,  se  non
          approvate entro la data di cui al periodo precedente,  sono
          utilizzate nel corso degli anni  successivi  con  priorita'
          rispetto alle graduatorie  delle  procedure  ordinarie.  In
          ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
          previsto dal bando di concorso per la specifica  regione  e
          classe  di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti
          destinati  annualmente  alle  assunzioni,  possono   essere
          disposte  anche  negli  anni  scolastici  successivi,  sino
          all'esaurimento  della  graduatoria,   nel   limite   delle
          facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente.
          Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
          applica la decorrenza dei contratti prevista  dall'articolo
          58, comma 1 lett. b). 
              18.  Resta  impregiudicata  per   i   candidati   della
          procedura di  cui  al  comma  14,  la  partecipazione  alla
          procedura  concorsuale  ordinaria  per  le   corrispondenti
          classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel  periodo
          precedente i posti  delle  predette  procedure  concorsuali
          ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
          disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
          amministrazione. Con decreto del Ministero  dell'istruzione
          si provvede,  altresi',  alla  riapertura  dei  termini  di
          partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al
          periodo precedente. 
              19. Agli oneri derivanti dal  comma  16,  pari  a  euro
          7.684.000  per  l'anno   2021,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 77. 
              20. Con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono
          definiti  appositi  protocolli,  sottoposti   alla   previa
          approvazione  del  Comitato  tecnico-scientifico   di   cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
          relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza  dei
          concorsi per il personale scolastico fino  al  31  dicembre
          2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              21. All'articolo 1 del decreto-legge 29  ottobre  2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre 2019, n. 159: 
                1) al comma 9, lettera  g)  i  punti  2)  e  3)  sono
          soppressi; 
                2) il comma 13 e' abrogato. 
              21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
          18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  la
          disposizione di  cui  al  comma  10,  lettera  d-bis),  del
          presente articolo cessa di avere  efficacia  dal  1°(gradi)
          gennaio 2025.»