Art. 18 Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilita' dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza 1. ((Al testo unico delle disposizioni con cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto)) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validita', nonche' del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validita'.»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita' italiane in corso di validita', il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita. 1-quinquies. ((Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226)), con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono: a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione; b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.»; 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 e' richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalita' previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione e' rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unita' nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita' nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal ((codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al)) decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono: a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione; b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.»; b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti: «, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: « di un'autorizzazione ai viaggi,»; ((c) all'articolo 10: 1) al comma 1, dopo le parole: «i requisiti richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio»;)) d) all'articolo 13: 1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68,» sono inserite le seguenti: «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, ((punto 19),)) del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»; 2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.»; 3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze ((pertinenti al singolo caso)). L'autorita' di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni. 2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio.»; 4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13» sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,». 2. ((Al regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo e' abrogato. 3. L'accesso all'archivio comune di dati di identita' (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17, ((rispettivamente,)) dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e' consentito, in conformita' alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorita' di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), ((numero 1),)) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), ((numeri 2))), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, ((lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c))) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 10 (Respingimento (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio.» - Il testo dell'art. 13, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - omissis. 2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del visto; omissis.» - Il testo dell'art. 13, comma 2-ter, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.» - Il testo dell'art. 13, comma 14-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.» - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 7 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte. 2. Abrogato. 3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo' essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanita' marittima o aerea. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal questore. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita' sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.» - Il testo dell'art. 8 del citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 8 (Uscita dal territorio dello Stato e reingresso). - 1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione e' tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. 2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validita'. 3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu' di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. 4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso e' rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.» - Il regolamento (CE) 20/05/2019, n. 2019/817/UE, del Parlamento Europeo, che istituisce un quadro per l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2019, n. L 135. - Il regolamento (CE) 20/05/2019, n. 2019/818/UE del Parlamento Europeo, che istituisce un quadro per l'interoperabilita' tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2019, n. L 135. - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: omissis g) autorita' competente: 1) qualsiasi autorita' pubblica dello Stato, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; omissis.»