Art. 23 
 
((Adeguamento))  dell'ordinamento  nazionale  al   regolamento   (UE)
2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere
la pena di morte o la tortura  e  al  regolamento  (UE)  2021/821  in
materia  di  controllo  delle   esportazioni,   dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti
                            a duplice uso 
 
  1. ((Al fine di adeguare  l'ordinamento  nazionale  al  regolamento
(UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  maggio
2021,  che  istituisce  un  regime  dell'Unione  di  controllo  delle
esportazioni,  dell'intermediazione,  dell'assistenza  tecnica,   del
transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e
al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate  merci  che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o
per  altri  trattamenti  o  pene  crudeli,   inumani   o   degradanti
(codificazione),)) al decreto legislativo 15 dicembre 2017,  n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24: 
      1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario  di  controllo
delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazioni  e  del
transito di prodotti a duplice uso «sono sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo
delle esportazioni,  dell'intermediazione,  dell'assistenza  tecnica,
del  transito  e  del  trasferimento  di  prodotti  a   duplice   uso
(rifusione)»; 
      2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del
27 giugno 2005,  relativo  al  commercio  di  determinate  merci  che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o
per altri trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo  al  commercio
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena  di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti (codificazione)»; 
      3) il numero: «III-bis» e' sostituito dal seguente: «IV»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) per  "prodotti  a  duplice  uso  listati"  s'intendono  i
prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»; 
      2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le
seguenti: «di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  del  regolamento
duplice uso»; 
      3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n) per "operatore" s'intende  l'esportatore,  l'importatore,
l'intermediario o il prestatore di assistenza ((tecnica;»)); 
  ((c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «4 e  8»  sono  sostituite
dalle seguenti: «4, 5 e 9»)); 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge  9  luglio  1990,  n.
185,»; 
      2) al comma  2,  le  parole:  «uso  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uso listati e»; 
      3) al comma 2-bis e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
medesime attivita', l'Autorita' competente  puo'  altresi'  avvalersi
del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9  luglio
1990, n. 185.»; 
    e) all'articolo 5: 
      1)  al  comma   1,   le   parole:   «per   l'esportazione,   il
trasferimento, l'intermediazione  ed  il  transito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»; 
      2) al comma 2, la parola: «individuali» e' soppressa; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il Comitato,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della  richiesta  formulata  dall'Autorita'  competente,  esprime  un
parere  obbligatorio,  ma  non  vincolante,  sull'irrogazione   delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»; 
      4) al comma 3, le parole: «dello  sviluppo  economico»  e  «dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e
«della cultura»; 
      5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite  le
seguenti: «con modalita' telematiche o»; 
    f) all'articolo 7: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  da:  «a  duplice  uso,»  fino  a
«cooperazione internazionale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di  merci
soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di
cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita'
competente,»; 
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  altre
amministrazioni di cui al comma 1»; 
    g) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per  effetto
di  misure  restrittive  unionali  sono   rilasciate   dall'Autorita'
competente nella  forma  di  autorizzazioni  specifiche  individuali,
salva diversa previsione  dei  regolamenti  (UE)  concernenti  misure
restrittive.»; 
    h) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'Autorita' competente puo' subordinare  al  rilascio  di
un'autorizzazione  l'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso  non
listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la  fornitura
di  assistenza  tecnica  collegate  ai   medesimi   prodotti   ovvero
l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica  non  compresi
negli elenchi di cui all'allegato  I  del  regolamento  duplice  uso,
qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi  su  una   specifica
operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  10
del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal  presente
decreto. Con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale puo'  essere  vietata  o  subordinata  ad
autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso  non  listati
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»; 
      2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole da: «a  questi  collegati»  ((fino  a:
«internazionale»)) sono sostituite dalle seguenti: «o la fornitura di
assistenza tecnica collegate ai  medesimi  prodotti,  possono  essere
subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli
4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso,  anche  su  richiesta
specifica»; 
      4)  al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole  da:  «e'   da
((assoggettare» fino a:)) «all'intermediario» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «o  di  assistenza   tecnica   e'   da   assoggettare   ad
autorizzazione  per  motivi  di   non   proliferazione,   l'Autorita'
competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»; 
      5) al comma 6, le  parole  da:  «all'esportatore»  ((fino  a:))
«esportazione o» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'operatore  la
subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione,  di
fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»; 
      6) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo  2,  5,
paragrafo 2, 6, ((paragrafo 2, e 8, paragrafo  2,))  del  regolamento
duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che  prodotti  a
duplice uso non listati o prodotti di  sorveglianza  informatica  non
compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento  duplice
uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli
usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice  uso,
gli operatori interessati alla esportazione  dei  prodotti  medesimi,
ovvero alla fornitura di assistenza tecnica  o  alla  prestazione  di
servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano
senza indugio l'Autorita' competente.»; 
      7)  al  comma  8,  le  parole  da:  «dell'esportatore»  fino  a
«internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7,
comunica la stessa», e le parole:  «l'esportatore  o  l'intermediario
interessati  devono  presentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'operatore presenta»; 
    i) all'articolo 10: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «((1. L'autorizzazione)) specifica individuale e' rilasciata,
previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e  per
uno specifico utilizzatore finale, in relazione a  uno  o  piu'  beni
fisici o intangibili o ad una o piu' operazioni  di  trasmissione  di
software  e  tecnologia  o   di   assistenza   tecnica.   La   durata
dell'autorizzazione  non  e'  superiore   a   quella   indicata   dai
regolamenti di cui all'articolo 1, comma  1.  Su  richiesta  motivata
dell'operatore da  presentare  non  oltre  la  scadenza,  l'Autorita'
competente puo' accordare una o piu' proroghe.»; 
        2)   al    comma    2,    le    parole:    «dell'esportatore,
dell'intermediario  o  del  fornitore  di  assistenza  tecnica»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»; 
        3) al comma 3, lettera d), le parole: «((e)) per i prodotti a
duplice uso non listati» sono soppresse; 
        4) al comma 4, la parola: «, timbrata» e' soppressa; 
  ((4-bis) il comma 8 e' abrogato)); 
    l) all'articolo 11: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «analoghe  autorizzazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il  secondo
periodo ((e' soppresso;)) 
      2) al comma 2, le parole da: «tre anni» ((fino  alla  fine  del
comma))  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quella   indicata   dai
regolamenti di cui all'articolo 1, comma  1.  Su  richiesta  motivata
dell'operatore da  presentare  non  oltre  la  scadenza,  l'Autorita'
competente puo' accordare una o piu' proroghe.»; 
      3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o»  sono  sostituite
dalle seguenti: «uso listati o»; 
  ((3-bis) il comma 8 e' abrogato)); 
    m) all'articolo 12, ((al comma 1)), le parole: «, dei prodotti  a
duplice uso non» sono soppresse ((e il comma 6 e' abrogato)); 
    n) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, le parole: «e di prodotti  a  duplice  uso  non»
sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato  II  octies»
sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:  «allegato   III,
sezione C,» e «allegato II, sezione I,»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e'  inserita  la
seguente: «listati»; 
      3) al comma 5, le parole: «dei commi 4  e  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 4»; 
    o) all'articolo 14: 
      1) al comma 1 le parole: «alle lettere c)  e  d)  dell'articolo
12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  15,  paragrafo  1,
lettere c) e d),», 
      2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse; 
    p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Per  la   cessione   di   materiali   o   informazioni
classificati  inclusi  in  prodotti  a  duplice  uso  da   trasferire
all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui  al
comma  1,  l'operatore  presenta   domanda   di   autorizzazione   al
Dipartimento delle informazioni  per  la  sicurezza  per  il  tramite
dell'Autorita'  competente,  la   quale   comunica   l'esito   e   le
prescrizioni imposte a tutela  dei  materiali  o  delle  informazioni
classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati  o  alle
organizzazioni internazionali di destinazione, entro  il  termine  di
cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»; 
    q) all'articolo 16, comma 3, ((lettera a))),  le  parole:  «nella
parte 2  dell'Allegato  II-  bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'allegato II, sezione A, parte 2,»; 
    r) all'articolo 17: 
  ((1) al comma 1, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o
del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'operatore»;)) 
      2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «dall'Autorita'
competente,» e' inserita la seguente: «anche»; 
      3) al comma 4, il primo periodo  e'  soppresso  e,  al  secondo
periodo, dopo  la  parola:  «esportati,»  e'  aggiunta  la  seguente:
«importati,»; 
    s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice  uso).  -  1.
