Art. 24-bis 
 
((Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in  materia
di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto  ferroviario,  per
            l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «Organismo di  controllo»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «Organismo»; 
  b) all'articolo 1: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il presente decreto reca la  disciplina  sanzionatoria  per  le
violazioni delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2021/782  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,  relativo  ai
diritti e agli obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto  ferroviario
(rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e
locale»; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente  decreto  non
si applicano ai servizi prestati  esclusivamente  a  fini  storici  o
turistici con esclusione  delle  sanzioni  per  l'inosservanza  degli
obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782»; 
  c) all'articolo 2, comma 1: 
  1) l'alinea e' sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini  del  presente
decreto si applicano le definizioni  previste  dal  regolamento  (UE)
2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2021,
relativo ai diritti e agli  obblighi  dei  passeggeri  nel  trasporto
ferroviario (rifusione), nonche' le seguenti:»; 
  2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) regolamento: regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  29  aprile  2021,  relativo  ai  diritti  e  agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione)»; 
  3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo  12
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
  4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
  «e)  Organismo:  organismo  nazionale  di   applicazione   di   cui
all'articolo 31 del regolamento»; 
  d) all'articolo 3, comma 1, le parole: «L'Organismo  di  controllo,
di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «L'Organismo»
ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Essa  e'  altresi'
responsabile dell'applicazione del  regolamento  (UE)  2017/2394  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   12   dicembre   2017,
relativamente  alla  materia  disciplinata   dal   regolamento   (UE)
2021/782»; 
  e) all'articolo 4: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta  le
misure  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei  diritti   dei
passeggeri. E' responsabile dell'accertamento delle violazioni  delle
disposizioni  del  regolamento  e  dell'irrogazione  delle   sanzioni
previste dal presente decreto.  Esercita  le  funzioni  di  cui  agli
articoli 6, paragrafo  4,  ultimo  comma,  18,  paragrafo  5,  e  19,
paragrafo 6, del regolamento»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo puo': 
  a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui
al regolamento, per quanto ivi previsto; 
  b) acquisire dalle imprese ferroviarie, dai gestori delle stazioni,
dai gestori delle infrastrutture, dai  venditori  di  biglietti,  dai
tour operator e da qualsiasi altro soggetto interessato  o  coinvolto
informazioni e documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni; 
  c) prescrivere la cessazione delle condotte  in  contrasto  con  il
regolamento,  disponendo,  se  del  caso,  le  misure  opportune   di
ripristino»; 
  3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Ogni  passeggero,  dopo  aver  presentato  reclamo  ai   sensi
dell'articolo 28 del regolamento, puo' presentare, entro tre mesi dal
ricevimento  della  risposta  al  predetto   reclamo   ritenuta   non
satisfattiva ovvero dalla presentazione del reclamo iniziale in  caso
di mancata risposta, un reclamo all'Organismo, anche  avvalendosi  di
strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche
stabilite con provvedimento dell'Organismo»; 
  4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. L'Organismo istruisce e valuta, anche congiuntamente, i reclami
pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione»; 
  f) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 del  presente
decreto, con riferimento all'articolo 16 della medesima legge n.  689
del 1981»; 
  2) al comma 5, dopo le parole:  «la  sicurezza»  sono  inserite  le
seguenti: «della circolazione»; 
  3) al comma 6, le parole: «interessati dalla fase  istruttoria  del
procedimento   sanzionatorio»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«interessati dal  procedimento  sanzionatorio  e  comunque  acquisiti
durante il medesimo procedimento sanzionatorio»; 
  g) l'articolo 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art.  6 (Sanzioni  in  materia  di  contratto  di  trasporto,   di
informazioni  e   biglietti,   di   responsabilita'   delle   imprese
ferroviarie  in  relazione  ai  passeggeri  e  ai  loro  bagagli,  di
sicurezza, di ritardi, perdite  di  coincidenza  e  soppressioni,  di
meccanismo per la gestione dei reclami, di qualita' del servizio e di
informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti). - 1.  In  caso
di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, da 8 a 11,
12, ad eccezione del paragrafo 7, da 14 a 17, 18,  ad  eccezione  del
paragrafo 5, 19, ad eccezione del paragrafo 7, 20, 27, 28,  paragrafi
1, 3 e 4, 29 e 30 del regolamento, l'impresa ferroviaria, il  gestore
di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator  e  il
venditore di biglietti sono soggetti al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  2. Con riferimento all'articolo 11, paragrafo 4, ultimo comma,  del
regolamento, fatto salvo quanto previsto  al  comma  3  del  presente
articolo, qualora anche  solo  temporaneamente  non  sia  disponibile
nella stazione di partenza  o  in  prossimita'  della  stessa  alcuna
modalita' di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un  servizio
ricompreso nell'ambito di  un  contratto  di  servizio  pubblico,  il
biglietto e'  rilasciato  a  bordo  treno  senza  alcun  sovrapprezzo
comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare
detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  10.000.
