Art. 18 
 
Disposizioni  per  l'adeguamento  ai  regolamenti   (UE)   2017/2225,
2017/2226,   2018/1240,   2019/817   e   2019/818   in   materia   di
interoperabilita'  dei  sistemi   informativi   per   le   frontiere,
                    l'immigrazione e la sicurezza 
 
  1. ((Al testo unico delle disposizioni con cernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto)) legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'ingresso nel territorio dello Stato  e'  consentito,  nel
rispetto delle condizioni  previste  dal  codice  frontiere  Schengen
istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  allo  straniero  in  possesso   del
passaporto o di un documento di  viaggio  equipollente  in  corso  di
validita', nonche' del  visto  d'ingresso  o  dell'autorizzazione  ai
viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del  regolamento
(UE) 2018/1240  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12
settembre  2018,  o  di  un  permesso  di  soggiorno,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio,  del  13  giugno  2002,
anch'essi in corso di validita'.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire,  salvi  i  casi  di
forza maggiore e i casi di eccezione previsti  dal  regolamento  (UE)
2016/399, soltanto attraverso i valichi  di  frontiera  appositamente
istituiti. 
      1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini
di Paesi terzi nei cui  confronti  si  applica  il  regolamento  (UE)
2017/2226 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre
2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche
di frontiera  previste  dal  codice  frontiere  Schengen  di  cui  al
regolamento (UE) 2016/399.  In  caso  di  rifiuto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 
      1-quater. L'autorita' di frontiera assicura  la  registrazione,
nel sistema di ingressi/uscite  (entry-exit  system-EES)  di  cui  al
regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del  controllo
e  provvede,  in  caso  di  ingresso  sul  territorio  nazionale,  ad
informare il cittadino straniero della durata massima  del  soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere  resa
anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera.  Ai
cittadini di  Paesi  terzi  titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
rilasciato  dalle  Autorita'  italiane  in  corso  di  validita',  il
personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad  apporre  sul
passaporto un timbro recante l'indicazione della data di  ingresso  o
di uscita. 
      1-quinquies. ((Per  l'adempimento  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26) del  regolamento
(UE) 2017/2226)), con  uno  o  piu'  decreti  adottati  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale e della giustizia, sono: 
        a) determinate le  autorita'  di  frontiera,  nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione; 
        b) designate  le  autorita'  responsabili  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi; 
        c)   disciplinate   le   modalita'   tecniche   di   accesso,
consultazione, inserimento, modifica e  cancellazione  dei  dati  nel
sistema  EES  a  cura  dei   soggetti   autorizzati,   di   eventuale
conservazione  negli  archivi  o  sistemi   nazionali,   nonche'   di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE)
2017/2226.»; 
    3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. L'autorizzazione  ai  viaggi  di  cui  al  comma  1  e'
richiesta dai  cittadini  di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  1,
paragrafo 1, del regolamento (UE)  2018/1240,  secondo  le  modalita'
previste dagli  articoli  15,  17  e  18  del  medesimo  regolamento.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  rifiutata,  annullata  o  revocata
dall'Unita'  nazionale  ETIAS   (European   travel   information   ad
authorisation  system)  in  attuazione  del  Capo  VI  del   medesimo
regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita'
nazionale  ETIAS  la  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal   ((codice   del    processo
amministrativo, di cui all'allegato  1  al))  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104. 