Chiunque effettua operazioni di esportazione di  prodotti  a  duplice
uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche  in  forma
intangibile, di transito o di trasferimento  all'interno  dell'Unione
europea,  ovvero  presta  servizi  di  intermediazione  o  assistenza
tecnica  concernenti  i  prodotti   medesimi,   senza   la   relativa
autorizzazione   ovvero   con   autorizzazione   ottenuta    fornendo
dichiarazioni o documentazione false, e'  punito  con  la  reclusione
fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 
  2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi  di  cui
al comma 1 in difformita' dagli obblighi  prescritti  dalla  relativa
autorizzazione e' punito con la reclusione fino a quattro anni e  con
la multa da euro 15.000 a euro 150.000. 
  3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli  4,  paragrafo
2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del  regolamento
duplice uso, omette di informare l'Autorita' competente e' punito con
l'arresto fino a due anni e con  l'ammenda  da  euro  15.000  a  euro
90.000.  La  medesima  pena  si  applica  in   caso   di   violazione
dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a  euro  90.000  l'operatore
che: 
    a) omette di comunicare  all'Autorita'  competente  l'intervenuta
variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione  entro   quindici   giorni   dal   verificarsi   della
variazione; 
    b) viola gli obblighi  di  tenuta,  conservazione  ed  esibizione
della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi
resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso; 
  ((c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma  6,  12,
comma 4, e 13, comma 5; 
  d) non presenta i documenti richiesti dall'autorita' competente  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2»)); 
    t) all'articolo 19: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 
      2) al comma 1, lettera a) le parole da:  «4-bis»  a  «4-sexies»
sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»; 
      3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» e' sostituito  dal
seguente: «5»; 
      4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono
sostituite dalle seguenti: «13 e 18»; 
      5) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta  i  servizi
di cui al comma 1, lettere b) e d),  in  difformita'  dagli  obblighi
prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»; 
  ((5-bis) il comma 3 e' abrogato)); 
      6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «4. Chiunque effettua  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro
15.000 a euro 90.000 quando: 
          a)  omette  di  comunicare  all'Autorita'   competente   le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; 
          b) non provvede  alla  conservazione  della  documentazione
relativa alle  operazioni  effettuate  in  regime  di  autorizzazione
specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
          c)  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2; 
          d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4. 
  5. Alla stessa sanzione di cui al comma  4  soggiace  l'esportatore
che non provvede alla  conservazione  della  documentazione  relativa
alle esportazioni effettuate in  regime  di  autorizzazione  generale
dell'Unione europea negli archivi della propria sede  legale  per  un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo ((e all'esibizione))  della
stessa su richiesta dell'Autorita' competente.»; 
    u) all'articolo 20: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. E' punito con la reclusione fino a sei  anni  chiunque,  in
violazione dei divieti contenuti  nei  regolamenti  (UE)  concernenti
misure restrittive: 
        a) effettua operazioni  di  esportazione  o  importazione  di
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; 
        b) presta servizi  di  qualsiasi  natura  soggetti  a  misure
restrittive unionali; 
        c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento
di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti  a  misure
restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno  o  piu'  dei
medesimi contratti. 
  2. Chiunque effettua le operazioni di  cui  al  comma  1  senza  la
prescritta  autorizzazione,  ovvero   con   autorizzazione   ottenuta
fornendo dichiarazioni o  documentazione  false,  e'  punito  con  la
reclusione fino a sei anni e con la  multa  da  euro  25.000  a  euro
250.000.» 
    2) al comma  3,  le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1» e le parole:  da  uno  a  quattro  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al  comma  1  e'
assoggettato alla sanzione  amministrativa  da  euro  15.000  a  euro
90.000 quando: 
        a)  omette  di   comunicare   all'Autorita'   competente   le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; 
        b)  non  provvede  alla  conservazione  della  documentazione
relativa alle  operazioni  effettuate  in  regime  di  autorizzazione
specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
        c)  non  presenta  i   documenti   richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»; 
  ((3-bis) il comma 4 e' abrogato)); 
    v) all'articolo 21: 
      1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 
      2) al comma 2, le  parole  «da  uno  a  quattro  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; 
    z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
      «Art.  21-bis  (Confisca  obbligatoria).  -  1.  Fermo   quanto
previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del  codice
penale, nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre  ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a  commettere
i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o  20,
commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono  il
prodotto o il  profitto.  Quando  non  e'  possibile  procedere  alla
confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al  primo
periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di  denaro,  di
beni e di altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
equivalente, delle quali il condannato ha  la  disponibilita',  anche
per interposta persona.»; 
    aa) (soppressa) 
      1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n.  428/2009  del
Consiglio  del  5  maggio  2009  che  procede  alla   rifusione   del
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del  22  giugno  2000  ed
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazioni e  del  transito  di  prodotti  a
duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto  il  regolamento  (UE)
2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20  maggio  2021,
che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica,  del  transito  e  del
trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»; 
      2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005  del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio  di  determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»
sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento  (UE)  2019/125  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019,  relativo  al
commercio di determinate merci che potrebbero essere  utilizzate  per
la pena di morte, per la tortura  o  per  altri  trattamenti  o  pene
crudeli, inumani o degradanti (codificazione)». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento 2021/821/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio  che  istituisce  un  regime  dell'Unione  di
          controllo   delle    esportazioni,    dell'intermediazione,
          dell'assistenza tecnica, del transito e  del  trasferimento
          di prodotti a duplice uso (rifusione), e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 giugno 2021, n. L 206. 
