Art. 22-bis ((Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)) 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: «o a prezzo fisso» sono sostituite dalle seguenti: «e a prezzo fisso»; b) all'articolo 18: 1) il comma 4 e' abrogato; 2) al comma 7, la lettera c) e' abrogata.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 7 (Diritto a cambiare fornitore). - 1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio. 2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalita' attraverso le quali e' possibile cambiare fornitore, nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa. 3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori idonei a garantire che, al piu' tardi a far data dal 1°(gradi) gennaio 2026, sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta. 4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun onere. 5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita economica diretta grava sul fornitore. 6. I clienti civili possono prendere parte a programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a un programma collettivo di cambio del fornitore, ciascun partecipante o gli enti rappresentativi iscritti nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile. 7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette.» - Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 18 (Sviluppo di capacita' di stoccaggio). - 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a. 2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno. 3. In relazione allo sviluppo della capacita' di stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali, regolato dai seguenti principi: a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita'; b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri di neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di sicurezza; c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi; d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari. 4. abrogato. 5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre: a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale investito; b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali; c) abrogata; d) le condizioni in base alle quali la capacita' di stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima; e) le modalita' di utilizzo della capacita' di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori; f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili. 8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. 9. La costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. 11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.»