      2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui  all'articolo
3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE)  2018/1240,
con uno  o  piu'  decreti  adottati  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia sono: 
        a) determinate le  autorita'  di  frontiera,  nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione; 
        b) designate  le  autorita'  responsabili  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi; 
        c)   disciplinate   le   modalita'   tecniche   di   accesso,
consultazione, inserimento, modifica e  cancellazione  dei  dati  nel
sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi  (European
travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti
autorizzati, di  eventuale  conservazione  negli  archivi  o  sistemi
nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai  sensi  dell'articolo
65 del regolamento (UE) 2018/1240.»; 
    b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffa'  o
altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le  seguenti:
«, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione  ai  viaggi»  e
dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di  un  visto  di
ingresso  o  reingresso,»   sono   inserite   le   seguenti:   «   di
un'autorizzazione ai viaggi,»; 
  ((c) all'articolo 10: 
  1) al comma  1,  dopo  le  parole:  «i  requisiti  richiesti»  sono
inserite le seguenti:  «dal  codice  frontiere  Schengen  di  cui  al
regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, e»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla  frontiera  di
applicazione immediata adottati ai  sensi  del  comma  1  e'  ammesso
ricorso   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui
circoscrizione ha sede l'ufficio  di  polizia  di  frontiera  che  ha
disposto il  respingimento.  La  procura  al  difensore  puo'  essere
rilasciata innanzi all'autorita' consolare  italiana  competente  per
territorio»;)) 
    d) all'articolo 13: 
      1) al comma 2, lettera b), dopo le  parole:  «legge  28  maggio
2007,  n.  68,»   sono   inserite   le   seguenti:   «ovvero   quando
l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo
straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo  3,
paragrafo 1, ((punto  19),))  del  regolamento  (UE)  2017/2226,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»; 
      2) al comma 2-ter, dopo  il  primo  periodo,  sono  aggiunti  i
seguenti: «In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di  un
divieto di reingresso nel territorio dello Stato e  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 13  e  14-bis.  Il  divieto  di  cui  al
presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio  nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a  tre
anni.»; 
      3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: 
        «2-quater. Salvi i casi di esenzione,  e'  fatto  obbligo  ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il  regolamento
(UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini  delle
verifiche di  frontiera  previste  in  uscita  dal  codice  frontiere
Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano  le
disposizioni di cui al comma 2-ter. 
        2-quinquies.  L'autorita'  di   frontiera,   all'atto   della
registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il
divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del  luogo  in
cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni,  tenendo
conto  di  tutte  le  circostanze  ((pertinenti  al  singolo  caso)).
L'autorita' di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel  caso
in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia  dichiarato  un
domicilio  diverso,  le  comunicazioni  relative   all'adozione   del
provvedimento di divieto saranno  notificate,  anche  con  ricorso  a
modalita'  telematiche,  all'indirizzo  fornito  in  occasione  della
compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi  o  di
richiesta  del  visto  ovvero  alla  rappresentanza   diplomatica   o
consolare italiana del Paese di appartenenza o di  stabile  residenza
ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si  applicano  comunque
le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  7.  L'autorita'  di
frontiera comunica allo straniero che entro il  termine  di  sessanta
giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera  potra'  far
pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale  o  per  il
tramite  della  rappresentanza  diplomatica  o   consolare   italiana
all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni. 
        2-sexies. Contro il provvedimento di cui al  comma  2-ter  e'
ammesso ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il  provvedimento.
La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi  all'autorita'
consolare italiana competente per territorio.»; 
      4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13»
sono inserite le seguenti «, anche nel caso  di  espulsione  disposta
dal giudice,». 
  2. ((Al regolamento  di  cui  al  decreto))  del  Presidente  della
Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; 
      b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo e' abrogato. 
  3. L'accesso all'archivio comune di dati di identita' (CIR - Common
Identity      Repository),      istituito      dall'articolo      17,
((rispettivamente,)) dei regolamenti (UE)  2019/817  e  2019/818  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio   2019,   e'
consentito, in conformita'  alle  disposizioni  previste  dai  citati
regolamenti, alle autorita' di polizia di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera g), ((numero 1),)) del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  medesimo  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  4. I decreti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  ((numeri  2))),
capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono  emanati,  sentito
il Garante per la protezione dei dati  personali,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, ((lettere a), numero 2),  capoverso  1-bis,
c))) e d), numeri 2) e 4), si applicano a  decorrere  dalla  data  di
avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere,
l'immigrazione  e  la  sicurezza,  comunicata   ufficialmente   dalla
Commissione europea. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'art.  10,  comma  1,   del   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  recante  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Respingimento (Legge 6  marzo  1998,  n.  40,
          art. 8)).  -  1.  La  polizia  di  frontiera  respinge  gli
          stranieri che si presentano ai valichi di  frontiera  senza
          avere i requisiti richiesti dal codice  frontiere  Schengen
          di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 9 marzo  2016  e  dal  presente  testo
          unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 
              1-bis. Contro i  provvedimenti  di  respingimento  alla
          frontiera di applicazione immediata adottati ai  sensi  del
          comma 1 e'  ammesso  ricorso  al  tribunale  amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio  di
          polizia di frontiera che ha disposto il  respingimento.  La
          procura  al  difensore  puo'  essere   rilasciata   innanzi
          all'autorita'    consolare    italiana    competente    per
          territorio.» 