              - Il Regolamento 2019/125/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, relativo al commercio di  determinate  merci
          che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per
          la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,  inumani
          o degradanti (codificazione), e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          31 gennaio 2019, n. L 30. 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo  15
          dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della  delega  al
          Governo di cui all'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,
          n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
          disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
          della semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione
          all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice  uso
          e dell'applicazione delle sanzioni in materia  di  embarghi
          commerciali, nonche' per ogni tipologia  di  operazione  di
          esportazione di materiali  proliferanti,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2018, n. 13, come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Definizioni).  -  1.  Oltre  alle  definizioni
          contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1,  comma  1,
          e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla
          normativa doganale unionale e dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  ai  fini  del
          presente decreto valgono le definizioni seguenti: 
                a)  per  «regolamento  duplice  uso»   s'intende   il
          regolamento (CE) n. 428/2009 del  Consiglio  del  5  maggio
          2009,  il  quale  istituisce  un  regime   comunitario   di
          controllo   delle    esportazioni,    del    trasferimento,
          dell'intermediazione e del transito di prodotti  a  duplice
          uso; 
                b)  per  «regolamento   antitortura»   s'intende   il
          regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del  27  giugno
          2005,  relativo  al  commercio  di  determinate  merci  che
          potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
          tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,  inumani  o
          degradanti; 
                c)   per   «regolamenti   (UE)   concernenti   misure
          restrittive»  s'intendono  le  misure  adottate  ai   sensi
          dell'articolo   215   del   trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea,  concernenti  misure  restrittive  nei
          confronti  di  determinati  Paesi  terzi  assoggettati   ad
          embargo commerciale; 
                d) «per azione comune» s'intende l'azione comune  del
          Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa  al
          controllo dell'assistenza tecnica riguardante  taluni  fini
          militari; 
              e) per "prodotti a duplice uso listati"  s'intendono  i
          prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento  duplice
          uso; 
                f) per «prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo  2,
          del regolamento duplice uso  a  duplice  uso  non  listati»
          s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del
          regolamento duplice uso, ma che possono comunque  avere  un
          utilizzo sia civile sia militare; 
                g) per «merci soggette  al  regolamento  antitortura»
          s'intendono le merci elencate  negli  allegati  II,  III  e
          III-bis del regolamento antitortura; 
                h)  per  «prodotti  listati  per  effetto  di  misure
          restrittive unionali» s'intendono quei  prodotti  o  quelle
          attivita' il cui commercio con determinati Paesi  terzi  e'
          controllato conformemente ai regolamenti  (UE)  concernenti
          misure restrittive; 
                i) per  «non  proliferazione»  s'intende  l'attivita'
          volta a prevenire, rilevare e contrastare la  realizzazione
          di armi di distruzione di massa,  quali  ordigni  nucleari,
          armi  chimiche,  biologiche  e  radiologiche  e   correlati
          vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare  il
          traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual
          use, nonche' di tecnologie e know-how; 
                l) per «tecnologie o software  di  pubblico  dominio»
          s'intendono le tecnologie o i  software  disponibili  senza
          restrizioni per un'ulteriore diffusione; 
                m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei
          lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per
          acquisire nuove conoscenze  dei  principi  fondamentali  di
          fenomeni e fatti osservabili, non principalmente  orientati
          verso obiettivi o scopi specifici pratici; 
              n)    per    "operatore"    s'intende    l'esportatore,
          l'importatore,   l'intermediario   o   il   prestatore   di
          assistenza tecnica; 
                o)  per  «utilizzatore  finale»  s'intende  qualsiasi
          persona fisica o giuridica che utilizzi  definitivamente  i
          prodotti controllati ai sensi del presente decreto.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Controllo dello Stato). - 1. Sono soggette  al
          controllo  dello  Stato,  secondo   le   disposizioni   dei
          regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1,  le  operazioni
          di      esportazione,      importazione,      trasferimento
          intermediazione, transito, assistenza tecnica  e  le  altre
          attivita' per le quali  i  predetti  regolamenti  impongono
          divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono
          inoltre  essere  conformi  ai  principi  che  ispirano   la
          politica estera, ai  fondamentali  interessi  di  sicurezza
          dello  Stato  e  di  contrasto  al   terrorismo   ed   alla
          criminalita'  organizzata,  agli  accordi  ed  alle  intese
          multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto
          dei diritti umani e del diritto  internazionale  umanitario
          ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia. 
              2.  Sono  subordinati  a  controllo,  autorizzazioni  o
          divieti dello Stato anche le  operazioni  di  esportazione,
          trasferimento,  intermediazione  e   transito   concernenti
          prodotti a duplice uso  non  listati,  qualora  gli  stessi
          siano o possano essere destinati, in tutto o in  parte,  ad
          un'utilizzazione  prevista  dagli  articoli  4  e   9   del
          regolamento duplice uso. 
              3.  Non  e'  sottoposta   a   controllo   dello   Stato
          l'assistenza tecnica relativa a tecnologie  o  software  di
          pubblico dominio o prestata a fini di  ricerca  scientifica
          di base.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Autorita' competente). - 1.  L'Unita'  di  cui
          all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990,  n.  185,  e'
          l'Autorita'  competente,   responsabile   dell'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente decreto. 
              2. L'Autorita' competente  rilascia  le  autorizzazioni
          previste    per    l'esportazione,    il     trasferimento,
          l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il  transito  di
          prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice  uso
          non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di
          merci soggette  al  regolamento  antitortura;  rilascia  le
          autorizzazioni per il commercio, diretto  o  indiretto,  di
          prodotti  listati  per  effetto   di   misure   restrittive
          unionali. 
              2-bis. Per le attivita' previste dal presente  decreto,
          l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in  deroga  ai
          limiti previsti a legislazione vigente, di  un  contingente
          massimo  di  10  esperti  anche  estranei   alla   pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  di  comprovata
          qualificazione   professionale,   nel   limite   di   spesa
          complessivo di euro 500.000  annui  a  decorrere  dall'anno
          2022. Per le  medesime  attivita',  l'Autorita'  competente
          puo' altresi' avvalersi del  personale  distaccato  di  cui
          all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 
              3.  L'Autorita'  competente  riceve  dai   Servizi   di
          informazione per la sicurezza, di cui alla legge  3  agosto
          2007, n. 124, ogni notizia  rilevante  in  materia  di  non
          proliferazione   e   comunica   agli    stessi    eventuali
          informazioni utili al riguardo.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  5   del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso  l'Autorita'
          competente e'  istituito  un  Comitato  consultivo  per  le
          autorizzazioni in materia di prodotti  a  duplice  uso,  di
          merci soggette  al  regolamento  antitortura,  di  prodotti
          listati per effetto di misure restrittive unionali. 
              2. Il Comitato, entro sessanta giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta   formulata   dall'Autorita'   competente,
          esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai  fini
          del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione  o
          modifica  delle  autorizzazioni  nei  casi   previsti   dal
          presente decreto.  Il  termine  predetto  e'  prorogato  di
          ulteriori  novanta  giorni,  qualora  il  Comitato  ritenga
          necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. 
              2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione
          della  richiesta   formulata   dall'Autorita'   competente,
          esprime  un  parere  obbligatorio,   ma   non   vincolante,
          sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
          presente decreto. 
              3. Il Comitato e' nominato  con  decreto  del  Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          e' composto dal direttore dell'unita' di  cui  all'articolo
          7-bis della legge 9 luglio 1990,  n.  185,  che  svolge  le
          funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno
          dei Ministeri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e
          delle finanze, delle imprese e del  made  in  Italy,  della
          salute,  della  cultura,  nonche'  da   un   rappresentante
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Le  funzioni  di
          segretario sono esercitate da un funzionario del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
              4.  Alle  riunioni  del  Comitato  partecipano,   senza
          diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza  nei
          regimi  di  controllo  dei  prodotti  a  duplice   uso.   I
          componenti  del  Comitato  e  gli  esperti,  ai  quali  non
          spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti
          comunque denominati ne' rimborsi spese, sono  nominati  con
          decreto  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale.  L'Autorita'  competente,  in
          sede di rilascio della Licenza Zero di cui  all'articolo  8
          ed  in  caso  di  istruttorie   che   richiedono   adeguate
          professionalita' tecnico-scientifiche non  rinvenibili  nei
          quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di tali  esperti  per
          una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a  duplice
          uso. 
