Art. 24 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 aprile 2022, che  modifica  la  direttiva  2006/1/CE
relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per
                   il trasporto di merci su strada 
 
  1. All'articolo 84 del ((codice della strada, di cui  al))  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di  merci  su  strada
per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori,  rimorchi
e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati  senza  conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato  membro
dell'Unione europea, a condizione che i  suddetti  veicoli  risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
di qualsiasi Stato membro.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.    L'impresa    italiana    iscritta     all'albo     degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in  conformita'  a  quanto
disposto dalla legge 6 giugno 1974,  n.  298,  e,  se  del  caso,  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di trasportatore su strada di  cui  all'articolo  16  del
regolamento  (CE)  n.  1071/2009  ((del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  21  ottobre  2009,))  puo'   utilizzare   autocarri,
((trattori)), rimorchi e semirimorchi, autotreni  ed  autoarticolati,
acquisiti in disponibilita' mediante contratto di  locazione  ((e  di
proprieta')) di impresa avente sede in uno Stato  membro  dell'Unione
europea, ((incluse le imprese di autotrasporto di cose per  conto  di
terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.»)); 
  ((c) al comma 4:)) 
  ((1) all'alinea, la parola: «, inoltre,» e' soppressa;)) 
  ((2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) i veicoli ad uso speciale, la cui  massa  complessiva  a  pieno
carico non sia superiore a 6 t»; 
  3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) i veicoli destinati al trasporto di cose»; 
  4) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto  di  persone,  i  veicoli  di  cui
all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il  trasporto  promiscuo,  le
autocaravan, le caravan  e  i  rimorchi  destinati  al  trasporto  di
attrezzature turistiche e sportive»; 
  c-bis) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. L'utilizzo  in  conto  proprio  dei  veicoli  destinati  al
trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), e'  ammesso  qualora
gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6
t. 
  4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza  conducente  di
cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione che: 
  a)  il  contratto  di  locazione  preveda  unicamente  la  messa  a
disposizione del veicolo senza conducente e non  sia  abbinato  a  un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento; 
  b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa
che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione; 
  c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa
che lo utilizza. 
  4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni  di  cui  al  comma
4-ter e' necessario il possesso, a  bordo  del  veicolo  oggetto  del
contratto di locazione,  della  seguente  documentazione  in  formato
cartaceo o elettronico: 
  a) contratto di  locazione  o  estratto  autenticato  del  medesimo
contratto; 
  b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto  di
lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. 
  4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b),
possono eventualmente essere sostituiti da un  documento  equivalente
secondo le disposizioni vigenti»; 
  d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui  al
comma 4 la carta di  circolazione  e'  rilasciata  alle  imprese  che
esercitano l'attivita' in conformita' a quanto previsto dall'articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
19 dicembre 2001, n. 481»;)) 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
decreto adottato di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  puo'
stabilire  eventuali  ulteriori  criteri   limitativi,   nonche'   le
modalita'  per  il  rilascio  della  carta  di  circolazione  e   per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.». 
  ((e-bis) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
  «7. Fuori dai casi indicati  dai  commi  2,  3  e  3-bis,  chiunque
adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale
uso e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi
ovvero da euro 42 a euro 173 se si  tratta  di  altri  veicoli.  Alle
stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un  veicolo  adibito  a
locazione senza conducente e non destinato a tale uso. 
  7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione  senza  conducente
di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al  comma
4-ter e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 430 a euro 1.731»; 
  e-ter) al comma 8,  le  parole:  «Alla  suddetta  violazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni  di  cui  ai  commi  7  e
7-bis»)). 
  2. - 4. (Soppressi). 
  5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
iscrive il numero della  targa  di  immatricolazione  di  un  veicolo
locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti  di  merci  su
strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico
nazionale in conformita' all'articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009. 
  6. Ai fini ((di  cui  all'articolo  3  bis)),  paragrafo  2,  della
direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  18
gennaio  2006,  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  la  Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale   e
l'autotrasporto del Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  e'
individuata quale punto di contatto nazionale. 
  7. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del  Ministro  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 84 del citato decreto  legislativo
          n. 285 del 1992,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art.  84  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
          effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
          a locazione senza conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario, per le  esigenze  di  quest'ultimo,  il  veicolo
          stesso. 
              2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto  di  merci  su
          strada per conto di terzi,  l'utilizzazione  di  autocarri,
          trattori,   rimorchi   e    semirimorchi,    autotreni    e
          autoarticolati locati senza conducente, dei  quali  risulti
          locataria  un'impresa  stabilita  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea, a condizione che  i  suddetti  veicoli
          risultino   immatricolati   o   messi    in    circolazione
          conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. 
              3.   L'impresa   italiana   iscritta   all'albo   degli
          autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a
          quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n.  298,  e,  se
          del caso, al Registro elettronico nazionale  delle  imprese
          che esercitano la professione di trasportatore su strada di
          cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n.  1071/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,
          puo'   utilizzare   autocarri,   trattori,    rimorchi    e
          semirimorchi, autotreni  ed  autoarticolati,  acquisiti  in
          disponibilita'  mediante  contratto  di  locazione   e   di
          proprieta' di impresa  avente  sede  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di
          cose per conto di terzi o  di  locazione  senza  conducente
          regolarmente abilitate. 