              - Il testo dell'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del
          citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - omissis. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto la proroga del  visto  o  il
          permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che  il
          ritardo sia dipeso da  forza  maggiore,  ovvero  quando  la
          proroga del visto o il permesso di  soggiorno  siano  stati
          revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il  permesso
          di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni  e  non
          ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
          trattenuto  sul  territorio  dello  Stato   in   violazione
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 28  maggio  2007,  n.
          68, ovvero  quando  l'autorizzazione  ai  viaggi  e'  stata
          annullata  o  revocata  ovvero  se  lo  straniero   e'   un
          soggiornante  fuori  termine  ai  sensi  dell'articolo   3,
          paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE)  2017/2226,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o
          nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga  del
          visto; 
              omissis.» 
              - Il  testo  dell'art.  13,  comma  2-ter,  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  13   (Espulsione   amministrativa).   -   2-ter.
          L'espulsione non e' disposta,  ne'  eseguita  coattivamente
          qualora il  provvedimento  sia  stato  gia'  adottato,  nei
          confronti  dello  straniero  identificato  in  uscita   dal
          territorio nazionale durante i controlli  di  polizia  alle
          frontiere esterne. In tali casi, lo straniero  puo'  essere
          destinatario di un divieto  di  reingresso  nel  territorio
          dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai  commi
          13 e 14-bis. Il divieto di cui al  presente  comma  decorre
          dalla data di uscita dal territorio nazionale e  opera  per
          un periodo non inferiore a un anno e non  superiore  a  tre
          anni.» 
              - Il testo  dell'art.  13,  comma  14-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 13  (Espulsione  amministrativa).  -  14-bis.  Il
          divieto di cui al comma 13, anche nel  caso  di  espulsione
          disposta  dal  giudice,  e'  registrato  dall'autorita'  di
          pubblica sicurezza e inserito nel sistema  di  informazione
          Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1987/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre  2006  e
          comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel  territorio
          degli Stati membri  della  Unione  europea,  nonche'  degli
          Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.» 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  recante  regolamento
          recante  norme  di  attuazione  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme   sulla   condizione   dello   straniero,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   3
          novembre 1999, n. 258, S.O., come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Ingresso nel territorio  dello  Stato).  -  1.
          L'ingresso  nel  territorio   dello   Stato   e'   comunque
          subordinato alla effettuazione dei controlli di  frontiera,
          compresi quelli richiesti in attuazione  della  Convenzione
          di  applicazione  dell'Accordo  di  Schengen,  doganali   e
          valutari, ed a quelli  sanitari  previsti  dalla  normativa
          vigente in materia  di  profilassi  internazionale.  Per  i
          permessi previsti dalla prassi  internazionale  in  materia
          trasporti marittimi o  aerei  si  osservano  le  istruzioni
          specificamente disposte. 
              2. Abrogato. 
              3.  Nei  casi  di  forza   maggiore   che   impediscono
          l'attracco o l'atterraggio dei mezzi  navali  o  aerei  nei
          luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera  deputati
          ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli  stessi  puo'
          essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore
          dell'aeroporto per motivate esigenze, previa  comunicazione
          al  questore   e   all'ufficio   o   comando   di   polizia
          territorialmente  competente  ed  agli  uffici  di  sanita'
          marittima o aerea. 