              5. Le riunioni del Comitato si svolgono  con  modalita'
          telematiche o presso la sede dell'Autorita' competente  che
          ne  cura  la   segreteria   e   predispone   il   risultato
          dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione
          per il relativo parere del Comitato. 
              6.  Il  Comitato  e'  validamente  costituito  con   la
          presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera  a
          maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni. 
              7. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione    internazionale,    sentite     le     altre
          amministrazioni di cui al comma  3,  sono  disciplinate  le
          modalita' di funzionamento del Comitato.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Transito). - 1. Nei casi in cui il transito di
          prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso  listati,
          di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al
          regolamento antitortura o di prodotti listati  per  effetto
          di misure restrittive unionali  e'  vietato,  a  norma  dei
          regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle
          dogane e  dei  monopoli  sospende  l'operazione  e  ne  da'
          tempestiva  comunicazione  all'Autorita'   competente,   al
          Ministero dell'interno e al Ministero della difesa. 
              2.  L'Autorita'  competente,  qualora  le  informazioni
          ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione
          in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti,
          assoggetta  ad  autorizzazione  preventiva   il   transito,
          dandone  immediata  comunicazione  al  responsabile  legale
          dell'operazione ed alle altre  amministrazioni  di  cui  al
          comma 1. Il responsabile legale dell'operazione di transito
          fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di  custodia
          dei  beni  oggetto  del  transito   sono   a   carico   del
          responsabile legale dell'operazione di transito. 
              3. E' considerato responsabile  legale  dell'operazione
          di transito il soggetto nazionale coinvolto  nella  stessa,
          spedizioniere, agente marittimo, rappresentante  in  Italia
          della societa' di Paese terzo proprietaria del bene  o  che
          ha disposto l'invio del bene  in  transito,  rappresentante
          legale di eventuale filiale  italiana  della  societa'  del
          Paese terzo proprietaria del bene  o  che  ne  ha  disposto
          l'invio. 
              4. L'autorizzazione  o  il  diniego  al  transito  sono
          disposti  dall'Autorita'  competente  nei  limiti  e   alle
          condizioni previsti dai regolamenti di cui all'articolo  1,
          comma 1, previo  parere  del  Comitato  consultivo  di  cui
          all'articolo 5. Con il provvedimento di diniego e' disposto
          il divieto di transito o viene  impedito  il  proseguimento
          del transito gia' intrapreso.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Procedimento autorizzativo). - 1. Nei limiti e
          alle  condizioni   stabiliti   dai   regolamenti   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   e   dal   presente   decreto,
          l'Autorita' competente rilascia, a  seconda  dei  casi,  le
          seguenti tipologie di autorizzazione: 
                a) autorizzazione specifica individuale; 
                b) autorizzazione globale individuale; 
                c) autorizzazione generale dell'Unione europea; 
                d) autorizzazione generale nazionale. 
              2. Per prestare servizi  d'intermediazione  relativi  a
          prodotti a duplice uso  e  merci  soggette  al  regolamento
          antitortura,  e'  necessaria  un'autorizzazione   specifica
          individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e
          alle  condizioni   stabiliti   dai   regolamenti   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, e  dal  presente  decreto,  ad  un
          singolo intermediario, per  una  determinata  quantita'  di
          prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi. 
              3. Le autorizzazioni concernenti prodotti  listati  per
          effetto di  misure  restrittive  unionali  sono  rilasciate
          dall'Autorita' competente  nella  forma  di  autorizzazioni
          specifiche  individuali,  salva  diversa   previsione   dei
          regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  ai
          commi  1,  2  e  3,  l'esportatore,  l'intermediario  o  il
          fornitore  di   assistenza   tecnica   interessati   devono
          presentare   all'Autorita'   competente   idonea   istanza,
          sottoscritta  dal   legale   rappresentante,   secondo   le
          modalita' e procedure previste dal presente decreto. 
              5. L'Autorita' competente, se del caso, puo' rilasciare
          all'impresa   che   ne   faccia   domanda   una   specifica
          dichiarazione,   denominata   Licenza   Zero,    attestante
          l'eventuale  non  soggezione  ad  autorizzazione   di   una
          determinata merce. 
              6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere il
          procedimento  amministrativo   volto   all'ottenimento   di
          un'autorizzazione mediante l'adozione di  un  provvedimento
          espresso,  entro   centottanta   giorni   dal   ricevimento
          dell'istanza. 
              7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al  comma
          1,  lettere  a)  e  b),  abbiano  ad  oggetto  materiali  o
          informazioni classificati, le stesse  sono  subordinate  al
          parere vincolante  del  Dipartimento  informazioni  per  la
          sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui  al  comma  1,
          lettere c) e d), non possono avere ad oggetto  materiali  o
          informazioni classificati. 
              7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al  presente
          decreto  si  svolgono  esclusivamente  tramite  un  sistema
          telematico basato su una  piattaforma  digitale  integrata,
          nel rispetto delle pertinenti disposizioni  europee  e  del
          Codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma  garantisce
          la   protezione,   la   disponibilita',   l'accessibilita',
          l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati,  nonche'   la
          continuita'  operativa   del   sistema,   cui   si   accede
          esclusivamente   su   base   personale,   mediante   idonei
          meccanismi di autenticazione. 
              7-ter.  Con  avviso  da   pubblicare   nella   Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana l'Autorita'  competente
          comunica  la  data   di   avvio   dell'operativita'   della
          piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni,
          anche parziali, del suo funzionamento. 
              7-quater. Alle disposizioni di cui  ai  commi  7-bis  e
          7-ter e' data attuazione con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Clausola onnicomprensiva mirata «catch  all»).
          - 1. L'Autorita' competente puo' subordinare al rilascio di
          un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice  uso
          non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o
          la fornitura di assistenza tecnica  collegate  ai  medesimi
          prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di  sorveglianza
          informatica non compresi negli elenchi di cui  all'allegato
          I del regolamento  duplice  uso,  qualora  abbia  acquisito
          elementi   informativi   su   una   specifica    operazione
          d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8  e  10
          del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal
          presente decreto. Con decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri e  della  cooperazione  internazionale  puo'  essere
          vietata o subordinata ad autorizzazione  l'esportazione  di
          prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9
          del regolamento duplice uso. 
              2.  Ai  fini  di  cui  sopra,  l'Autorita'   competente
          comunica tempestivamente  tale  intendimento  al  Ministero
          dell'interno,   al   Ministero   della   difesa,    nonche'
          all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              3.  L'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso   non
          listati,   ovvero   la   prestazione    di    servizi    di
          intermediazione  o  la  fornitura  di  assistenza   tecnica
          collegate ai medesimi prodotti, possono essere  subordinate
          al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi  degli  articoli
          4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice  uso,  anche  su
          richiesta  specifica  del   Ministero   dell'interno,   del
          Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e
          dei  monopoli.  La  richiesta  e'   inviata   all'Autorita'
          competente  e   comunicata   alle   altre   amministrazioni
          interessate. 
              4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad  oggetto
          materiali  o  informazioni  classificati,  la   stessa   e'
          subordinata   al   parere   vincolante   del   Dipartimento
          informazioni per la sicurezza. 
