Art. 17 
 
Adeguamento al  ((regolamento))  (UE)  2019/1157,  sul  rafforzamento
 della sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di soggiorno 
 
  1. Gli attestati rilasciati ai cittadini  dell'Unione  europea,  ai
sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei
requisiti di sicurezza previsti dal regolamento  (UE)  2019/1157  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita'  dei  cittadini
dell'Unione  e  dei  titoli  di  soggiorno  rilasciati  ai  cittadini
dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto  di  libera
circolazione, sono carte  valori  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559. 
  2. Gli attestati  di  cui  al  comma  1  sono  prodotti  e  forniti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.),  secondo
la normativa che disciplina la produzione delle carte  valori  e  dei
documenti di  sicurezza,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli 2, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157. 
  3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e  l'IPZS
S.p.A. sono definite le caratteristiche  tecniche  e  grafiche  degli
attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione
ai comuni e le relative modalita'. ((Gli attestati di cui al comma  1
sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione  europea  aventi
di ritto di soggiorno o diritto di  soggiorno  permanente  in  Italia
nelle ipotesi previste rispettivamente  agli  articoli  9  e  16  del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.)) 
  4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  nonche',  ((ai  fini  delle  dichiarazioni   e   iscrizioni
anagrafiche,)) i  diritti  fissi  e  di  segreteria  che  restano  di
spettanza del comune. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  120.000
per l'anno 2023 e a euro  200.000  ((annui))  a  decorrere  dall'anno
2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativa  al  diritto  dei
          cittadini dell'Unione e dei loro familiari di  circolare  e
          di  soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati
          membri, che modifica il regolamento  (CEE)  n.  1612/68  ed
          abroga le  direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE,  72/194/CEE,
          73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE  e
          93/96/CEE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,  n.
          L 158. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  20  giugno  2019,  sul  rafforzamento
          della  sicurezza  delle  carte  d'identita'  dei  cittadini
          dell'Unione  e  dei  titoli  di  soggiorno  rilasciati   ai
          cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il
          diritto di libera circolazione (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 12  luglio  2019,  n.  L
          188. 
              - Il testo dell'art 2, comma  10-bis,  della  legge  13
          luglio   1966,   n.   559,   recante   nuovo    ordinamento
          dell'Istituto Poligrafico  dello  Stato,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1966, n. 184, cosi' recita: 
              «omissis. 
              10-bis. Ai fini del presente articolo,  ferme  restando
          le specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono
          considerati  carte  valori  i  prodotti,  individuati   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei
          seguenti requisiti: 
                a) sono destinati ad attestare il rilascio, da  parte
          dello  Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  di
          autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti  di
          identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
          assumere un  valore  fiduciario  e  di  tutela  della  fede
          pubblica  in   seguito   alla   loro   emissione   o   alle
          scritturazioni su di essi effettuate; 
                b) sono realizzati con tecniche di  sicurezza  o  con
          impiego  di  carte  filigranate  o  similari  o  di   altri
          materiali  di  sicurezza  ovvero  con  elementi  o  sistemi
          magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
          infrastrutture, di assicurare  un'idonea  protezione  dalle
          contraffazioni e dalle falsificazioni.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O.