Art. 22-ter 
 
((Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione
europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina  in
materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e
                         dell'energia 2022)) 
 
  ((1. All'articolo 38 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  il
comma 2-bis e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.134, recante misure urgenti per la  crescita
          del Paese, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  26  giugno
          2012, n. 147, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
                «Art.  38   (Semplificazioni   delle   attivita'   di
          realizzazione    di    infrastrutture     energetiche     e
          liberalizzazioni  nel  mercato  del  gas  naturale).  -  1.
          All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo  il
          comma 8 e' inserito il seguente: 
                  «8-bis. Fatte salve le disposizioni in  materia  di
          valutazione di impatto  ambientale,  nel  caso  di  mancata
          espressione da parte delle amministrazioni regionali  degli
          atti di assenso o di intesa, comunque denominati,  inerenti
          alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente  articolo,
          entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
          nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di  cui
          al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo  3,  comma  4,
          del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero
          dello sviluppo economico invita le  medesime  a  provvedere
          entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso  di
          ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni  regionali
          interessate, lo stesso  Ministero  rimette  gli  atti  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  la  quale,  entro
          sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
          partecipazione della regione interessata.  Le  disposizioni
          del presente  comma  si  applicano  anche  ai  procedimenti
          amministrativi in corso e  sostituiscono  il  comma  6  del
          citato articolo 52-quinquies del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.»; 
                  1-bis. Il  conseguimento  dell'autorizzazione  alla
          costruzione e gestione di terminali di rigassificazione  di
          gas naturale  liquefatto  in  area  demaniale,  portuale  o
          limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24  novembre
          2000, n.  340,  oltre  a  comportare  la  conformita'  agli
          strumenti urbanistici vigenti, costituisce  titolo  per  il
          rilascio  della  concessione  demaniale.  Nell'ambito   del
          procedimento per il rilascio della concessione demaniale di
          cui  all'articolo  52   del   codice   della   navigazione,
          l'eventuale parere definitivo del Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici viene reso entro  centoventi  giorni  dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   invita   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine
          non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi  i  quali
          il parere si intende reso in  senso  favorevole,  salve  le
          prescrizioni tecniche che  possono  essere  disposte  anche
          successivamente fino al rilascio della  concessione,  e  si
          procede alla conclusione del  procedimento  di  concessione
          demaniale  entro   i   successivi   sessanta   giorni.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
          procedimenti amministrativi in corso. 
              2. All'articolo 14 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
          n. 1, convertito con legge  24  marzo  2012,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                  «3. Con il decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da emanare ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
          modificato dal decreto legislativo 1°(gradi)  giugno  2011,
          n. 93, e' altresi' determinata la  parte  dello  spazio  di
          stoccaggio  di  modulazione  destinato  alle  esigenze  dei
          clienti di cui all'articolo 12, comma  7,  lettera  a)  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato
          dal decreto legislativo 1°(gradi) giugno 2011,  n.  93,  da
          assegnare,  per  le  esigenze  degli  stessi  clienti,  con
          procedure di asta competitiva,  e  la  parte  dello  stesso
          spazio di stoccaggio di modulazione  da  assegnare  con  le
          procedure di allocazione vigenti. Le  stesse  procedure  di
          asta competitiva sono utilizzate  anche  per  le  ulteriori
          capacita' di stoccaggio di  gas  naturale  disponibili  per
          altre tipologie di servizio, incluse  quelle  eventualmente
          non assegnate ai sensi del comma  1.  Le  maggiori  entrate
          rispetto  alla  remunerazione  tariffaria  dei  servizi  di
          modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate
          dalla stessa Autorita'  alla  riduzione  delle  tariffe  di
          distribuzione, mentre  quelle  relative  all'offerta  degli
          altri tipi di servizi di  stoccaggio  sono  destinate  alla
          riduzione della tariffa di trasporto.»; 
                b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
                  «3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo
          5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13
          agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale  di
          stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente,  fisicamente
          disponibile, ai soggetti individuati allo stesso  punto  2)
          mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate
          rispetto  alla  remunerazione  tariffaria  dei  servizi  di
          stoccaggio  sono  destinate  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  alla  riduzione  delle  tariffe   di
          trasporto.». 
              2-bis. Abrogato. 
              3. Con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  sono
          determinati limiti massimi  per  l'attribuzione  a  ciascun
          soggetto o gruppo societario delle capacita' di  stoccaggio
          non destinate alle esigenze dei clienti civili e, fino alla
          realizzazione di ulteriori capacita'  di  stoccaggio  e  di
          punta   di   erogazione   sufficienti   a   garantire    il
          funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale  in
          base  alle  valutazioni  di  rischio  condotte   ai   sensi
          dell'articolo 8 del decreto  legislativo  1°(gradi)  giugno
          2011, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle capacita' di
          stoccaggio e di punta  esistenti  da  parte  di  tutti  gli
          utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.»