              5. Nel caso in cui vengano  formulate  osservazioni  da
          parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci
          giorni   lavorativi   successivi   alla   ricezione   della
          comunicazione o  della  richiesta,  l'Autorita'  competente
          indice, entro i successivi cinque  giorni  lavorativi,  una
          riunione  interministeriale  per  il  loro  esame.  Qualora
          all'esito   della    riunione    venga    confermato    che
          l'esportazione   o   la   prestazione   di    servizi    di
          intermediazione o di assistenza tecnica e' da  assoggettare
          ad  autorizzazione  per  motivi  di   non   proliferazione,
          l'Autorita'  competente   comunica   tempestivamente   tale
          decisione   all'operatore   dandone   contestuale   notizia
          all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  ed  alle  altre
          amministrazioni interessate. 
              6. Nel caso in cui non vengano  formulate  osservazioni
          da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorita'
          competente  comunica   tempestivamente   all'operatore   la
          subordinazione   ad   autorizzazione   dell'operazione   di
          esportazione, di fornitura di assistenza  tecnica  o  della
          prestazione   di   servizi   o   intermediazione,   dandone
          contestuale informazione all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 
              7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2,
          5, paragrafo 2,  6,  paragrafo  2  e  8,  paragrafo  2  del
          regolamento  duplice  uso,  quando  sussistono  motivi  per
          sospettare  che  prodotti  a  duplice  uso  non  listati  o
          prodotti di sorveglianza  informatica  non  compresi  negli
          elenchi di cui all'allegato I del regolamento  duplice  uso
          sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno
          degli  usi  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo   1,   del
          regolamento duplice uso,  gli  operatori  interessati  alla
          esportazione dei prodotti medesimi, ovvero  alla  fornitura
          di assistenza tecnica o  alla  prestazione  di  servizi  di
          intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne  informano
          senza indugio l'Autorita' competente. 
              8. L'Autorita'  competente,  valutate  le  informazioni
          fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove  non
          ritenga infondata l'informativa di cui al comma 7, comunica
          la stessa al Ministero  dell'interno,  al  Ministero  della
          difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
          attivando la procedura di cui ai commi da 2 a  6.  Ai  fini
          autorizzativi di  cui  al  presente  articolo,  l'operatore
          presenta   all'Autorita'   competente    idonea    istanza,
          sottoscritta  dal   legale   rappresentante,   secondo   le
          modalita' e procedure di cui all'articolo 10.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale).  -  1.
          L'autorizzazione  specifica  individuale   e'   rilasciata,
          previo  parere  del  Comitato  consultivo,  ad  un  singolo
          operatore e  per  uno  specifico  utilizzatore  finale,  in
          relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o
          piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia  o
          di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e'
          superiore  a  quella  indicata  dai  regolamenti   di   cui
          all'articolo   1,   comma   1.   Su   richiesta    motivata
          dell'operatore  da  presentare  non  oltre   la   scadenza,
          l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe. 
              2. La domanda per ottenere un'autorizzazione  specifica
          individuale,  sottoscritta  da  un  legale   rappresentante
          dell'operatore  e'  indirizzata  all'Autorita'  competente,
          utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica  prescritta
          dai   pertinenti   regolamenti   unionali.   In   caso   di
          compilazione  incompleta  o  errata  e'  fatta   salva   la
          possibilita' di regolarizzare successivamente  la  domanda.
          Le informazioni e i dati contenuti nella  domanda  e  negli
          eventuali allegati  si  intendono  dichiarati  dall'istante
          sotto la  propria  responsabilita'.  Qualsiasi  cambiamento
          intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere
          tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 
              3. La domanda deve essere corredata di  una  copia  del
          contratto  di  riferimento  o   comunque   di   sufficiente
          documentazione atta a comprovare  l'effettiva  volonta'  di
          acquisto   da   parte   dell'utilizzatore   finale;   delle
          specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione  o
          intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e  di
          una  dichiarazione  del  medesimo,  cosiddetta   end   user
          statement,   contenente   obbligatoriamente   le   seguenti
          informazioni: 
                a) l'esatta indicazione della denominazione  o  della
          ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; 
                b) la descrizione dei  prodotti  importati,  la  loro
          quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed
          il  relativo  livello,  gli  estremi   del   contratto   di
          riferimento; 
                c) l'indicazione dell'utilizzo  specifico,  civile  o
          militare, dei prodotti importati, nonche' del  loro  esatto
          luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette
          al  regolamento  antitortura,  l'indicazione  dell'utilizzo
          specifico, che non sia  volto  ad  infliggere  la  pena  di
          morte, la tortura, o  altri  trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione,
          indicazioni  sull'ubicazione  dei  beni  nel  Paese   terzo
          d'origine e sui terzi implicati nella transazione; 
                d) l'impegno espresso,  per  i  prodotti  a  duplice,
          appartenenti al settore nucleare o che  potrebbero  essere,
          direttamente  o  indirettamente,  impiegati  nello   stesso
          settore, a non utilizzare  tali  prodotti  in  applicazioni
          militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari
          in  impianti  non  coperti  da  salvaguardia   dell'Agenzia
          internazionale  per  l'energia  atomica  (A.I.E.A.)  o   in
          applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di  altre
          armi di distruzione di  massa  e  di  missili  che  possano
          essere utilizzati come vettori di tali armi; 
                e) l'impegno  espresso,  per  le  merci  soggette  al
          regolamento antitortura, a non utilizzare  tali  merci  per
          infliggere  la  pena  di  morte,  la   tortura,   o   altri
          trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; 
                f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o
          dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati; 
                g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei
          regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. 
              4. La dichiarazione di  cui  al  comma  3  deve  essere
          debitamente datata, e firmata da un  legale  rappresentante
          dell'utilizzatore  finale.  Essa  deve  essere  autenticata
          dalla  competente  autorita'  amministrativa  straniera   o
          diplomatica  italiana,  qualora   venga   cosi'   richiesto
          dall'Autorita' competente. 
              5.    L'Autorita'    competente     puo'     richiedere
          all'esportatore,  all'intermediario  o  al   fornitore   di
          assistenza  tecnica  di  presentare  anche  un  certificato
          internazionale  d'importazione  o  un  certificato  di  uso
          finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa
          del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 
              6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3,  4  e  5,
          l'Autorita' competente puo'  sempre  richiedere  ulteriore,
          specifica documentazione, necessaria al completamento della
          relativa istruttoria. 
              7. L'esportatore, l'intermediario  o  il  fornitore  di
          assistenza tecnica,  possono  essere  tenuti  ad  adempiere
          ulteriori specifici obblighi  se  richiesti  dall'Autorita'
          competente ed  indicati  nell'autorizzazione  stessa.  Come
          ulteriori     obblighi     possono     essere      indicati
          nell'autorizzazione: l'obbligo  di  produrre  all'Autorita'
          competente  una  dichiarazione  di  presa  in  carico   dei
          prodotti sottoposti ad autorizzazione,  redatta  e  firmata
          dall'utilizzatore  finale;  l'obbligo  di  effettuare,  con
          cadenza indicata dall'Autorita' competente,  ispezioni  nel
          luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato
          nell'autorizzazione, al fine di  accertare  che  questi  vi
          permangano e che la loro effettiva destinazione  d'uso  sia
          coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo
          di fornire  all'Autorita'  competente  idonea  reportistica
          scritta e fotografica circa tali ispezioni. 
              8. Abrogato. 
              9. L'autorizzazione specifica  individuale  e'  negata,
          annullata,  revocata,  sospesa  o  modificata,  sentito  il
          parere del Comitato consultivo,  secondo  quanto  stabilito
          dall'articolo 14.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Autorizzazione  globale  individuale).  -  1.