              3-bis. L'impresa esercente attivita'  di  trasporto  di
          viaggiatori effettuato mediante  noleggio  di  autobus  con
          conducente  sopra  i  9   posti,   iscritta   al   Registro
          elettronico nazionale e titolare  di  autorizzazione,  puo'
          utilizzare  i  veicoli  in  proprieta'  di  altra   impresa
          esercente la medesima attivita'  ed  iscritta  al  Registro
          elettronico  nazionale,  acquisendone   la   disponibilita'
          mediante contratto di locazione. 
              4.  Possono  essere  destinati  alla  locazione   senza
          conducente: 
                a)  i  veicoli  ad  uso  speciale,   la   cui   massa
          complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; 
                b) i veicoli destinati al trasporto di cose. 
              b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
          quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i
          veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli  per  il
          trasporto  promiscuo,  le  autocaravan,  le  caravan  e   i
          rimorchi desti-nati al trasporto di attrezzature turistiche
          e sportive. 
              4-bis.  L'utilizzo  in  conto   proprio   dei   veicoli
          destinati al trasporto di cose di cui al comma  4,  lettera
          b), e' ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva
          a pieno carico non superiore a 6 t. 
              4-ter L'utilizzazione di  veicoli  in  locazione  senza
          conducente di cui ai commi 2 e 3 e' consentita a condizione
          che: a) il contratto di  locazione  preveda  unicamente  la
          messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia
          abbi-nato a un contratto di servizio concluso con la stessa
          impresa  e  riguardante  il  per-sonale  di  guida   o   di
          accompagnamento; b) il veicolo locato sia esclusivamente  a
          disposizione dell'impresa che lo utilizza,  per  la  durata
          del contratto  di  locazione;  c)  il  veicolo  locato  sia
          guidato  dal  personale   proprio   dell'impresa   che   lo
          uti-lizza. 
              4-quater. Al fine del rispetto delle con-dizioni di cui
          al comma 4-ter e'  necessario  il  possesso,  a  bordo  del
          veicolo oggetto del contratto di locazione, della  seguente
          documentazione  in  formato  cartaceo  o  elettronico:   a)
          contratto di locazione o estratto autenticato del  medesimo
          contratto; b) qualora non sia il  conducente  a  locare  il
          veicolo, contratto di  lavoro  del  conducente  o  estratto
          autenticato del medesimo contratto. 
              4-quinquies. I documenti  di  cui  al  comma  4-quater,
          lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da
          un documento equivalente secondo le disposi-zioni vigenti. 
              5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente
          di cui al comma 4 la carta di  circolazione  e'  rilasciata
          alle imprese che esercitano l'attivita'  in  conformita'  a
          quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 19  dicembre  2001,
          n. 481. 
              6. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          con  decreto  adottato  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'interno, puo' stabilire  eventuali  ulteriori  criteri
          limitativi, nonche' le  modalita'  per  il  rilascio  della
          carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli  di  cui
          ai commi 2 e 3. 
              7. Fuori dai casi indicati dai  commi  2,  3  e  3-bis,
          chiunque adibisce a locazione senza conducente  un  veicolo
          non  destinato  a  tale  uso  e'  soggetto  alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  430  a
          euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da
          euro 42 a euro 173 se si  tratta  di  altri  veicoli.  Alle
          stesse sanzioni soggiace chiunque circola  con  un  veicolo
          adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale
          uso. 
              7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione  senza
          conducente di cui ai  commi  2  e  3  senza  rispettare  le
          condizioni di cui al comma 4-ter e' soggetto alla san-zione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  430  a
          euro 1.731. 
              8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e  7-bis  consegue
          la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
          della carta di circolazione per un periodo da  due  a  otto
          mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,  del  titolo
          VI.» 
              - Il regolamento (CE) 21/10/2009, n. 1071/2009/CE,  del
          Parlamento Europeo e del  Consiglio  che  stabilisce  norme
          comuni  sulle  condizioni  da  rispettare  per   esercitare
          l'attivita'  di  trasportatore  su  strada  e   abroga   la
          direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante  ai  fini
          del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n.
          L 300. 
              - La direttiva 18/01/2006, n. 2006/1/CE, del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  relativa  all'utilizzazione  di
          veicoli noleggiati senza conducente  per  il  trasporto  di
          merci su strada (versione codificata), e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 33. Entrata in vigore il  24
          febbraio 2006. 
              - Il decreto del Ministro per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie 14 dicembre  1987,  n.  601,  recante
          attuazione  della   direttiva   n.   84/647/CEE,   relativa
          all'utilizzazione di veicoli  noleggiati  senza  conducente
          per il trasporto di merci su strada per conto di terzi,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n.  92,
          S.O.