Art. 13 
 
Disposizioni per il personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
       vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al  quarto  periodo,  nella
qualifica di vigile del fuoco avvengono, per  il  30  per  cento  dei
posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»; 
    b) ((nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto
il seguente:)) 
    «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1.  Le
disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente
al personale volontario iscritto nell'elenco per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
cui all'articolo 6. 
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,
comma 2, le disposizioni ((del regolamento)) di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 febbraio  2004,  n.  76,  si  applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto  nell'elenco  per  le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 6.». 
  2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti:
«iscritto nell'elenco per le necessita' dei  distaccamenti  volontari
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». 
  3. Sono fatti salvi l'elenco del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, istituito  per  le  necessita'  delle
strutture centrali  e  periferiche,  ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo ((8  marzo  2006,  n.  139,))  e  la  graduatoria
formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote  di  riserva  dei
posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, nonche' delle eventuali  assunzioni  in  deroga
previste dalla vigente normativa. 
  4.  In  relazione  alle  assunzioni  effettuate   attingendo   alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 dicembre 2017, n.  205,  l'assenza  ingiustificata  o  la  mancata
partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento
dell'idoneita'  o  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale,   determinano   l'esclusione   del   candidato    dalla
graduatoria. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si  applicano
al compimento delle procedure assunzionali  di  cui  all'articolo  12
((del presente decreto)) e comunque entro il  30  ottobre  2024.  Per
assicurare la continuita' dei servizi del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  fino  all'inizio  del  corso  di   formazione   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il
personale  assunto  nel  ruolo  di  vigile   del   fuoco   ai   sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, nominato  allievo  vigile  del
fuoco, continua  a  svolgere  le  funzioni  relative  alle  capacita'
professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato
ai fini dell'applicazione pratica prevista dal  medesimo  articolo  6
del decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto  nell'elenco  e  nella
graduatoria di cui al comma  3,  permane  nei  medesimi  se  iscritto
nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31
dicembre 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8  marzo
          2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative
          alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge  29  luglio
          2003, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  aprile
          2006, n. 80, S.O., come modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 6 (Disposizioni generali (articolo 7, commi  1  e
          2, articoli 8 e  17,  legge  27  dicembre  1941,  n.  1570;
          articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli  1
          e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)). - 1.  Il  personale
          del Corpo nazionale si distingue in personale  di  ruolo  e
          volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale  del
          personale  di  ruolo  negli  interventi  di  soccorso.   Il
          rapporto d'impiego del personale di ruolo  e'  disciplinato
          in regime di  diritto  pubblico,  secondo  le  disposizioni
          previste  nei  decreti   legislativi   emanati   ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252.  Il
          personale  volontario  e'  iscritto  in  appositi  elenchi,
          distinti  in  due  tipologie,   rispettivamente,   per   le
          necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo  nazionale
          e per le necessita' delle strutture centrali e  periferiche
          del  Corpo   nazionale,   secondo   quanto   previsto   nel
          regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed e'  chiamato
          a prestare servizio secondo quanto previsto  nella  sezione
          II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto
          nell'elenco istituito per  le  necessita'  delle  strutture
          centrali e periferiche puo'  essere  oggetto  di  eventuali
          assunzioni in deroga, con  conseguente  trasformazione  del
          rapporto  di  servizio   in   rapporto   di   impiego   con
          l'amministrazione.    Resta    fermo    quanto     disposto
          dall'articolo  29,  comma  1,  lettera  c),   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga,
          di cui al quarto periodo, nella  qualifica  di  vigile  del
          fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili,
          mediante  ricorso  alla  graduatoria   formata   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  relativa  al  personale  volontario   del   Corpo
          nazionale. 
              2. Nell'esercizio  delle  attivita'  istituzionali,  il
          personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
          svolge funzioni di polizia giudiziaria.  Al  personale  che
          riveste le qualifiche di vigile del fuoco  sono  attribuite
          le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al  personale
          appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
          operativa del Corpo nazionale sono attribuite  le  funzioni
          di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
          nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
          al comma 1. Al medesimo personale  sono  riconosciuti,  nei
          viaggi di servizio, i benefici  concessi  ai  funzionari  e
          agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica  sicurezza
          per l'utilizzo dei mezzi pubblici  di  trasporto  urbano  e
          metropolitano.»