          L'autorizzazione globale individuale e'  rilasciata  ad  un
          singolo  esportatore  non  occasionale,  in   quanto   gia'
          soggetto che ha ottenuto  autorizzazioni  individuali,  per
          uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci  soggette  al
          regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che
          in  quella  di  beni  intangibili,  quali   operazioni   di
          trasmissione di  software  e  tecnologia  o  di  assistenza
          tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali  o  Paesi  di
          destinazione specifici. 
              2. L'autorizzazione globale individuale e'  rilasciata,
          previo parere del Comitato consultivo,  con  validita'  non
          superiore  a  quella  indicata  dai  regolamenti   di   cui
          all'articolo   1,   comma   1.   Su   richiesta    motivata
          dell'operatore  da  presentare  non  oltre   la   scadenza,
          l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe. 
              3. La domanda per  ottenere  un'autorizzazione  globale
          individuale,  sottoscritta  da  un  legale   rappresentante
          dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita'  competente,
          utilizzando  la  modulistica  prescritta   dai   pertinenti
          regolamenti  unionali.  La  domanda  deve  specificare   se
          l'autorizzazione ha ad  oggetto  materiali  o  informazioni
          classificati. In caso di compilazione incompleta  o  errata
          e'   fatta   salva   la   possibilita'   di   regolarizzare
          successivamente  la  domanda.  Le  informazioni  e  i  dati
          contenuti nella  domanda  e  negli  eventuali  allegati  si
          intendono  dichiarati   dall'istante   sotto   la   propria
          responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo  la
          presentazione della  domanda  deve  essere  tempestivamente
          comunicato all'Autorita' competente. 
              4. E' escluso il rilascio  dell'autorizzazione  globale
          individuale in favore di operatori  occasionali  e  qualora
          non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita'  di
          rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori  finali
          di un determinato Paese. 
              5.  Alla  domanda  e'   allegata   una   dichiarazione,
          sottoscritta da un legale rappresentante  dell'esportatore,
          con cui l'esportatore si obbliga formalmente a  rispettare,
          all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: 
                a)     utilizzare      l'autorizzazione      ottenuta
          esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione
          in essa indicati; 
                b)  riportare  sulle  fatture  e  sui  documenti   di
          trasporto  la  seguente   stampigliatura:   «Autorizzazione
          globale individuale (numero e data del provvedimento)»; 
                c) richiedere in sede di conclusione  del  contratto,
          ovvero di accettazione  della  proposta  contrattuale,  una
          dichiarazione  di  impegno   del   committente   estero   o
          dell'utilizzatore finale a non  riesportare,  trasferire  o
          dirottare durante il  viaggio  i  prodotti  a  duplice  uso
          listati o i prodotti a duplice uso non listati oggetto  del
          contratto  stesso  o  dell'ordinativo,  e  ad   utilizzarli
          esclusivamente per scopi civili o per fini militari  e  non
          offensivi  e  non   proliferanti   nei   settori   chimico,
          biologico,   nucleare,    radiologico,    missilistico    e
          strategico, nel  caso  di  merci  soggette  al  regolamento
          antitortura, tale dichiarazione di  impegno  deve  indicare
          che  le  merci  in  discorso   non   saranno   riesportate,
          trasferite o dirottate durante il viaggio,  ne'  destinate,
          in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la  pena
          capitale, la tortura o altri trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o degradanti. 
              6. Entro trenta giorni  dalla  fine  di  ogni  semestre
          l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una  lista
          riepilogativa delle  operazioni  effettuate  in  regime  di
          autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione  deve
          contenere  i  seguenti  elementi:   copia   del   documento
          doganale, estremi della fattura e del contratto,  quantita'
          e valore dei beni spediti, categorie  e  sottocategorie  di
          riferimento, corrispondenti codici delle voci  e  sottovoci
          della  nomenclatura  combinata,  paese   di   destinazione,
          generalita' del destinatario  e  dell'utilizzatore  finale,
          data  di  spedizione,  tipo  di  esportazione,  definitiva,
          temporanea o transito. 
              7. Qualora l'esportatore non  fornisca  le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente rilasciata  viene  revocata  dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 
              8. abrogato. 
              9.  L'autorizzazione  globale  individuale  e'  negata,
          annullata, revocata, sospesa  o  modificata  dall'Autorita'
          competente, sentito  il  parere  del  Comitato  consultivo,
          secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  12  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea).
          - 1. L'esportazione dei prodotti a duplice  uso  listati  e
          delle merci soggette al regolamento antitortura puo'  avere
          luogo con un'autorizzazione generale  dell'Unione  europea,
          limitatamente ai materiali,  agli  scopi  ed  ai  Paesi  di
          destinazione  di  cui  ai   regolamenti   duplice   uso   e
          antitortura. 
              2.   L'utilizzazione    dell'autorizzazione    generale
          dell'Unione europea e' sottoposta alle  condizioni  e  deve
          soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A
          tal fine, l'esportatore  che  intende  avvalersi  di  detta
          autorizzazione deve  notificare  all'Autorita'  competente,
          precedentemente  al  primo  utilizzo  della  stessa,   tale
          intendimento  con  comunicazione  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e'  iscritto
          automaticamente in un apposito «registro dei  soggetti  che
          operano con autorizzazione generale  dell'Unione  europea»,
          tenuto dall'Autorita' competente. 
              3. L'autorizzazione generale  dell'Unione  europea  non
          puo'  essere  utilizzata  quando  ricorrano  le  condizioni
          ostative previste dai regolamenti predetti. 
              4. Entro trenta giorni dalla  fine  di  ogni  semestre,
          l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una  lista
          riepilogativa delle  operazioni  effettuate  in  regime  di
          autorizzazione   generale   dell'Unione    europea.    Tale
          segnalazione deve contenere i  seguenti  elementi:  estremi
          della fattura e  del  contratto,  quantita'  e  valore  dei
          prodotti   spediti,   categorie   e    sottocategorie    di
          riferimento,  voci  doganali   corrispondenti,   Paese   di
          destinazione,    generalita'     del     destinatario     e
          dell'utilizzatore  finale,  data  di  spedizione,  tipo  di
          esportazione, definitiva o temporanea. 
              5. Qualora l'esportatore non  fornisca  le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente rilasciata  viene  revocata  dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 
              6. abrogato. 
              7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale  dell'Unione
          europea puo' essere negato, annullato, revocato  o  sospeso
          secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  13  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 13  (Autorizzazione  generale  nazionale).  -  1.
          L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo'  aver
          luogo con  autorizzazione  generale  nazionale,  rilasciata
          conformemente alle indicazioni  di  cui  all'allegato  III,
          sezione  C,  del  regolamento  duplice  uso,   secondo   le
          modalita' e  limitatamente  ai  prodotti  ed  ai  Paesi  di
          destinazione individuati con  decreto  del  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  da
          adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il
          Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non  si  applicano
          ai prodotti  elencati  nell'allegato  II,  sezione  I,  del
          regolamento duplice uso. 
              2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale,
          idoneo a ridurre gli oneri a  carico  delle  imprese  e  ad
          attuare  forme  di   semplificazione   amministrativa,   e'
          utilizzato per genere di operazioni  esportative,  tipi  di
          prodotti a  duplice  uso  listati  e  gruppi  di  Paesi  di
          destinazione finale. 
