Art. 14 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
     materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 485: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «Al  personale  docente  delle
scuole di istruzione  secondaria  ed  artistica,»  sono  aggiunte  le
seguenti  «immesso  in  ruolo  a  far  data  ((dall'anno   scolastico
2023/2024)) e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi  quattro
anni e per i due terzi del periodo eventualmente  eccedente,  nonche'
ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole «e negli stessi  limiti  fissati  dal»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
      4)  al  comma  5,  le  parole  «e  negli  stessi  limiti»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai fini del  ((riconoscimento  del  servizio  agli  effetti
della carriera, di cui alla presente sezione,)) si valuta il servizio
di insegnamento effettivamente prestato e non trova  applicazione  la
disciplina   sulla   validita'    dell'anno    scolastico    prevista
dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»; 
    c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario,  immesso
in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)),  il  servizio
non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e'
riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.». 
  ((1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,  n.
124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico  e'  da
intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 489  del  testo  unico  in  materia  di
riconoscimento  del  servizio   pre-ruolo,   ai   soli   fini   della
partecipazione a procedure selettive».)) 
  2. Ai  fini  previdenziali  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
decorrere ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo  a
decorrere ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermati  in  ruolo,
pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro  26.604.529  per  l'anno
2025 ed euro 17.305.441 annui  a  decorrere  ((dall'anno  2026,  e  a
quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui)) al comma
1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere
((dall'anno scolastico 2023/2024, pari a euro  1.518.396  per  l'anno
2023 ed  euro  4.555.187  annui  a  decorrere  dall'anno  2024)),  si
provvede ai sensi dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 485  del  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, recante approvazione del  testo  unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  485  (Personale  docente).  -  1.  Al  personale
          docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,
          immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico  2023-2024
          e confermato in  ruolo,  il  servizio  prestato  presso  le
          predette  scuole  statali  e  pareggiate,  comprese  quelle
          all'estero,  in  qualita'  di  docente  non  di  ruolo,  e'
          riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini  giuridici  ed
          economici, per intero. I  diritti  economici  derivanti  da
          detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le
          classi di  stipendio  successive  a  quella  attribuita  al
          momento del riconoscimento medesimo. 
              2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui  al
          comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato,  il
          servizio  prestato  presso  le  scuole   degli   educandati
          femminili statali e quello prestato in qualita' di  docente
          elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole  elementari
          statali,  o  parificate,  comprese  quelle   dei   predetti
          educandati  e  quelle  all'estero,  nonche'  nelle   scuole
          popolari, sussidiate o sussidiarie. 
              3. Al personale  docente  delle  scuole  elementari  e'
          riconosciuto, agli stessi  fini  di  cui  al  comma  1,  il
          servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle
          scuole elementari  statali  o  degli  educandati  femminili
          statali,  o  parificate,   nelle   scuole   secondarie   ed
          artistiche statali o  pareggiate,  nelle  scuole  popolari,
          sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e  non
          di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 
              4. 
              5.  Al  personale  docente  contemplato  nel   presente
          articolo e' riconosciuto, agli stessi fini  precedentemente
          indicati, il  servizio  prestato  in  qualita'  di  docente
          incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle
          universita'. 
              6.  I  servizi  di  cui  ai   precedenti   commi   sono
          riconosciuti purche'  prestati  senza  demerito  e  con  il
          possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto  o
          comunque  riconosciuto  valido  per  effetto  di   apposito
          provvedimento legislativo. 
              7. Il periodo  di  servizio  militare  di  leva  o  per
          richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
          e' valido a tutti gli effetti.» 
              - Il testo dell'art. 489  del  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, recante approvazione del  testo  unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.   489   (Periodi    di    servizio    utili    al
          riconoscimento). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui  al
          presente  capo,  si  valuta  il  servizio  di  insegnamento
          effettivamente  prestato  e  non  trova   applicazione   la
          disciplina sulla validita'  dell'anno  scolastico  prevista
          dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. 
              2. I periodi di congedo e di aspettativa  retribuiti  e
          quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai
          fini   del   computo   del   periodo   richiesto   per   il
          riconoscimento.» 
              - Il testo dell'art. 569 del citato decreto legislativo
          16 aprile 1994, n.  297,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 569  (Riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti
          della carriera). - 1. Al personale amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario,  immesso  in  ruolo  a  far  data  dall'anno
          scolastico 2023-2024, il servizio  non  di  ruolo  prestato
          nelle   scuole   e   istituzioni   educative   statali   e'
          riconosciuto  per  intero   agli   effetti   giuridici   ed
          economici. 
              2.  Il  servizio  di  ruolo  prestato  nella   carriera
          immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici
          ed economici, in ragione della meta'. 
              3. Il periodo  di  servizio  militare  di  leva  o  per
          richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva
          e' valido a tutti gli effetti. 
              4. I  riconoscimenti  di  servizi  gia'  effettuati  in
          applicazione di norme piu' favorevoli sono  fatti  salvi  e
          sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se
          relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.» 
              - Il testo dell'articolo 11, comma 14,  della  legge  3
          maggio  1999,  n.  124,  recante  disposizioni  urgenti  in
          materia di personale scolastico, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 maggio 1999, n.  107,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Disposizioni varie). - omissis. 
              14. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  489  del
          testo unico  in  materia  di  riconoscimento  del  servizio
          preruolo, ai soli fini  della  partecipazione  a  procedure
          selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
          a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975  e'  considerato
          come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
          180  giorni  oppure  se  il  servizio  sia  stato  prestato
          ininterrottamente dal 1°(gradi) febbraio  fino  al  termine
          delle operazioni di scrutinio finale. 
              Omissis.»