Art. 24-ter 
 
((Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.
               Procedura di infrazione n. 2018/2273)) 
 
    
  ((1. All'articolo 48 del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al  comma  1  le
stazioni  appaltanti  possono  altresi'  ricorrere   alla   procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari,  e
di cui all'articolo 125  del  medesimo  decreto  legislativo,  per  i
settori speciali, qualora sussistano i  relativi  presupposti.  Trova
applicazione l'articolo  226,  comma  5,  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al solo
scopo di assicurare la  trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al  presente
comma  mediante  i  rispettivi  siti  internet  istituzionali.  Ferma
restando la possibilita', per gli operatori economici, di manifestare
interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione  di  cui
al periodo precedente non costituisce  ricorso  a  invito,  avviso  o
bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico  puo'
presentare un'offerta»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 48  del  decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, recante  Governance  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 luglio 2021, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31  maggio  2021,  n.  129,  Edizione  straordinaria,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione  alle
          procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici,   anche
          suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in  tutto  o  in
          parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea,  e  alle  infrastrutture  di  supporto   ad   essi
          connesse, anche se non finanziate  con  dette  risorse,  si
          applicano le disposizioni del presente  titolo,  l'articolo
          207, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Per la realizzazione degli investimenti  di  cui  al
          comma 1 le stazioni appaltanti possono  altresi'  ricorrere
          alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
          gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125
          del medesimo decreto legislativo, per i  settori  speciali,
          qualora   sussistano   i   relativi   presupposti.    Trova
          applicazione  l'articolo  226,  comma  5,  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo
          2023, n. 36. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le
          stazioni  appaltanti  danno   evidenza   dell'avvio   delle
          procedure negoziate di cui al  presente  comma  mediante  i
          rispettivi siti internet istituzionali. Ferma  restando  la
          possibilita', per gli operatori economici,  di  manifestare
          interesse   a   essere   invitati   alla   procedura,    la
          pubblicazione di cui al periodo precedente non  costituisce
          ricorso a invito, avviso o bando  di  gara  a  seguito  del
          quale  qualsiasi  operatore   economico   puo'   presentare
          un'offerta. 
              3-bis. La procedura di cui al comma 3 si  applica  alle
          universita' statali, alle istituzioni dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
          di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
          novembre 2016, n.  218,  per  tutte  le  procedure  per  la
          realizzazione degli  interventi  del  PNRR  e  del  PNC  di
          competenza del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          di importo fino a 215.000 euro. 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui al comma 1  e  nei  giudizi
          che   riguardano    le    procedure    di    progettazione,
          autorizzazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere
          finanziate in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
          e   asservimento,   nonche'    in    qualsiasi    procedura
          amministrativa che riguardi interventi finanziati in  tutto
          o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In  sede
          di pronuncia del provvedimento  cautelare  si  tiene  conto
          della coerenza della misura adottata con  la  realizzazione
          degli obiettivi e il rispetto dei tempi di  attuazione  del
          PNRR. 
              5. Per le finalita' di cui al  comma  1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui al comma 7, quarto periodo, del  presente  articolo.
          In tali casi, la conferenza di servizi di cui  all'articolo
          27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del  2016
          e' svolta dalla stazione appaltante in  forma  semplificata
          ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
          progetto, determina la dichiarazione di  pubblica  utilita'
          dell'opera  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  e  tiene
          luogo di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e  autorizzazioni
          necessari anche ai fini  della  localizzazione  dell'opera,
          della    conformita'    urbanistica     e     paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          convocazione della conferenza di servizi di cui al  secondo
          periodo e' effettuata senza il  previo  espletamento  della
          procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383. 
              5-bis. Ai fini di  cui  al  comma  5,  il  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
          stazione  appaltante  all'autorita'  competente   ai   fini
          dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  unitamente  alla  documentazione  di   cui
          all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto  legislativo
          n.  152  del  2006,  contestualmente  alla   richiesta   di
          convocazione della conferenza di  servizi.  Ai  fini  della
          presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, non  e'  richiesta  la
          documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma  1  del
          medesimo articolo 23. 
              5-ter.   Le    risultanze    della    valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso  della
          conferenza di servizi  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
          archeologico,   le   risultanze   della   valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 sono corredate  delle  eventuali
          prescrizioni  relative   alle   attivita'   di   assistenza
          archeologica in corso d'opera  da  svolgere  ai  sensi  del
          medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione  di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo  n.  50  del  2016  emerga  l'esistenza  di  un
          interesse archeologico, il soprintendente fissa il  termine
          di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
          cronoprogramma dell'intervento e, comunque,  non  oltre  la
          data prevista per  l'avvio  dei  lavori.  Le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25,  commi
          8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
          del  2016  sono  disciplinate  con  apposito  decreto   del
          Presidente del Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,
          fermo restando il procedimento disciplinato con il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
          del citato articolo 25, comma 13. 
              5-quater.  Gli  esiti  della  valutazione  di   impatto
          ambientale  sono  trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'
          competente alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
          conclusiva della conferenza comprende il  provvedimento  di
          valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto  delle
          preminenti esigenze di appaltabilita'  dell'opera  e  della
          sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
          in relazione agli interventi finanziati con le risorse  del
          PNC, dal decreto di cui al  comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio 2021,  n.  101,
          resta  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del  1990.  Le
          determinazioni di dissenso,  ivi  incluse  quelle  espresse
          dalle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi  a
          esprimere contrarieta' alla realizzazione delle  opere,  ma
          devono, tenuto conto delle circostanze del  caso  concreto,
          indicare  le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che
          rendono compatibile  l'opera,  quantificandone  altresi'  i
          relativi  costi.   Tali   prescrizioni   sono   determinate
          conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia  e
          sostenibilita' finanziaria dell'intervento  risultante  dal
          progetto presentato.  La  determinazione  conclusiva  della
          conferenza perfeziona, altresi', ad ogni  fine  urbanistico
          ed edilizio, l'intesa  tra  Stato  e  regione  o  provincia
          autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
          effetto di variante degli strumenti urbanistici  vigenti  e
          comprende  i   titoli   abilitativi   rilasciati   per   la
          realizzazione  e  l'esercizio   del   progetto,   recandone
          l'indicazione   esplicita.   La    variante    urbanistica,
          conseguente   alla    determinazione    conclusiva    della
          conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,  e
          le comunicazioni agli interessati di cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili  con   la   localizzazione   dell'opera.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
          procedimenti di localizzazione delle opere in relazione  ai
          quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
          servizi di cui all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
              5-quinquies. In  deroga  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la  verifica  del  progetto  da
          porre a base della procedura  di  affidamento  condotta  ai
          sensi dell'articolo  26,  comma  6,  del  predetto  decreto
          accerta,   altresi',   l'ottemperanza   alle   prescrizioni
          impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
          di  impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa   la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
              6.  Le   stazioni   appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento. 7-bis.
          Gli oneri di pubblicazione  e  pubblicita'  legale  di  cui
          all'articolo 216, comma 11, del codice di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali
          di  committenza  in  attuazione  di  quanto  previsto   dal
          presente articolo, possono  essere  posti  a  carico  delle
          risorse di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  presente
          decreto.»