Ai fini della valutazione  della  violazione  si  tiene  conto  delle
esigenze delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta. Non  e'
ritenuta prossima la modalita'  di  vendita  posta  ad  una  distanza
superiore a un chilometro dalla stazione. 
  3. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilita'
di ottenere biglietti a bordo treno,  qualora  cio'  sia  limitato  o
negato per motivi di sicurezza o di  politica  antifrode  o  a  causa
dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, ne
danno motivata informazione all'Organismo  e  rendono  pubblica  tale
decisione, anche mediante pubblicazione nelle condizioni generali  di
trasporto. 
  Art. 6-bis (Sanzioni  in  materia  di  tempistica  di  risposta  ai
reclami e alle domande di rimborso e indennizzo). -  1.  In  caso  di
inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 12, paragrafo 7, 18,
paragrafo 5, 19, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento,  il
venditore di biglietti, il tour operator, l'impresa ferroviaria e  il
gestore della stazione sono soggetti al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro»; 
  h) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Sono inefficaci le clausole  derogatorie  o  restrittive  degli
obblighi nei  confronti  dei  passeggeri  che  siano  introdotte  nel
contratto di trasporto in violazione dell'articolo 7 del regolamento.
L'Organismo puo' ordinare la modifica della  clausola  derogatoria  o
restrittiva»; 
  i) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19  sono
abrogati; 
  l) l'articolo 20 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art. 20 (Sanzioni per  violazioni  degli  obblighi  a  tutela  del
diritto al  trasporto  di  persone  con  disabilita'  o  a  mobilita'
ridotta). - 1. In caso di inosservanza degli  obblighi  di  cui  agli
articoli da 21  a  26  del  regolamento,  l'impresa  ferroviaria,  il
gestore  di  infrastruttura,  il  gestore  della  stazione,  il  tour
operator e il venditore di biglietti sono soggetti  al  pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  2. Alle sanzioni di cui al comma 1 non  si  applica  l'articolo  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  Art.  20-bis (Sanzione  in  caso  di  inottemperanza  agli   ordini
disposti dall'Organismo). - 1. In caso di mancata  ottemperanza  agli
ordini di cui all'articolo 7 nonche' agli ordini di cessazione  delle
condotte lesive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),  disposti
dall'Organismo, il soggetto passivo e' tenuto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 per  ogni
giorno di ritardo nella rimozione della condotta lesiva. 
  Art.  20-ter (Sanzione  in  caso  di  omesse,  tardive,   inesatte,
incomplete o fuorvianti informazioni richieste all'Organismo). - 1. I
destinatari di una richiesta formulata, ai  sensi  dell'articolo  32,
paragrafo  2,  del  regolamento,   dall'Organismo,   che   forniscono
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete ovvero non  forniscono
le informazioni nel termine stabilito, sono soggetti al pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  alle  violazioni
del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Per  le  violazioni  delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  precedenti  alla  data  del  7
giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17
aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. L'Organismo di cui al comma 1, lettera c), numero 4),  adegua  i
propri regolamenti alle modifiche di cui al comma  1  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in  materia
e in modo da assicurare ai soggetti passivi la piena conoscenza degli
atti istruttori, il contraddittorio in  forma  scritta  e  orale,  la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni
decisorie. I regolamenti di cui al presente comma disciplinano i casi
in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria  dell'atto  di  avvio
del procedimento sanzionatorio,  possono  essere  adottate  modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dal presente articolo avvalendosi delle risorse
umane,  strumentali  e   finanziarie   disponibili   a   legislazione
vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento 2021/782/UE, del Parlamento europeo  e
          del Consiglio relativo  ai  diritti  e  agli  obblighi  dei
          passeggeri  nel  trasporto  ferroviario   (rifusione),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 17 maggio 2021, n. L 172. 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  17
          aprile 2014, n. 70, recante disciplina sanzionatoria per le
          violazioni  delle  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.
          1371/2007,  relativo  ai  diritti  e  agli   obblighi   dei
          passeggeri  nel  trasporto  ferroviario,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). -  1.  Il
          presente decreto reca la disciplina  sanzionatoria  per  le
          violazioni delle disposizioni del  regolamento  (UE)  2021/
          782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile
          2021, relativo ai diritti e agli  obblighi  dei  passeggeri
          nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato  su  tutta
          la rete sia nazionale che regionale e locale. 
