Art. 22 
 
Verifica   dell'efficienza   degli   investimenti   nella   rete   di
distribuzione del gas ai fini della  copertura  tariffaria.  Caso  EU
                        Pilot 2022/10193/ENER 
 
  ((1. Al comma 4-bis dell'articolo 23  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «si considerano efficienti  e  gia'
valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei  benefici
per i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «sono valutati, ai
fini dell'analisi dei costi  e  dei  benefici,  tenendo  conto  delle
esternalita' positive in relazione  al  contributo  degli  interventi
medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento  del
grado di efficienza e  flessibilita'  delle  reti  e  degli  impianti
stessi»; 
  b) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A  tal  fine
l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   nel
determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene  conto  dei
maggiori costi di investimento nei comuni di  cui  al  primo  periodo
nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi
funzionali  a  garantire  l'immissione  in  rete  di  gas  da   fonte
rinnovabile».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva  n.
          98/30/CE recante norme comuni per il  mercato  interno  del
          gas naturale, a  norma  dell'articolo  41  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
          giugno 2000, n. 142, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 23 (Tariffe). - 1. Sono fatte salve  le  funzioni
          di  indirizzo  nel  settore  spettanti  al  Governo  e   le
          attribuzioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma  12,
          della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          determina le tariffe per la vendita ai clienti  non  idonei
          in  modo  da  realizzare  una  adeguata  ripartizione   dei
          benefici tra clienti ed imprese e da  assicurare  a  queste
          ultime una congrua remunerazione  del  capitale  investito.
          L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  determina
          inoltre, entro il  1°  gennaio  2001,  le  tariffe  per  il
          trasporto e dispacciamento, per  lo  stoccaggio  minerario,
          strategico e di modulazione, per l'utilizzo  dei  terminali
          di GNL e per la distribuzione, in modo  da  assicurare  una
          congrua remunerazione del capitale investito. 
              3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
          tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di
          non penalizzare le aree  del  Paese  con  minori  dotazioni
          infrastrutturali,   ed   in   particolare   le   aree   del
          Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e
          per l'utilizzo dei terminali di GNL  devono  permettere  il
          loro  sviluppo,  incentivando  gli  investimenti   per   il
          potenziamento delle rispettive  capacita',  tenendo  conto,
          relativamente  allo  stoccaggio,  del  particolare  rischio
          associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione
          del gas necessario per assicurare le prestazioni di  punta.
          Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo  della
          capacita' impegnata e della distanza  di  trasporto,  e  in
          secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente
          dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete
          nazionale di gasdotti  sono  determinate  in  relazione  ai
          punti di entrata e di uscita da tale  rete,  tenendo  conto
          della distanza di trasporto in misura equilibrata, al  fine
          di attenuare le penalizzazioni territoriali. 
              4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto  della
          necessita' di  remunerare  iniziative  volte  ad  innalzare
          l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere  l'uso
          delle  fonti  rinnovabili,  la  qualita',  la   ricerca   e
          l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
          non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
          con elevati costi unitari; a tal  fine  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas   puo'   disporre,   anche
          transitoriamente, appositi strumenti di perequazione. 
              4-bis. Le estensioni e i potenziamenti  di  reti  e  di
          impianti esistenti nei comuni gia' metanizzati e  le  nuove
          costruzioni di reti e di impianti in comuni da  metanizzare
          appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  classificati  come
          territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971,  n.
          1102, nonche' nei comuni che hanno presentato  nei  termini
          previsti  la  domanda  di   contributo   relativamente   al
          completamento   del   programma   di   metanizzazione   del
          Mezzogiorno  ai  sensi  della  deliberazione  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015
          del  28  gennaio  2015,  nei  limiti  delle  risorse   gia'
          assegnate, sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi  e
          dei benefici, tenendo conto delle esternalita' positive  in
          relazione  al  contributo  degli  interventi  medesimi   al
          processo di decarbonizzazione, all'incremento del grado  di
          efficienza, e flessibilita' delle  reti  e  degli  impianti
          stessi. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  aggiorna  conseguentemente  i   tempi   per   le
          attivita'   istruttorie   sulle   domande   di   cui   alle
          deliberazioni adottate in materia. A tal fine,  l'Autorita'
          di regolazione per energia reti e ambiente, nel determinare
          le tariffe di cui al presente  articolo,  tiene  conto  dei
          maggiori costi di investimento nei comuni di cui  al  primo
          periodo, nonche' della necessita' di remunerare nei  comuni
          medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione  in
          rete di gas da fonte rinnovabile. 
              5. Fino al 31 dicembre 2000  le  imprese  che  svolgono
          attivita' di  trasporto  e  dispacciamento,  di  stoccaggio
          determinano  transitoriamente  e  pubblicano   le   tariffe
          applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe
          determinate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, esse procedono a  compensazione  nei  confronti  degli
          utenti  interessati,  con   riferimento   al   periodo   di
          applicazione della tariffa transitoria.»