              3.   L'utilizzazione    dell'autorizzazione    generale
          nazionale e' sottoposta alle  medesime  condizioni  e  deve
          soddisfare    gli    stessi    requisiti    previsti    per
          l'autorizzazione  generale  dell'Unione  europea   di   cui
          all'articolo 12. A  tal  fine,  l'esportatore  che  intende
          avvalersi   di   detta   autorizzazione   deve   notificare
          all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
          della   stessa,   tale   intendimento   con   comunicazione
          sottoscritta  dal  legale  rappresentante.  Il   nominativo
          dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
          «registro  dei  soggetti  che  operano  con  autorizzazione
          generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 
              4. Qualora l'esportatore non  fornisca  le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente  rilasciata  e'   revocata   dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 
              5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle
          medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12. 
              6. L'utilizzo  dell'autorizzazione  generale  nazionale
          puo' essere negato, annullato, revocato o  sospeso  secondo
          quanto stabilito dall'articolo 14.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  14  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Diniego, annullamento, revoca, sospensione  e
          modifica  dell'autorizzazione).  -  1.  Le   autorizzazioni
          previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le
          operazioni sono incompatibili con  i  criteri  di  rilascio
          previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1,  e
          dal presente decreto. Nei casi di  incompatibilita'  con  i
          criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere  c)  e
          d), del regolamento duplice uso, il diritto di  accesso  ai
          dati e documenti detenuti dall'Autorita' competente non  e'
          ammesso. 
              2. Le autorizzazioni gia' rilasciate possono,  inoltre,
          essere  annullate,  revocate,  sospese  o  modificate,  nel
          rispetto della disciplina generale  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi: 
                a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri
          di rilascio di cui al comma 1; 
                b) qualora vengano a mancare i requisiti o non  siano
          rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto; 
                c)  qualora  l'esportatore,  l'intermediario   o   il
          fornitore di assistenza  tecnica  violino  le  disposizioni
          previste   dalla   normativa    nazionale,    unionale    o
          internazionale; 
                d) nel caso in cui l'esportatore,  l'intermediario  o
          il fornitore di assistenza  tecnica  non  ottemperino  agli
          obblighi  eventualmente  definiti  nel   provvedimento   di
          autorizzazione; 
                e) qualora emergano, successivamente all'adozione del
          provvedimento   di   autorizzazione,   interessi   pubblici
          rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei  fondamentali
          interessi di sicurezza  dello  Stato  e  degli  impegni  ed
          obblighi   assunti   dall'Italia   in   materia   di    non
          proliferazione. 
              3. Nei casi di cui al comma 2,  l'Autorita'  competente
          procede  al  ritiro   dell'autorizzazione   in   precedenza
          rilasciata.  Il  relativo   provvedimento   e'   comunicato
          all'esportatore o all'intermediario  ed  all'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli. 
              4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale  dell'Unione
          europea  o  di  quella  nazionale   puo'   essere   negato,
          annullato, revocato o sospeso nei confronti di  un  singolo
          esportatore qualora vengano a mancare  i  requisiti  o  non
          siano rispettate le condizioni  stabilite  nel  regolamento
          duplice uso e nel presente  decreto,  ovvero  l'esportatore
          interessato violi le disposizioni previste dalla  normativa
          nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento e'
          annotato sul relativo registro. 
              5.  Per  un  periodo  limitato  e  fino  a  tre   anni,
          l'Autorita'  competente  puo'   negare   autorizzazioni   o
          sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente  non
          abbia  ottemperato  ad  obblighi  o  non  abbia  rispettato
          condizioni   prescrittegli   in   autorizzazioni   ottenute
          precedentemente. 
              6. L'Autorita' competente puo' modificare elementi  non
          essenziali  di  un'autorizzazione  gia'  rilasciata,  anche
          senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso
          essenziali   i   seguenti   elementi:   oggetto;   soggetto
          richiedente nella qualita' di esportatore, intermediario  o
          fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore
          finale; Paese di destinazione finale; uso finale. 
              7. Le disposizioni del presente  articolo,  concernenti
          le azioni dell'Autorita' competente circa il  rilascio,  il
          diniego, l'annullamento, la revoca,  la  sospensione  e  la
          modifica  dell'autorizzazione,  sono  applicate  anche   ai
          prodotti  listati  per  effetto   di   misure   restrittive
          unionali, se l'Autorita' competente e' a  conoscenza  o  ha
          fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o
          possono essere destinati, in tutto o in parte, ad  un  uso,
          ad un Paese di destinazione o  ad  un  utilizzatore  finale
          interdetti  ai  sensi  dei  pertinenti   regolamenti   (UE)
          concernenti misure restrittive.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  15  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 15  (Trasferimento  di  prodotti  a  duplice  uso
          all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento
          all'interno  dell'Unione  europea  di   prodotti   elencati
          nell'allegato IV del regolamento duplice uso  e'  richiesta
          un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia
          ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa
          e'  subordinata  al  parere  vincolante  del   Dipartimento
          informazioni per la sicurezza. 
              2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea
          di prodotti elencati nella parte  I  dell'allegato  IV  del
          regolamento   duplice   uso    puo'    essere    rilasciata
          un'autorizzazione generale nazionale. 
              2-bis. Per la  cessione  di  materiali  o  informazioni
          classificati  inclusi  in  prodotti  a   duplice   uso   da
          trasferire all'interno  dell'Unione  europea  anche  al  di
          fuori dei casi di cui  al  comma  1,  l'operatore  presenta
          domanda   di   autorizzazione   al    Dipartimento    delle
          informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita'
          competente, la quale comunica  l'esito  e  le  prescrizioni
          imposte  a  tutela  dei  materiali  o  delle   informazioni
          classificati ai  richiedenti  e,  quando  necessario,  agli
          Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione,
          entro il termine  di  cui  all'articolo  8,  comma  6,  del
          presente decreto.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  16  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Controllo dell'assistenza tecnica riguardante
          taluni fini militari). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal
          presente decreto, ai sensi  del  combinato  disposto  degli
          articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita  l'assistenza
          tecnica  destinata  ad  essere  utilizzata   ai   fini   di
          perfezionamento, produzione, manipolazione,  funzionamento,
          manutenzione, deposito, individuazione,  identificazione  o
          disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di
          altri congegni esplosivi  nucleari  o  di  perfezionamento,
          produzione, manutenzione o deposito di missili che  possono
          essere utilizzati come vettori di tali armi. 
              2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5
          dell'azione  comune  e'   proibita   l'assistenza   tecnica
          riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma
          1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un
          embargo sulle armi deciso da  una  posizione  comune  o  da
          un'azione comune adottata dal Consiglio o da una  decisione
          dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi  imposto  da
          una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle
          Nazioni Unite. Ai fini  del  presente  comma,  l'assistenza
          tecnica riguardante fini militari comprende: 
                a)  l'inserimento  in  prodotti  militari   figuranti
          nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; 
                b) l'utilizzazione di apparecchiature di  produzione,
          controllo  o  analisi  e  loro  componenti  ai  fini  dello
          sviluppo,  della  produzione  o  della   manutenzione   dei
          prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera
          a); 
                c) l'utilizzazione di eventuali prodotti  non  finiti
          in un impianto  per  la  produzione  di  prodotti  militari
          figuranti nell'elenco di cui alla lettera a). 
