Art. 18-bis 
 
((Modifiche  alla  legge  22  aprile  2005,  n.  69,  in  materia  di
             esecuzione del mandato d'arresto europeo)) 
 
    
  ((1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 18-bis: 
  1) al comma 2, le parole: «la consegna della persona ricercata  che
sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro  dell'Unione
europea legittimamente ed effettivamente residente  o  dimorante  nel
territorio italiano da almeno  cinque  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la consegna  del  cittadino  italiano  o  di  persona  che
legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa
da almeno cinque anni sul territorio italiano»; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Ai  fini  della  verifica  della  legittima  ed  effettiva
residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in
consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione  della  pena  o
della misura di sicurezza sul territorio sia in  concreto  idonea  ad
accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale,  tenendo  conto
della durata, della natura e delle modalita' della residenza o  della
dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base  al
quale il mandato d'arresto europeo e' stato  emesso  e  l'inizio  del
periodo di residenza o di dimora, della commissione di  reati  e  del
regolare adempimento degli obblighi contributivi  e  fiscali  durante
tale periodo, del  rispetto  delle  norme  nazionali  in  materia  di
ingresso  e  soggiorno  degli  stranieri,   dei   legami   familiari,
linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura  che  la
persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro  elemento
rilevante.  La  sentenza  e'  nulla  se  non  contiene  la  specifica
indicazione degli elementi di cui al primo  periodo  e  dei  relativi
criteri di valutazione»; 
  b) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi
particolari). - 1. Se il reato in base al quale il mandato  d'arresto
europeo e' stato emesso e' punibile con una  pena  o  una  misura  di
sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del
mandato e'  subordinata  alla  condizione  che  lo  Stato  membro  di
emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una  revisione  della
pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure
l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto
in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione,
affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite. 
  2. Se il mandato di arresto europeo e'  stato  emesso  ai  fini  di
un'azione penale nei confronti di cittadino  italiano  o  di  persona
legittimamente ed effettivamente residente  in  via  continuativa  da
almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del  mandato
puo' essere subordinata alla condizione che la persona,  dopo  essere
stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato  italiano  per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative  della  liberta'
personale eventualmente applicate  nei  suoi  confronti  nello  Stato
membro di  emissione.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
18-bis, comma 2-bis».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005,
          n. 69,  recante  disposizioni  per  conformare  il  diritto
          interno alla decisione quadro 2002/584/GAI  del  Consiglio,
          del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e
          alle procedure di consegna  tra  Stati  membri,  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile  2005,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  18-bis  (Motivi  di  rifiuto  facoltativo  della
          consegna). - 1. Quando il mandato  di  arresto  europeo  e'
          stato emesso al fine dell'esercizio di  azioni  giudiziarie
          in materia penale, la corte di appello  puo'  rifiutare  la
          consegna nei seguenti casi: 
                a) se il mandato di arresto  europeo  riguarda  reati
          che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in
          tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo  assimilato
          al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi  al
          di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
          la legge italiana non  consente  l'azione  penale  per  gli
          stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; 
                b) se, per lo stesso  fatto  che  e'  alla  base  del
          mandato d'arresto  europeo,  nei  confronti  della  persona
          ricercata e' in corso un procedimento penale. 
              2. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso
          ai fini della esecuzione di una pena o  di  una  misura  di
          sicurezza privative della liberta' personale, la  corte  di
          appello puo' rifiutare la consegna del cittadino italiano o
          di persona che legittimamente ed effettivamente  risieda  o
          dimori in  via  continuativa  da  almeno  cinque  anni  sul
          territorio italiano, sempre che disponga che  tale  pena  o
          misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al
          suo diritto interno. 
              2-bis.  Ai  fini  della  verifica  della  legittima  ed
          effettiva residenza o dimora sul territorio italiano  della
          persona richiesta in consegna, la corte di appello  accerta
          se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza  sul
          territorio  sia  in  concreto  idonea  ad  accrescerne   le
          opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto  della
          durata, della natura e delle modalita'  della  residenza  o
          della dimora, del tempo inter-corso tra la commissione  del
          reato in base al quale  il  mandato  d'arresto  europeo  e'
          stato emesso e l'inizio  del  periodo  di  residenza  o  di
          dimora,  della  commissione  di  reati   e   del   regolare
          adempimento degli obblighi contributivi e  fiscali  durante
          tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia
          di  ingresso  e  soggiorno  degli  stranieri,  dei   legami
          familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o  di
          altra natura che la  persona  intrattiene  sul  territo-rio
          italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e'
          nulla  se  non  contiene  la  specifica  indicazione  degli
          elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri  di
          valutazione.»