Art. 14 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 485: 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; 3) il comma 4 e' abrogato; 4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse; b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione,)) si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»; c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.». ((1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive».)) 2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere ((dall'anno 2026, e a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui)) al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro 1.518.396 per l'anno 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dall'anno 2024)), si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 485 (Personale docente). - 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. 7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.» - Il testo dell'art. 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validita' dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. 2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.» - Il testo dell'art. 569 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 569 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera). - 1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'. 3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. 4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.» - Il testo dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 11 (Disposizioni varie). - omissis. 14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°(gradi) febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Omissis.»