Art. 23 ((Adeguamento)) dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso 1. ((Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),)) al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24: 1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso «sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»; 2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)»; 3) il numero: «III-bis» e' sostituito dal seguente: «IV»; b) all'articolo 2, comma 1: 1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»; 2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso»; 3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza ((tecnica;»)); ((c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 9»)); d) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185,»; 2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati e»; 3) al comma 2-bis e' aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime attivita', l'Autorita' competente puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»; e) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»; 2) al comma 2, la parola: «individuali» e' soppressa; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»; 4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo economico» e «dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»; 5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite le seguenti: «con modalita' telematiche o»; f) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,» fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita' competente,»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma 1»; g) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorita' competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»; h) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'Autorita' competente puo' subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»; 2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono soppresse; 3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati» ((fino a: «internazionale»)) sono sostituite dalle seguenti: «o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica»; 4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e' da ((assoggettare» fino a:)) «all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica e' da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»; 5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» ((fino a:)) «esportazione o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»; 6) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, ((paragrafo 2, e 8, paragrafo 2,)) del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorita' competente.»; 7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore» fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole: «l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore presenta»; i) all'articolo 10: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «((1. L'autorizzazione)) specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e' superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.»; 2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»; 3) al comma 3, lettera d), le parole: «((e)) per i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse; 4) al comma 4, la parola: «, timbrata» e' soppressa; ((4-bis) il comma 8 e' abrogato)); l) all'articolo 11: 1) al comma 1, le parole: «analoghe autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il secondo periodo ((e' soppresso;)) 2) al comma 2, le parole da: «tre anni» ((fino alla fine del comma)) sono sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.»; 3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»; ((3-bis) il comma 8 e' abrogato)); m) all'articolo 12, ((al comma 1)), le parole: «, dei prodotti a duplice uso non» sono soppresse ((e il comma 6 e' abrogato)); n) all'articolo 13: 1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II, sezione I,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e' inserita la seguente: «listati»; 3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4»; o) all'articolo 14: 1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d) dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),», 2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse; p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita' competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»; q) all'articolo 16, comma 3, ((lettera a))), le parole: «nella parte 2 dell'Allegato II- bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»; r) all'articolo 17: ((1) al comma 1, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;)) 2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dall'Autorita' competente,» e' inserita la seguente: «anche»; 3) al comma 4, il primo periodo e' soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» e' aggiunta la seguente: «importati,»; s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. 3. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che: a) omette di comunicare all'Autorita' competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione; b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso; ((c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5; d) non presenta i documenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2»)); t) all'articolo 19: 1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»; 3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» e' sostituito dal seguente: «5»; 4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»; 5) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»; ((5-bis) il comma 3 e' abrogato)); 6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2; d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4. 5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo ((e all'esibizione)) della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.»; u) all'articolo 20: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.» 2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»; ((3-bis) il comma 4 e' abrogato)); v) all'articolo 21: 1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: «Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.»; aa) (soppressa) 1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»; 2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».
Riferimenti normativi - Il Regolamento 2021/821/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 giugno 2021, n. L 206. - Il Regolamento 2019/125/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2019, n. L 30. - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2018, n. 13, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Oltre alle definizioni contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del presente decreto valgono le definizioni seguenti: a) per «regolamento duplice uso» s'intende il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; b) per «regolamento antitortura» s'intende il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; c) per «regolamenti (UE) concernenti misure restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale; d) «per azione comune» s'intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari; e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso; f) per «prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare; g) per «merci soggette al regolamento antitortura» s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e III-bis del regolamento antitortura; h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita' volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how; l) per «tecnologie o software di pubblico dominio» s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione; m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici; n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica; o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del presente decreto.» - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 3 (Controllo dello Stato). - 1. Sono soggette al controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalita' organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia. 2. Sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del regolamento duplice uso. 3. Non e' sottoposta a controllo dello Stato l'assistenza tecnica relativa a tecnologie o software di pubblico dominio o prestata a fini di ricerca scientifica di base.» - Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4 (Autorita' competente). - 1. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 2-bis. Per le attivita' previste dal presente decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime attivita', l'Autorita' competente puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.» - Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita' competente e' istituito un Comitato consultivo per le autorizzazioni in materia di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. 2. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori novanta giorni, qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. 2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed e' composto dal direttore dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, della cultura, nonche' da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti tecnici di provata competenza nei regimi di controllo dei prodotti a duplice uso. I componenti del Comitato e gli esperti, ai quali non spettano gettoni di presenza, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ne' rimborsi spese, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'Autorita' competente, in sede di rilascio della Licenza Zero di cui all'articolo 8 ed in caso di istruttorie che richiedono adeguate professionalita' tecnico-scientifiche non rinvenibili nei quadri dell'Autorita', puo' avvalersi di tali esperti per una valutazione tecnica preliminare dei prodotti a duplice uso. 5. Le riunioni del Comitato si svolgono con modalita' telematiche o presso la sede dell'Autorita' competente che ne cura la segreteria e predispone il risultato dell'istruttoria effettuata sulle istanze di autorizzazione per il relativo parere del Comitato. 6. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed e' rinnovato ogni cinque anni. 7. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le altre amministrazioni di cui al comma 3, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Comitato.» - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 7 (Transito). - 1. Nei casi in cui il transito di prodotti a duplice uso, di prodotti a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita' competente, al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa. 2. L'Autorita' competente, qualora le informazioni ricevute non consentano di formulare un'immediata decisione in merito e si rendano necessari ulteriori approfondimenti, assoggetta ad autorizzazione preventiva il transito, dandone immediata comunicazione al responsabile legale dell'operazione ed alle altre amministrazioni di cui al comma 1. Il responsabile legale dell'operazione di transito fornisce ogni informazione richiesta. Le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono a carico del responsabile legale dell'operazione di transito. 3. E' considerato responsabile legale dell'operazione di transito il soggetto nazionale coinvolto nella stessa, spedizioniere, agente marittimo, rappresentante in Italia della societa' di Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in transito, rappresentante legale di eventuale filiale italiana della societa' del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio. 4. L'autorizzazione o il diniego al transito sono disposti dall'Autorita' competente nei limiti e alle condizioni previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5. Con il provvedimento di diniego e' disposto il divieto di transito o viene impedito il proseguimento del transito gia' intrapreso.» - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 8 (Procedimento autorizzativo). - 1. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, l'Autorita' competente rilascia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizzazione: a) autorizzazione specifica individuale; b) autorizzazione globale individuale; c) autorizzazione generale dell'Unione europea; d) autorizzazione generale nazionale. 2. Per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione e' rilasciata nei limiti e alle condizioni stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantita' di prodotti specifici circolante tra due o piu' Paesi terzi. 3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorita' competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica interessati devono presentare all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure previste dal presente decreto. 5. L'Autorita' competente, se del caso, puo' rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce. 6. L'Autorita' competente ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un'autorizzazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informazioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d), non possono avere ad oggetto materiali o informazioni classificati. 7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, nonche' la continuita' operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. 7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana l'Autorita' competente comunica la data di avvio dell'operativita' della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. 7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 9 (Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»). - 1. L'Autorita' competente puo' subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso. 2. Ai fini di cui sopra, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate. 4. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. 5. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora all'esito della riunione venga confermato che l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica e' da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore dandone contestuale notizia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 6. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorita' competente comunica tempestivamente all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi o intermediazione, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate. 7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorita' competente. 8. L'Autorita' competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa di cui al comma 7, comunica la stessa al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini autorizzativi di cui al presente articolo, l'operatore presenta all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 10.» - Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale). - 1. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e' superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe. 2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando, a seconda dei casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 3. La domanda deve essere corredata di una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni: a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; b) la descrizione dei prodotti importati, la loro quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento; c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione; d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; e) l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati; g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere debitamente datata, e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale. Essa deve essere autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente. 5. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di presentare anche un certificato internazionale d'importazione o un certificato di uso finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorita' competente puo' sempre richiedere ulteriore, specifica documentazione, necessaria al completamento della relativa istruttoria. 7. L'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica, possono essere tenuti ad adempiere ulteriori specifici obblighi se richiesti dall'Autorita' competente ed indicati nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori obblighi possono essere indicati nell'autorizzazione: l'obbligo di produrre all'Autorita' competente una dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata dall'Autorita' competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei medesimi prodotti indicato nell'autorizzazione, al fine di accertare che questi vi permangano e che la loro effettiva destinazione d'uso sia coerente con quella indicata nell'autorizzazione; l'obbligo di fornire all'Autorita' competente idonea reportistica scritta e fotografica circa tali ispezioni. 8. Abrogato. 9. L'autorizzazione specifica individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» - Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 11 (Autorizzazione globale individuale). - 1. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali, per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. 2. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validita' non superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe. 3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. 4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese. 5. Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni: a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati; b) riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»; c) richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. 6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito. 7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 8. abrogato. 