Art. 18-ter 
 
((Disposizioni  in  materia  di  carte  di  identita'  dei  cittadini
dell'Unione europea e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini
dell'Unione europea e ai loro familiari  che  esercitano  il  diritto
         alla libera circolazione-Caso ARES (2023) 2033572)) 
 
    
  ((1. All'articolo 23 del decreto legislativo 6  febbraio  2007,  n.
30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «ai familiari di cittadini  italiani
non aventi la cittadinanza italiana» sono aggiunte le seguenti:  «che
hanno  esercitato  il  diritto  di  libera  circolazione  in   ambito
europeo»; 
  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Ai familiari  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato
membro, di cittadini italiani che non  hanno  esercitato  il  diritto
alla libera circolazione, ai sensi  della  direttiva  2004/38/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e' rilasciato
il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita'  di
cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Nei  casi  di
cui al primo periodo,  il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  a
seguito  della  prima  richiesta  avanzata  o   della   presentazione
dell'istanza di aggiornamento delle  informazioni  trascritte  ovvero
della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia  di
cui al presente comma e' valido  cinque  anni,  e'  rinnovabile  alla
scadenza e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 30, recante  attuazione  della  direttiva
          2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
          dei  loro  familiari  di   circolare   e   di   soggiornare
          liberamente nel territorio degli Stati  membri,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27  marzo  2007,  n.  72,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 23 (Applicabilita'  ai  soggetti  non  aventi  la
          cittadinanza italiana  che  siano  familiari  di  cittadini
          italiani).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto
          legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai  familiari
          di cittadini italiani non aventi la  cittadinanza  italiana
          che hanno esercitato il diritto di libera  circolazione  in
          ambito europeo. 
              1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza  di  uno
          Stato  membro,  di  cittadini  italiani   che   non   hanno
          esercitato il diritto alla libera  circolazione,  ai  sensi
          della direttiva 2004/38/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, e' rilasciato il permesso di
          soggiorno per motivi di famiglia, con le modalita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25  luglio
          1998, n. 286. Non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 5, comma 2-ter,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo  periodo,  il
          permesso di soggiorno e' rilasciato a seguito  della  prima
          richiesta avanzata o della  presentazione  dell'istanza  di
          aggiornamento delle informazioni tra-scritte  ovvero  della
          fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia
          di  cui  al  presente  comma  e'  valido  cinque  anni,  e'
          rinnovabile alla  scadenza  e  puo'  essere  convertito  in
          permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»