Art. 18-bis ((Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)) ((1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18-bis: 1) al comma 2, le parole: «la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalita' della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e' nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione»; b) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite. 2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis».))
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 18-bis (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi: a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; b) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata e' in corso un procedimento penale. 2. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. 2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalita' della residenza o della dimora, del tempo inter-corso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territo-rio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e' nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.»