9. L'autorizzazione globale individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» - Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione europea). - 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso listati e delle merci soggette al regolamento antitortura puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e antitortura. 2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorita' competente. 3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni ostative previste dai regolamenti predetti. 4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei prodotti spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea. 5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 6. abrogato. 7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del regolamento duplice uso. 2. Lo strumento dell'autorizzazione generale nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare forme di semplificazione amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso listati e gruppi di Paesi di destinazione finale. 3. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta alle medesime disposizioni del comma 4 dell'articolo 12. 6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» - Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 14 (Diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica dell'autorizzazione). - 1. Le autorizzazioni previste dal presente decreto non sono rilasciate quando le operazioni sono incompatibili con i criteri di rilascio previsti dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e dal presente decreto. Nei casi di incompatibilita' con i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento duplice uso, il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dall'Autorita' competente non e' ammesso. 2. Le autorizzazioni gia' rilasciate possono, inoltre, essere annullate, revocate, sospese o modificate, nel rispetto della disciplina generale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi: a) nel caso in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui al comma 1; b) qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel presente decreto; c) qualora l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica violino le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale; d) nel caso in cui l'esportatore, l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica non ottemperino agli obblighi eventualmente definiti nel provvedimento di autorizzazione; e) qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. 3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorita' competente procede al ritiro dell'autorizzazione in precedenza rilasciata. Il relativo provvedimento e' comunicato all'esportatore o all'intermediario ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. L'utilizzo dell'autorizzazione generale dell'Unione europea o di quella nazionale puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso nei confronti di un singolo esportatore qualora vengano a mancare i requisiti o non siano rispettate le condizioni stabilite nel regolamento duplice uso e nel presente decreto, ovvero l'esportatore interessato violi le disposizioni previste dalla normativa nazionale, unionale o internazionale. Tale provvedimento e' annotato sul relativo registro. 5. Per un periodo limitato e fino a tre anni, l'Autorita' competente puo' negare autorizzazioni o sospendere procedimenti nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad obblighi o non abbia rispettato condizioni prescrittegli in autorizzazioni ottenute precedentemente. 6. L'Autorita' competente puo' modificare elementi non essenziali di un'autorizzazione gia' rilasciata, anche senza il parere del Comitato. Sono considerati in ogni caso essenziali i seguenti elementi: oggetto; soggetto richiedente nella qualita' di esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica; destinatario; utilizzatore finale; Paese di destinazione finale; uso finale. 7. Le disposizioni del presente articolo, concernenti le azioni dell'Autorita' competente circa il rilascio, il diniego, l'annullamento, la revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, sono applicate anche ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, se l'Autorita' competente e' a conoscenza o ha fondati motivi per stabilire che gli stessi prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso, ad un Paese di destinazione o ad un utilizzatore finale interdetti ai sensi dei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.» - Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 15 (Trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento duplice uso e' richiesta un'autorizzazione. Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. 2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV del regolamento duplice uso puo' essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale. 2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita' competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.» - Il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 16 (Controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi. 2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 dell'azione comune e' proibita l'assistenza tecnica riguardante fini militari diversi da quelli di cui al comma 1 e fornita ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ai fini del presente comma, l'assistenza tecnica riguardante fini militari comprende: a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a); c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco di cui alla lettera a). 3. Quanto previsto dal comma 1 non si applica all'assistenza tecnica: a) allorche' e' fornita ad un Paese elencato nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento duplice uso; b) allorche' assume la forma di trasferimento di informazioni «di pubblico dominio» o per la «ricerca scientifica di base», come questi termini sono rispettivamente definiti dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni; c) allorche' e' in forma orale e non e' connessa agli articoli che devono essere controllati dai regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni.» - Il testo dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 17 (Misure ispettive). - 1. Le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attivita' per le quali i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, o il presente decreto impongono divieti o autorizzazioni preventive possono essere sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase preliminare che successiva all'operazione, mediante riscontri documentali e verifiche presso la sede dell'operatore, allo scopo di accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 2. L'Autorita' competente puo' richiedere all'esportatore, all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica idonea documentazione giustificativa in comprova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, nonche' ogni altro elemento idoneo alla conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione. 3. L'attivita' di ispezione e verifica, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' svolta dall'Autorita' competente, anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, nonche' con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva competenza. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli agisce ai sensi dell'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni, nonche' sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della normativa doganale unionale. 4. L'Autorita' competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, importati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.» - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 19 (Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura). - 1. E' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui: a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento medesimo; b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false; c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del regolamento medesimo; d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e III-bis del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. 3. Abrogato. 4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d) , e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2; d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4. 5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.» - Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi contratti. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: a) omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2. 4.Abrogato.» - Il testo dell'articolo 21 citato decreto legislativo n. 221 del 2017, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 21 (Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari). - 1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro. 2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.»