              2. Le disposizioni del presente  decreto  attengono  ai
          livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  all'articolo
          117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine
          di  garantire  uniformi  livelli  di  tutela  su  tutto  il
          territorio  nazionale  dei  diritti  dei   passeggeri   del
          trasporto ferroviario indipendentemente dalla  tipologia  e
          dall'ambito territoriale in cui e' effettuato. 
              2-bis. Le sanzioni amministrative di  cui  al  presente
          decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente
          a fini storici o turistici con  esclusione  delle  sanzioni
          per l'inosservanza degli obblighi di  cui  all'articolo  14
          del regolamento (UE) 2021/782.» 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto  si   applicano   le   definizioni   previste   dal
          regolamento (UE) 2021/782  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti  e  agli
          obblighi   dei   passeggeri   nel   trasporto   ferroviario
          (rifusione), nonche' le seguenti: 
                a)  regolamento:  regolamento   (UE)   2021/782   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29  aprile  2021,
          relativo ai diritti e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel
          trasporto ferroviario (rifusione); 
                b)  Autorita':   l'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti istituita dall'articolo 37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   come   modificato
          dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27; 
                c) Ministero: Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                d) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza  delle
          ferrovie e delle infra-strutture stradali  e  autostradali,
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018,
          n. 109,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          novembre 2018, n. 130; 
                e) Organismo: organismo nazionale di applicazione  di
          cui all'articolo 31 del regolamento; 
                f)  CIRSRT:  sistema  telematico  di  informazioni  e
          prenotazioni per il trasporto ferroviario; 
                g) STI: specifiche tecniche di interoperabilita'; 
                h) Condizioni generali di  trasporto:  le  condizioni
          del vettore, sotto forma di condizioni generali  o  tariffe
          legalmente  in  vigore,  che   sono   diventate,   con   la
          conclusione del contratto, parte integrante dello stesso; 
                i)    gestore     di     stazione:     il     gestore
          dell'infrastruttura competente; 
                l) tour operator: l'organizzatore o  il  rivenditore,
          diverso da un'impresa ferroviaria, ai  sensi  dell'articolo
          2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE; 
                m) venditore di biglietti: qualsiasi  rivenditore  di
          servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti  di
          trasporto  e  venda  biglietti   per   conto   dell'impresa
          ferroviaria o per conto proprio; 
                n) contratto di trasporto: un contratto di trasporto,
          a  titolo  oneroso  o  gratuito,  concluso  tra  un'impresa
          ferroviaria o un venditore di biglietti  e  un  passeggero,
          per la fornitura di uno o piu' servizi di trasporto; 
                o) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica  o
          privata  titolare  di  una  licenza,   la   cui   attivita'
          principale consiste nella prestazione  di  servizi  per  il
          trasporto di merci  e/o  di  persone  per  ferrovia  e  che
          garantisce obbligatoriamente  la  trazione;  sono  comprese
          anche le imprese che forniscono la sola trazione; 
                p) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o
          impresa incaricati in particolare della creazione  e  della
          manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di
          essa,  quale  definita  all'articolo  3   della   direttiva
          91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei  sistemi
          di controllo e di sicurezza della infrastruttura.». 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Organismo di controllo). - 1. L'Organismo  del
          regolamento, competente per lo svolgimento  delle  funzioni
          di cui all'articolo  4  e'  individuato  nell'Autorita'  di
          regolazione dei trasporti. Essa  e'  altresi'  responsabile
          dell'applicazione  del  regolamento  (UE)   2017/2394   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,
          relativamente alla  materia  disciplinata  dal  regolamento
          (UE) 2021/782.» 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art. 4 (Funzioni dell'Organismo di  controllo).  -  1.
          L'Organismo vigila sull'osservanza del regolamento e adotta
          le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti
          dei passeggeri.  E'  responsabile  dell'accertamento  delle
          violazioni   delle   disposizioni   del    regolamento    e
          dell'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dal   presente
          decreto. Esercita le  funzioni  di  cui  agli  articoli  6,
          paragrafo 4, ultimo comma, 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo
          6, del regolamento. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo puo': 
                a) effettuare monitoraggi e indagini conoscitive  sui
          servizi di cui al regola-mento, per quanto ivi previsto; 
                b) acquisire dalle imprese ferroviarie,  dai  gestori
          delle  stazioni,  dai  gestori  delle  infrastrutture,  dai
          venditori di biglietti, dai tour operator  e  da  qualsiasi
          altro  soggetto  interessato  o  coinvolto  informazioni  e
          documentazione ed effettuare verifiche e ispezioni; 
                c)  prescrivere  la  cessazione  delle  condotte   in
          contrasto con il regolamento, di-sponendo, se del caso,  le
          misure opportune di ripristino. 
