Art. 20 
 
Modifiche alla legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  in  materia  di
          rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724 
 
  1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      «b)  coloro  nei  confronti  dei   quali   sia   stata   emessa
l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»; 
    b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «((Art. 3-bis. - 1. Il giudice)), nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita'  e  avuto  riguardo  alla  ((normativa   dell'Unione
europea)) e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema  di
responsabilita' genitoriale, obbligazioni  alimentari  e  sottrazione
internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto  al
genitore avente  prole  minore,  quando  vi  e'  concreto  e  attuale
pericolo che  a  causa  del  trasferimento  all'estero  questo  possa
sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice
stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni. 
  2. La domanda di inibitoria si propone  con  ricorso  al  tribunale
ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando
e'  pendente  tra  le  stesse  parti  uno  dei  procedimenti  di  cui
all'articolo 473-bis del codice di procedura civile,  la  domanda  si
propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero,
la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima  residenza  in
Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo  comune  di
iscrizione AIRE. 
  3. Il  ricorso  puo'  essere  proposto  dal  pubblico  ministero  o
dall'altro genitore  o  da  colui  che  esercita  la  responsabilita'
genitoriale. ((Il giudice, sentite le parti,  procede  in  camera  di
consiglio ai sensi degli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile e con il provvedimento  che  definisce  il  giudizio
provvede sulle spese del procedimento. Copia  del  provvedimento  che
inibisce il rilascio  del  passaporto  e'  trasmessa,  a  cura  della
cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla  questura
o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al  rilascio
del passaporto. Se il genitore destinatario del  provvedimento  o  il
minore sono residenti all'estero,  la  copia  del  provvedimento  che
inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa anche alla  questura
nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma
2))»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) le parole: «dal precedente articolo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 3»; 
      2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto
legislativo ((3 febbraio 2011, n. 71)),  ferma  restando  l'esclusiva
competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei  provvedimenti
di cui all'articolo 3-bis»; 
    d) all'articolo 12, secondo  comma,  dopo  le  parole:  «obblighi
alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno
divorzile o di  assegno  conseguente  allo  scioglimento  dell'unione
civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore  ovvero»  sono
inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 3, primo  comma,  della  legge  21
          novembre 1967,  n.  1185,  recante  norme  sui  passaporti,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1967,  n.
          314, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 3. 
              Non possono ottenere il passaporto: 
                a) coloro che, essendo a norma  di  legge  sottoposti
          alla responsabilita' genitoriale o alla  potesta'  tutoria,
          siano privi dell'assenso della persona che la  esercita  e,
          nel caso di affidamento  a  persona  diversa,  dell'assenso
          anche di questa; o, in difetto,  della  autorizzazione  del
          giudice tutelare; 
                b) coloro nei confronti dei quali  sia  stata  emessa
          l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; 
                c); 
                d) coloro che debbano espiare  una  pena  restrittiva
          della liberta' personale o soddisfare una multa o  ammenda,
          salvo per questi ultimi il nulla  osta  dell'autorita'  che
          deve curare  l'esecuzione  della  sentenza,  sempreche'  la
          multa o l'ammenda non siano gia' state convertite  in  pena
          restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione
          non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione  o  2
          di arresto; 
                e) coloro che  siano  sottoposti  ad  una  misura  di
          sicurezza detentiva ovvero ad  una  misura  di  prevenzione
          prevista  dagli  articoli  3  e  seguenti  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423; 
                f); 
                g)  coloro  che,  essendo  residenti   all'estero   e
          richiedendo  il  passaporto  dopo  il   1°(gradi)   gennaio
          dell'anno in cui compiono il 20°(gradi) anno di  eta',  non
          abbiano  regolarizzato  la  loro  posizione   in   rapporto
          all'obbligo del servizio militare. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 4 della citata legge n.  1185  del
          1967, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 4. 
              I provvedimenti di  volontaria  giurisdizione  previsti
          dall'articolo 3 sono emessi, nei  confronti  dei  cittadini
          residenti all'estero, dal capo  dell'ufficio  consolare  di
          prima  categoria  nella  cui   giurisdizione   territoriale
          risiedono,  ai   sensi   dell'articolo   34   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2011,   n.   71,   ferma   restando
          l'esclusiva    competenza    dell'autorita'     giudiziaria
          all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.» 
              - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1185  del
          1967, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 12. 
              Il  passaporto  e'  ritirato,  a  cura  di  una   delle
          autorita' indicate  all'articolo  5,  quando  sopravvengono
          circostanze che ai sensi della presente legge ne  avrebbero
          legittimato il diniego. 
              Il passaporto e' altresi' ritirato quando  il  titolare
          si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non
          sia in grado di offrire la prova  dello  adempimento  degli
          obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno  divorzile
          o di  assegno  conseguente  allo  scioglimento  dell'unione
          civile che derivano da pronuncia dell'autorita' giudiziaria
          o che  riguardino  i  discendenti  di  eta'  minore  ovvero
          portatori di  handicap  grave  o  inabili  al  lavoro,  gli
          ascendenti e il coniuge non legalmente separato. 
              Il passaporto puo' essere  infine  ritirato  quando  il
          titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che
          abitualmente svolge  all'estero  attivita'  immorali  o  vi
          presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. 
              Il passaporto ritirato viene restituito al  titolare  a
          sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.»