Art. 20 Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019) 3110724 1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»; b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «((Art. 3-bis. - 1. Il giudice)), nel rispetto del principio di proporzionalita' e avuto riguardo alla ((normativa dell'Unione europea)) e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilita' genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi e' concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni. 2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando e' pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE. 3. Il ricorso puo' essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilita' genitoriale. ((Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa, a cura della cancelleria, al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto. Se il genitore destinatario del provvedimento o il minore sono residenti all'estero, la copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa anche alla questura nel cui territorio di competenza ha sede il tribunale di cui al comma 2))»; c) all'articolo 4: 1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»; 2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo ((3 febbraio 2011, n. 71)), ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»; d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n. 314, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 3. Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilita' genitoriale o alla potesta' tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis; c); d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della liberta' personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorita' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreche' la multa o l'ammenda non siano gia' state convertite in pena restrittiva della liberta' personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f); g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1°(gradi) gennaio dell'anno in cui compiono il 20°(gradi) anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare. Omissis.» - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 1185 del 1967, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4. I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dall'articolo 3 sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis.» - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1185 del 1967, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 12. Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego. Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile che derivano da pronuncia dell'autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero portatori di handicap grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato. Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.»