Art. 22-ter ((Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022)) ((1. All'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 2-bis e' abrogato.))
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 38 (Semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale). - 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.»; 1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso. 2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure di asta competitiva sono utilizzate anche per le ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, ai soggetti individuati allo stesso punto 2) mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.». 2-bis. Abrogato. 3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili e, fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.»