Art. 22-bis 
 
((Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  210,  per  la
completa attuazione della  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento
            europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)) 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: «o a prezzo
fisso» sono sostituite dalle seguenti: «e a prezzo fisso»; 
    b) all'articolo 18: 
      1) il comma 4 e' abrogato; 
      2) al comma 7, la lettera c) e' abrogata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 210, recante attuazione  della  direttiva
          UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5
          giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
          dell'energia  elettrica  e  che   modifica   la   direttiva
          2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          UE 943/2019 sul mercato interno  dell'energia  elettrica  e
          del regolamento UE 941/2019 sulla  preparazione  ai  rischi
          nel  settore  dell'energia  elettrica  e  che   abroga   la
          direttiva 2005/89/CE, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 dicembre 2021, n. 294, come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Diritto a cambiare fornitore). - 1. I clienti,
          singoli o aggregati, hanno il diritto  di  cambiare,  senza
          discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi,  il
          proprio  fornitore  nel  piu'  breve  tempo  possibile   e,
          comunque, entro un termine massimo di tre  settimane  dalla
          data di ricevimento della richiesta. Il nuovo  fornitore  o
          il   nuovo   partecipante   al   mercato    coinvolto    in
          un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso
          tra il cambio e  l'ultimo  giorno  del  mese  in  corso  al
          momento del cambio. I successivi  periodi  di  fatturazione
          decorrono dal primo giorno del  mese  successivo  a  quello
          dell'avvenuto cambio. 
              2. Ciascun fornitore  indica  ai  propri  clienti,  nel
          documento informativo comunicato prima  della  stipula  del
          contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso  e
          nelle  bollette  periodicamente   inviate,   le   modalita'
          attraverso  le  quali  e'  possibile  cambiare   fornitore,
          nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica  ordinaria,
          al quale la richiesta deve essere trasmessa. 
              3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, avvia una consultazione  degli  operatori
          attivi nel mercato interno dell'energia elettrica  e  delle
          organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui
          all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori  idonei
          a garantire che, al piu' tardi a  far  data  dal  1°(gradi)
          gennaio 2026, sia  assicurato  il  diritto  dei  clienti  a
          cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta. 
              4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma  5,
          l'esercizio del diritto di recesso  da  parte  dei  clienti
          civili e delle  imprese  che  occupano  meno  di  cinquanta
          dipendenti, a  tempo  indeterminato  e  a  termine,  e  che
          realizzano un fatturato ovvero un totale  di  bilancio  non
          superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad  alcun
          onere. 
              5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti, singoli
          o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di
          recesso anticipato da un contratto  di  fornitura  a  tempo
          determinato e a prezzo fisso, a condizione che  tale  onere
          sia  stato  indicato,  in  maniera   espressa,   chiara   e
          agevolmente comprensibile, tanto nel documento  informativo
          comunicato prima della stipula  del  contratto  quanto  nel
          contratto stesso e sia  stato  specificamente  approvato  e
          sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve  in  ogni
          caso essere proporzionata e non puo'  eccedere  la  perdita
          economica  direttamente  subita   dal   fornitore   o   dal
          partecipante al  mercato  coinvolto  in  un'aggregazione  a
          seguito dello scioglimento anticipato  del  contratto,  ivi
          compresi  i  costi  legati   a   eventuali   pacchetti   di
          investimenti o servizi gia' forniti al cliente  nell'ambito
          del contratto. L'onere di provare l'esistenza  e  l'entita'
          di tale perdita economica diretta grava sul fornitore. 
              6. I clienti civili possono prendere parte a  programmi
          collettivi di cambio del fornitore, alle stesse  condizioni
          e con le medesime garanzie previste dal  presente  articolo
          per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. In
          caso di pratiche abusive nei confronti dei  partecipanti  a
          un programma collettivo di cambio  del  fornitore,  ciascun
          partecipante  o  gli  enti  rappresentativi  iscritti   nel
          registro di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo  3
          luglio  2017,  n.  117,   possono   agire   nei   confronti
          dell'autore della  condotta  lesiva  ai  sensi  del  Titolo
          VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile. 
              7.  L'ARERA,   con   propri   provvedimenti,   assicura
          l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          introducendo  misure  volte  a  contrastare   comportamenti
          opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica
          da parte dei clienti  finali  morosi,  anche  limitando  la
          possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in  cui
          siano  state  attivate   procedure   di   contestazione   o
          conciliazione sulle bollette.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  18  del   citato   decreto
          legislativo n. 210 del 2021, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Sviluppo di capacita' di  stoccaggio).  -  1.
          Entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  al  fine  di  massimizzare   l'utilizzo
          dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili  e  di
          favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica
          e dei servizi ancillari, nonche' al fine di  assicurare  la
          maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore  della  rete
          di trasmissione nazionale, in coordinamento con  i  Gestori
          delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del
          Ministro della transizione ecologica,  sentita  l'ARERA,  e
          fornendone informazione alle regioni e  province  autonome,
          una proposta di progressione temporale  del  fabbisogno  di
          capacita' di stoccaggio, articolato per le  zone  rilevanti
          della rete di trasmissione, tenendo  conto  dei  fabbisogni
          gia'  individuati  del  Piano   nazionale   integrato   per
          l'energia e  il  clima,  della  presumibile  concentrazione
          geografica  delle  richieste  di  connessione   alla   rete
          elettrica di impianti di produzione dell'energia  elettrica
          da fonti rinnovabili,  in  particolare  non  programmabili,
          degli sviluppi di rete e delle  esigenze  di  servizio.  Ai
          fini  della  valutazione  della  proposta  di  progressione
          temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di  cui
          al presente comma, il Ministero della transizione ecologica
          puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul  sistema
          energetico S.p.a. 
