Art. 12 
 
Potenziamento delle  dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei
       vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 
 
  1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i  livelli
di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente  dal  territorio
nazionale, le dotazioni organiche  delle  qualifiche  di  vigile  del
fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di  350  e  di
200 unita'. Conseguentemente,  la  dotazione  organica  di  cui  alla
Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' rideterminata secondo i suddetti incrementi. 
  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e' autorizzata,  in
deroga   alle   ordinarie   facolta'    assunzionali,    l'assunzione
straordinaria di un  corrispondente  numero  di  unita'  del  ((Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)), a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le
medesime  assunzioni  avvengono  mediante  ricorso  alla  graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, relativa al personale volontario  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore,
le modalita'  di  svolgimento  della  selezione  sono  stabilite  con
apposito bando per accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere  le
funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo  70
del decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa di euro  5.367.150  per  l'anno  2023,  di  euro
22.682.796 per l'anno 2024, di euro  23.994.775  per  ciascuno  degli
anni 2025 e 2026,  di  euro  24.264.310  per  l'anno  2027,  di  euro
24.719.840 per ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e  2030,  di  euro
24.918.421 per l'anno 2031 e di euro  25.512.928  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. 
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al
comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, e'  autorizzata
la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro  550.000  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai  commi  3  e  4,
pari complessivamente ad euro  6.070.780  per  l'anno  2023,  a  euro
23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni
2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421  per  l'anno
2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26. 
  6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione  annuale  di  spesa  pari  a  euro  10.600.000  a
decorrere dall'anno 2023. 
  7. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del  fuoco
previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, relativa alla annualita' 2023, avvengono, per il  70  per  cento
dei posti disponibili, mediante  scorrimento  della  graduatoria  dei
concorsi pubblici  banditi  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per  cento
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,
comma 295,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La Tabella A e' allegata al  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma  dell'articolo
          2 della legge 30 settembre 2004, n. 252,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  295,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2018  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2018-2020,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita: 
                «Omissis. 
              295. Le assunzioni straordinarie di cui ai  commi  287,
          289 e 299, relative  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per  cento
          dei contingenti annuali, al  personale  volontario  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  che  risulti
          iscritto nell'apposito elenco istituito per  le  necessita'
          delle strutture centrali e periferiche del  Corpo  medesimo
          da almeno tre anni e  che  abbia  effettuato  non  meno  di
          centoventi giorni  di  servizio.  Ai  fini  delle  predette
          assunzioni, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  19-bis
          del decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  limite
          di   eta'   previsto   dalle   disposizioni   vigenti   per
          l'assunzione del personale volontario del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato.  Per  il
          personale volontario di eta' fino a 40 anni sono  necessari
          i  soli   requisiti   gia'   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'  delle
          strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
          personale volontario con eta'  ricompresa  tra  i  40  anni
          compiuti e i 45 anni compiuti,  il  requisito  relativo  ai
          giorni di servizio e' elevato a 250  giorni,  ad  eccezione
          del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
          requisito  e'  elevato  a  150   giorni;   tale   personale
          volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
          altresi'  effettuato  complessivamente  non  meno   di   un
          richiamo di  14  giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Per  il
          personale  con  eta'  superiore  ai  46  anni  compiuti  il
          requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato  a  400
          giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
          cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale
          personale volontario, di sesso sia maschile che  femminile,
          deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
          due richiami di 14 giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Resta
          fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
          l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
          normativa vigente. Con decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
          criteri di verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
          modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.   Al
          personale volontario in possesso dei requisiti  di  cui  al
          presente comma, ai fini dell'assunzione per lo  svolgimento
          delle funzioni di addetto antincendio anche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
          a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente  per
          territorio,   l'attestato   di   idoneita'   per    addetto
          antincendio in attivita' a rischio elevato. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 70 della citata legge 27  dicembre
          2017, n. 205, cosi' recita: 
              «Art. 70 (Funzioni del personale appartenente al  ruolo
          degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale  con
          le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche  e  di
          supporto  operativo  e  tecnico-professionale.  Svolge   le
          operazioni  di  ricezione,  protocollazione,   smistamento,
          notifica di atti amministrativi, preparazione e  spedizione
          della  corrispondenza  di  plichi  e  materiali;  cura   la
          fasci-colazione, la conservazione e la  classificazione  di
          atti  e  documenti;  provvede  alla  distribuzione  e  alla
          consegna   di   fascicoli,   documenti   e   materiali   di
          cancelleria.  Per  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
          competenza  utilizza  anche  apparecchiature  informatiche;
          provvede all'esecuzione di  operazioni  tecnico-manuali  di
          tipo operaio-specialistico,  consistenti  in  manutenzione,
          installazione,   riparazione   di   strutture,    impianti,
          laboratori, officine e macchine, con  relativa  conduzione.
          Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature,
          apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in
          relazione alla specifica professionalita' posseduta. Redige
          gli atti di competenza connessi al servizio espletato.  Per
          l'esecuzione dei lavori puo' avvalersi dell'uso di macchine
          che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso
          di  macchine   operatrici,   mantenendo   le   abilitazioni
          possedute anche seguendo percorsi  di  aggiornamento;  puo'
          essere abilitato alla guida di  veicoli  con  l'ausilio  di
          dispositivi supplementari acustici ed ottici  inseriti.  In
          relazione alle  esigenze  dell'ufficio  ove  e'  assegnato,
          svolge le attivita'  relative  al  profilo  di  competenza,
          comprese quelle di vigilanza e di  custodia  delle  sedi  e
          partecipa, ove richiesto, ai percorsi  di  riqualificazione
          professionale disposti dall'amministrazione. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   1,
          l'operatore   esperto    puo'    essere    incaricato    di
          sovraintendere allo svolgimento di specifiche  lavorazioni,
          anche  con  funzioni  di  preposto  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              3.  Il  personale  con  la  qualifica   di   assistente
          partecipa e sovrintende alle attivita' di cui al  comma  1;
          in qualita' di preposto fornisce indicazioni e direttive in
          materia  di  sicurezza  sul  lavoro  nelle   attivita'   da
          effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove  e'
          impiegato, e' tenuto a svolgere tutte le attivita' relative
          al profilo  di  competenza,  partecipando  ai  percorsi  di
          riqualificazione           professionale           disposti
          dall'amministrazione. In relazione alla professionalita'  e
          alle attitudini individuali, al personale con la  qualifica
          di   assistente   possono   essere   attribuiti   incarichi
          specialistici di natura tecnica o amministrativa. 
              4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   3,
          l'assistente  collabora  direttamente  con   il   personale
          appartenente alle qualifiche  superiori  nell'ambito  delle
          attivita' di competenza.» 
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 08 marzo
          2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative
          alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge  29  luglio
          2003, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  aprile
          2006, n. 80, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 9 (Richiami in servizio del personale  volontario
          (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio  1961,  n.  469;
          articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930;  articolo  12,
          comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)). - 1. Il  personale
          volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in
          occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in
          qualsiasi localita'. 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
                a) in caso di necessita' delle strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo; 
                b) per le esigenze dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
                c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
              3. I richiami in servizio di cui al  comma  2,  lettera
          a),  sono  disposti  nel  limite  di  centosessanta  giorni
          all'anno per le emergenze di protezione  civile  e  per  le
          esigenze dei comandi nei quali il personale volontario  sia
          numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,   sono   disciplinate   le   modalita'   di
          avvicendamento  del  personale  volontario  richiamato   in
          servizio. 
              4. Al personale volontario puo'  essere  affidata,  con
          provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile,  la  custodia
          dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
          di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
          di dare l'allarme;  e'  tenuto  inoltre  alla  manutenzione
          ordinaria dei locali ed alla  conservazione  del  materiale
          antincendio.» 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  877,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2021-2023,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O, cosi' recita: 
                «Omissis. 
              877. Al fine di  incrementare  i  servizi  di  soccorso
          pubblico, di prevenzione degli incendi e  di  lotta  attiva
          agli  incendi   boschivi,   e'   autorizzata   l'assunzione
          straordinaria di un contingente massimo di 750  unita'  del
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  nel  limite  della
          dotazione organica, in aggiunta alle facolta'  assunzionali
          previste a legislazione  vigente,  nel  ruolo  iniziale  di
          vigile del fuoco, per un numero massimo di 250  unita'  non
          prima del 1°(gradi) ottobre 2021, di 250 unita'  non  prima
          del 1°(gradi) ottobre 2022 e di 250 unita'  non  prima  del
          1°(gradi) ottobre 2023. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          n. 217 del 2005, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco).  -  1.
          L'accesso  alla  qualifica  di  vigile  del  fuoco  avviene
          mediante  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  con
          facolta' di far precedere le prove di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita con regolamento adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,   nel
          rispetto dei parametri  fisici  stabiliti  dalla  normativa
          vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
          di polizia a ordinamento militare  e  civile  e  nel  Corpo
          nazionale, nonche' idoneita'  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
                d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
                e)   qualita'   morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              3. La riserva di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  512,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28  novembre  1996,  n.  609,  e'
          elevata al 35 per cento e opera  in  favore  del  personale
          volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
          del bando di concorso, sia iscritto negli appositi  elenchi
          da  almeno  tre  anni  e  abbia  effettuato  non  meno   di
          centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve  di
          posti di cui all'articolo 703 del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del  presente
          comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
          reclutamento di cui al comma 1. 
              4. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  allievi
          vigili del fuoco e ammessi  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione di cui  all'articolo  6.  A  tale  personale  si
          applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
          economici previsti per il personale in prova. 
              5. Possono essere nominati, a domanda,  allievi  vigili
          del fuoco, nell'ambito dei  posti  in  organico  vacanti  e
          disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
          formazione utile di cui all'articolo  6,  il  coniuge  e  i
          figli  superstiti  nonche'  il  fratello,   qualora   unico
          superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale  deceduti
          o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
          di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
          attivita' istituzionali o  delle  missioni  internazionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
          non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'   di
          svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice,  le  categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
          valutazione e il punteggio  da  attribuire  a  ciascuna  di
          esse, nonche' i criteri  di  formazione  della  graduatoria
          finale.»