              3.  Quanto  previsto  dal  comma  1  non   si   applica
          all'assistenza tecnica: 
                a)  allorche'  e'  fornita  ad  un   Paese   elencato
          nell'allegato II,  sezione  A,  parte  2,  del  regolamento
          duplice uso; 
                b) allorche' assume  la  forma  di  trasferimento  di
          informazioni  «di  pubblico  dominio»  o  per  la  «ricerca
          scientifica   di   base»,   come   questi   termini    sono
          rispettivamente  definiti  dai  regimi,  enti  e   trattati
          internazionali di controllo delle esportazioni; 
                c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli
          articoli che devono essere controllati dai regimi,  enti  e
          trattati internazionali di controllo delle esportazioni.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Misure ispettive).  -  1.  Le  operazioni  di
          esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione,
          transito, assistenza tecnica e le altre  attivita'  per  le
          quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma  1,  o  il
          presente  decreto  impongono   divieti   o   autorizzazioni
          preventive possono essere sottoposte  a  misure  ispettive,
          riferite  sia  alla   fase   preliminare   che   successiva
          all'operazione, mediante riscontri documentali e  verifiche
          presso la sede  dell'operatore,  allo  scopo  di  accertare
          l'effettiva destinazione finale e  l'effettivo  uso  finale
          dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 
              2.    L'Autorita'    competente     puo'     richiedere
          all'esportatore,  all'intermediario  o  al   fornitore   di
          assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa  in
          comprova dell'effettivo arrivo nel  Paese  di  destinazione
          del materiale  autorizzato,  nonche'  ogni  altro  elemento
          idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di
          utilizzo  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  oggetto   di
          autorizzazione. 
              3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve  le
          attribuzioni e le competenze  degli  organi  preposti  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  e'  svolta
          dall'Autorita' competente, anche in collaborazione con  gli
          organi  preposti  alla  tutela  dell'ordine   e   sicurezza
          pubblica ed al controllo  doganale,  fiscale  e  valutario,
          nonche' con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione
          per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,  n.  124,
          per i profili  di  rispettiva  competenza.  La  Guardia  di
          finanza agisce secondo le norme e con le  facolta'  di  cui
          agli articoli 51 e 52  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32  e  33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  nonche'   all'articolo   2   del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a
          10, del decreto del presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del  Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio   1973,   n.   43,   recante
          approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
          in materia doganale  e  successive  modificazioni,  nonche'
          sulla base di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  della
          normativa doganale unionale. 
              4.  L'Autorita'  competente,  con  le  risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  effettua  visite  ispettive  presso  le  imprese
          mediante invio di ispettori che possono accedere ai  locali
          pertinenti,  nonche'  esaminare  e   acquisire   copie   di
          registri,  dati,  regolamenti  interni  e  altri  materiali
          relativi ai prodotti  esportati,  importati,  trasferiti  o
          ricevuti in base al presente decreto.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Sanzioni  relative  alle  merci  soggette  al
          regolamento antitortura). - 1. E' punito con la  reclusione
          fino a sei anni e con  la  multa  da  euro  25.000  a  euro
          250.000 chiunque effettui: 
                a) operazioni, diverse da quelle di cui alla  lettera
          b),  concernenti  merci  elencate   all'allegato   II   del
          regolamento antitortura in violazione dei divieti  previsti
          dagli articoli 3, 4,  5,  6,  7,  8  e  9  del  regolamento
          medesimo; 
                b)  operazioni  di   esportazione,   importazione   o
          transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento
          antitortura,   nei    casi    previsti,    rispettivamente,
          dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2,
          e   dall'articolo   5,   paragrafo   2,   del   regolamento
          antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
          autorizzazione   ottenuta    fornendo    dichiarazioni    o
          documentazioni false; 
                c) operazioni di transito  di  merci  elencate  negli
          allegati III  e  III-bis  del  regolamento  antitortura  in
          violazione dei divieti di cui agli articoli  13  e  18  del
          regolamento medesimo; 
                d) operazioni di esportazione di merci elencate negli
          allegati III e III-bis del regolamento antitortura,  ovvero
          presta servizi di intermediazione o di  assistenza  tecnica
          concernenti  le   merci   medesime,   senza   la   relativa
          autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
          dichiarazioni o documentazione false. 
              2. Chiunque effettua  le  operazioni  ovvero  presta  i
          servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in  difformita'
          dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e'
          punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa
          da euro 15.000 a euro 150.000. 
              3. Abrogato. 
              4. Chiunque effettua le operazioni di cui al  comma  1,
          lettere  b)  e  d)  ,   e'   assoggettato   alla   sanzione
          amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: 
                a) omette di comunicare all'Autorita'  competente  le
          variazioni dei dati e delle  informazioni  contenuti  nella
          domanda di autorizzazione entro 15 giorni  dal  verificarsi
          della variazione; 
                b)   non   provvede    alla    conservazione    della
          documentazione  relativa  alle  operazioni  effettuate   in
          regime  di  autorizzazione  specifica   individuale   negli
          archivi della propria  sede  legale,  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
                c) non presenta i documenti richiesti  dall'Autorita'
          competente a norma dell'articolo 17, comma 2; 
                d) viola gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo  12,
          comma 4. 
              5. Alla stessa sanzione di  cui  al  comma  4  soggiace
          l'esportatore che non  provvede  alla  conservazione  della
          documentazione relativa  alle  esportazioni  effettuate  in
          regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli
          archivi della  propria  sede  legale  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni, a decorrere dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo e  di  esibizione
          della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  20  del   citato   decreto
          legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 20 (Sanzioni relative  ai  prodotti  listati  per
          effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con
          la reclusione fino a sei anni chiunque, in  violazione  dei
          divieti contenuti nei regolamenti (UE)  concernenti  misure
          restrittive: 
                a) effettua operazioni di esportazione o importazione
          di prodotti  listati  per  effetto  di  misure  restrittive
          unionali; 
                b) presta servizi  di  qualsiasi  natura  soggetti  a
          misure restrittive unionali; 
                c) partecipa  a  qualsiasi  titolo  a  procedure  per
          l'affidamento  di  contratti  di  appalto  pubblico  o   di
          concessione  soggetti  a  misure  restrittive  unionali   o
          esegue, in tutto o  in  parte,  uno  o  piu'  dei  medesimi
          contratti. 
              2. Chiunque effettua le operazioni di cui  al  comma  1
          senza   la   prescritta    autorizzazione,    ovvero    con
          autorizzazione   ottenuta    fornendo    dichiarazioni    o
          documentazione false, e' punito con la  reclusione  fino  a
          sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 
              3. Chiunque effettua le operazioni di cui al  comma  1,
          in difformita' dagli  obblighi  prescritti  dalla  relativa
          autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a  quattro
          anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 
              3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al  comma
          1, e' assoggettato alla  sanzione  amministrativa  da  euro
          15.000 a euro 90.000 quando: 
                a) omette di comunicare all'Autorita'  competente  le
          variazioni dei dati e delle  informazioni  contenuti  nella
          domanda di autorizzazione entro 15 giorni  dal  verificarsi
          della variazione; 
                b)   non   provvede    alla    conservazione    della
          documentazione  relativa  alle  operazioni  effettuate   in
          regime  di  autorizzazione  specifica   individuale   negli
          archivi della propria  sede  legale,  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
                c) non presenta i documenti richiesti  dall'Autorita'
          competente a norma dell'articolo 17, comma 2. 
              4.Abrogato.» 
              - Il testo dell'articolo 21 citato decreto  legislativo
          n. 221 del 2017,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art.  21  (Sanzioni  relative  all'assistenza  tecnica
          riguardante  taluni   fini   militari).   -   1.   Chiunque
          trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e'
          punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa  da
          25.000 a 250.000 euro. 
              2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo
          16, comma 2, e' punito con la  reclusione  fino  a  quattro
          anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.»