              4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di
          frontiera e' effettuato dall'ufficio o comando  di  polizia
          territorialmente competente, con le modalita' stabilite dal
          questore. 
              5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si  osservano  anche
          per il controllo delle persone in navigazione  da  diporto,
          che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato,  le
          cui  imbarcazioni  sono  eccezionalmente   autorizzate   ad
          attraccare in localita' sprovviste di posto di  polizia  di
          frontiera,  sulla  base  delle   istruzioni   diramate   in
          attuazione della Convenzione di  applicazione  dell'accordo
          di Schengen, ratificata e  resa  esecutiva  in  Italia  con
          legge 30 settembre 1993, n. 388.» 
              - Il testo dell'art.  8  del  citato  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  394   del   1999,   come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  8  (Uscita  dal   territorio   dello   Stato   e
          reingresso). - 1. Lo straniero  che  lascia  il  territorio
          dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente  allo
          spazio di libera circolazione e'  tenuto  a  sottoporsi  ai
          controlli di polizia di frontiera. 
              2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
          che,  dopo  esserne  uscito,  intende  farvi  ritorno,   il
          reingresso e' consentito previa esibizione al controllo  di
          frontiera del passaporto  o  documento  equivalente  e  del
          permesso di soggiorno o della carta di soggiorno  in  corso
          di validita'. 
              3. Lo straniero,  il  cui  documento  di  soggiorno  e'
          scaduto da non piu' di  sessanta  giorni  e  che  ne  abbia
          chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per  rientrare
          nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto  di
          reingresso, rilasciato dalla rappresentanza  diplomatica  o
          consolare  italiana  nel  Paese  di   provenienza,   previa
          esibizione del documento scaduto. Il  predetto  termine  di
          sessanta  giorni  non  si  applica  nei   confronti   dello
          straniero che si e' allontanato  dal  territorio  nazionale
          per adempiere agli obblighi militari e si  estende  fino  a
          sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi  motivi
          di salute dello straniero, dei suoi parenti di  I  grado  o
          del coniuge,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti
          previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. 
              4. Lo  straniero  privo  del  documento  di  soggiorno,
          perche' smarrito o sottratto, e'  tenuto  a  richiedere  il
          visto  di   reingresso   alla   competente   rappresentanza
          diplomatica o consolare unendo  copia  della  denuncia  del
          furto o  dello  smarrimento.  Il  visto  di  reingresso  e'
          rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento
          del questore concernente il soggiorno.» 
              - Il regolamento (CE) 20/05/2019, n.  2019/817/UE,  del
          Parlamento  Europeo,   che   istituisce   un   quadro   per
          l'interoperabilita' tra i sistemi di  informazione  dell'UE
          nel settore delle frontiere e dei visti e  che  modifica  i
          regolamenti  (CE)  n.  767/2008,  (UE)  n.  2016/399,  (UE)
          2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE)  2018/1861
          del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  le  decisioni
          2004/512/CE e 2008/633/GAI  del  Consiglio,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 22 maggio 2019, n. L 135. 
              - Il regolamento (CE) 20/05/2019,  n.  2019/818/UE  del
          Parlamento  Europeo,   che   istituisce   un   quadro   per
          l'interoperabilita' tra i sistemi di  informazione  dell'UE
          nel settore della cooperazione di  polizia  e  giudiziaria,
          asilo e migrazione,  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
          2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE)  2019/816,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 22 maggio 2019, n. L 135. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g), numero  1,
          del decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  51,  recante
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/680  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento dei dati personali  da  parte  delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24  maggio  2018,  n.  119,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
              omissis 
                g) autorita' competente: 
                  1) qualsiasi autorita' pubblica dello Stato, di uno
          Stato membro dell'Unione  europea  o  di  uno  Stato  terzo
          competente   in   materia   di    prevenzione,    indagine,
          accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di
          sanzioni  penali,  incluse  la  salvaguardia  contro  e  la
          prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 
              omissis.»