Art. 15 
 
Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la
          formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843 
 
  1. La Carta elettronica per l'aggiornamento  e  la  formazione  del
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di cui all'articolo 1, comma  121,  primo  periodo,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e'  riconosciuta,  per  l'anno  2023,  anche  ai
docenti con contratto di  supplenza  annuale  su  posto  vacante  ((e
disponibile)). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n.  107  e'
incrementata di 10,9 milioni di  euro  nell'anno  2023.  Ai  maggiori
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede  ai
sensi dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  121,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema  nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, cosi' recita: 
              «omissis 
              121. Al fine di sostenere la  formazione  continua  dei
          docenti e di valorizzarne le competenze  professionali,  e'
          istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          123,  la  Carta  elettronica  per  l'aggiornamento   e   la
          formazione  del  docente   di   ruolo   delle   istituzioni
          scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,  dell'importo
          nominale di euro 500 annui  per  ciascun  anno  scolastico,
          puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di  testi,
          anche in formato digitale, di pubblicazioni  e  di  riviste
          comunque   utili   all'aggiornamento   professionale,   per
          l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
          per attivita' di aggiornamento e  di  qualificazione  delle
          competenze professionali, svolti da enti accreditati presso
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  a  corsi  di  laurea,   di   laurea   magistrale,
          specialistica  o  a  ciclo  unico,  inerenti   al   profilo
          professionale, ovvero a  corsi  post  lauream  o  a  master
          universitari  inerenti  al   profilo   professionale,   per
          rappresentazioni   teatrali   e    cinematografiche,    per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
          dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le  attivita'
          individuate nell'ambito del  piano  triennale  dell'offerta
          formativa delle scuole e del Piano nazionale di  formazione
          di cui al comma  124.  La  somma  di  cui  alla  Carta  non
          costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 1, comma 123, della  citata  legge
          13 luglio 2015, n. 107, cosi' recita: 
              «omissis. 
              123.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   121   e'
          autorizzata la  spesa  di  euro  381,137  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              Omissis.»