              2. La proposta distingue il fabbisogno,  oltre  che  su
          base  geografica,  anche  sotto  il  profilo  del  tipo  di
          accumulo in relazione al tipo di funzione cui si  riferisce
          il fabbisogno. 
              3.  In  relazione  allo  sviluppo  della  capacita'  di
          stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di
          approvvigionamento  a  lungo   termine   basato   su   aste
          concorrenziali, trasparenti,  non  discriminatorie,  svolte
          dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione   nazionale   e
          orientate a minimizzare gli oneri  per  i  clienti  finali,
          regolato dai seguenti principi: 
                a)   l'approvvigionamento   riguarda   capacita'   di
          stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste  periodiche
          e contingenti di capacita'; 
                b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri
          di  neutralita'  tecnologica  nel  rispetto  dei  requisiti
          tecnici definiti da  Gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale, in funzione degli obiettivi di cui  al  comma  1
          del presente articolo e dei vincoli di sicurezza; 
                c) in esito alle aste, e'  riconosciuta  ai  titolari
          della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione
          annua per tutto  l'orizzonte  temporale  di  lungo  termine
          previsto  dalle  aste  stesse,  a  fronte  dell'obbligo  di
          rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per  la
          partecipazione ai  mercati  dell'energia  elettrica  e  dei
          servizi connessi; 
                d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata
          al rilascio di  apposita  garanzia  prestata  dai  soggetti
          aggiudicatari. 
              4. abrogato. 
              5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai  sensi  del
          presente articolo e' allocata  attraverso  una  piattaforma
          centralizzata,  organizzata  e  gestita  dal  Gestore   dei
          mercati energetici, secondo criteri di mercato  trasparenti
          e non  discriminatori.  I  proventi  dell'allocazione  sono
          utilizzati  per  la  riduzione  dei  corrispettivi  per  la
          copertura dei costi di approvvigionamento  della  capacita'
          di stoccaggio. 
              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia
          reti e ambiente definisce i criteri e le  condizioni  sulla
          base dei  quali  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e  presenta
          al Ministro della transizione  ecologica  per  la  relativa
          approvazione una proposta  di  disciplina  del  sistema  di
          approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo  una  fase
          sperimentale  di  avvio  del  sistema.  L'attuazione  della
          misura e' subordinata  alla  approvazione  da  parte  della
          Commissione europea. 
              7. L'ARERA, con uno o  piu'  atti  regolatori  adottati
          entro  nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto, individua inoltre: 
                a) i criteri di  aggiudicazione  della  capacita'  di
          stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di
          investimento,   dei   costi   operativi,   delle    diverse
          tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del  capitale
          investito; 
                b)  le  modalita'   di   copertura   dei   costi   di
          approvvigionamento   della   capacita'    di    stoccaggio,
          attraverso meccanismi tariffari idonei  a  minimizzare  gli
          oneri per i clienti finali; 
                c) abrogata; 
                d) le condizioni in base alle quali la  capacita'  di
          stoccaggio  aggiudicata  e'  resa  disponibile  al  mercato
          attraverso la piattaforma organizzata di cui  al  comma  5,
          nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il
          funzionamento della piattaforma medesima; 
                e)  le  modalita'  di  utilizzo  della  capacita'  di
          stoccaggio da  parte  degli  operatori  di  mercato,  anche
          attraverso gli aggregatori; 
                f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del
          sistema di approvvigionamento sul sistema  e  sui  mercati,
          anche in relazione all'obiettivo di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili. 
              8. Il Gestore dei mercati energetici,  entro  tre  mesi
          dalla  data  di  entrata  in   vigore   del   provvedimento
          dell'ARERA di  cui  al  comma  7,  lettera  d),  elabora  e
          sottopone all'approvazione del Ministro  della  transizione
          ecologica,    sentita    l'ARERA,    una    proposta    per
          l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui  al
          comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei  vincoli
          definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. 
              9.  La  costruzione  e   l'esercizio   degli   impianti
          idroelettrici di  accumulo  mediante  pompaggio,  le  opere
          connesse e le  infrastrutture  indispensabili,  nonche'  le
          modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono  soggetti
          ad una autorizzazione unica rilasciata con  gli  effetti  e
          secondo  le  modalita'  procedimentali  e   le   condizioni
          previste  dall'articolo  12  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2003, n. 387. 
              10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso  delle  acque  per
          l'esercizio  degli  impianti  idroelettrici   di   accumulo
          mediante pompaggio si qualifica quale uso per  sollevamento
          a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto
          idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si  avvale
          con  continuita'  dell'apporto  di   acqua,   tramite   una
          derivazione da un corso naturale che alimenta il  serbatoio
          di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a
          scopo di riqualificazione di energia. 
              11.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n.  93,  sono  abrogati.
          Restano tuttavia fermi gli effetti  prodotti  dal  predetto
          comma  4  dell'articolo  36  anteriormente  all'entrata  in
          vigore del presente decreto.»