              3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento  in
          ordine all'applicazione del  regolamento  ed  all'attivita'
          espletata  con  riferimento  all'anno   solare   precedente
          nell'ambito della relazione di cui all'articolo  37,  comma
          5, primo periodo, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo
          ritenga necessario, l'Organismo di controllo puo'  avanzare
          al  Parlamento  e  al  Governo  proposte  di  modifica  del
          presente decreto, anche con riferimento alla  misura  delle
          sanzioni irrogate. 
              4. Ogni passeggero, dopo  aver  presentato  reclamo  ai
          sensi dell'articolo 28 del  regolamento,  puo'  presentare,
          entro tre mesi dal ricevimento della risposta  al  predetto
          reclamo   ritenuta   non    satisfattiva    ovvero    dalla
          presentazione del  reclamo  iniziale  in  caso  di  mancata
          risposta, un reclamo all'Organismo,  anche  avvalendosi  di
          strumenti  telematici   e   di   semplificazione,   secondo
          modalita'    tecniche    stabilite    con     provvedimento
          dell'Organismo. 
              5.    L'Organismo    istruisce    e    valuta,    anche
          congiuntamente,    i    reclami    pervenuti    ai     fini
          dell'accertamento dell'infrazione. 
              6. E' fatta salva l'applicazione delle penali  previste
          dai contratti di servizio pubblico in vigore, limitatamente
          a condotte  diverse  da  quelle  sanzionate  ai  sensi  del
          presente decreto.» 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art. 5 (Procedimento per l'accertamento e  irrogazione
          delle sanzioni). - 1. Per  l'accertamento  e  l'irrogazione
          delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie   da   parte
          dell'Organismo si  osservano,  in  quanto  compatibili  con
          quanto previsto  dal  presente  articolo,  le  disposizioni
          contenute nel capo I,  sezioni  I  e  II,  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,  fatto  salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 20  del  presente  decreto,  con  riferimento
          all'articolo 16 della  medesima  legge  n.  689  del  1981.
          L'Organismo, con proprio  regolamento,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto,
          nel  rispetto  della  legislazione  vigente   in   materia,
          disciplina   i   procedimenti    per    l'accertamento    e
          l'irrogazione delle sanzioni, in modo  da  assicurare  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio   in   forma   scritta    e    orale,    la
          verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
          funzioni decisorie. Il regolamento  disciplina  i  casi  in
          cui, con l'accordo dell'impresa destinataria  dell'atto  di
          avvio  del  procedimento  sanzionatorio,   possono   essere
          adottate modalita' procedurali semplificate di  irrogazione
          delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              2. L'Organismo, valutati gli elementi comunque  in  suo
          possesso e quelli portati a sua conoscenza da  chiunque  vi
          abbia interesse, da' avvio  al  procedimento  sanzionatorio
          mediante contestazione immediata o la  notificazione  degli
          estremi della violazione. 
              3. L'Organismo di controllo determina  l'importo  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e
          massimo  edittale  previsto   per   ogni   fattispecie   di
          violazione dal presente decreto, nel rispetto dei  principi
          di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione: 
                a) della gravita' della violazione; 
                b) della reiterazione della violazione; 
                c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o
          attenuazione delle conseguenze della violazione; 
                d) del rapporto percentuale dei passeggeri  coinvolti
          dalla violazione rispetto a quelli trasportati. 
              4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti,  per  il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti.  Con  successivo  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  dell'Organismo
          di  controllo,  adottato   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni e province autonome,  il  predetto  fondo  e'
          assegnato  a  progetti  del  predetto  Ministero,  e   alle
          regioni,  in  misura  tale  che  a  ciascuna  regione   sia
          trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante
          dal pagamento delle sanzioni,  applicate  in  relazione  ai
          servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale  e
          locale, riferibili al proprio territorio. 
              5. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza
          di violazioni ai sensi del presente articolo  che  appaiono
          suscettibili di mettere  in  pericolo  la  sicurezza  della
          circolazione  ed  il  buon   funzionamento   dell'esercizio
          ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia. 
              6.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o   i   dati
          riguardanti i soggetti passivi interessati dal procedimento
          sanzionatorio e  comunque  acquisiti  durante  il  medesimo
          procedimento  sanzionatorio  sono  tutelati   dal   segreto
          d'ufficio.» 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          n. 70 del 2014, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art. 7 (Inefficacia delle clausole contenenti  deroghe
          e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel
          contratto di trasporto). - 1. Sono inefficaci  le  clausole
          derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti  dei
          passeggeri che siano introdotte nel contratto di  trasporto
          in violazione dell'articolo 7 del regolamento.  L'Organismo
          puo' ordinare la  modifica  della  clausola  derogatoria  o
          restrittiva.»