Art. 13 Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»; b) ((nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:)) «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni ((del regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.». 2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti: «iscritto nell'elenco per le necessita' dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». 3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo ((8 marzo 2006, n. 139,)) e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonche' delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa. 4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneita' o dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 ((del presente decreto)) e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita' dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005. 6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 6 (Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)). - 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. 2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.»