Art. 25 
 
Modifica al decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  198.  Caso  EU
                         Pilot 10375/22/AGRI 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  alla
cessione di prodotti agricoli ed alimentari,  eseguite  da  fornitori
che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano
stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando  l'acquirente
e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori
e degli acquirenti.»; 
    b) all'articolo 4, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c)  l'annullamento  da  parte  dell'acquirente  di  ordini  di
prodotti agricoli e alimentari deperibili con un  preavviso  talmente
breve da far ragionevolmente presumere che  il  fornitore  non  possa
trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un  preavviso
inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. ((Con
regolamento   del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuati  i  casi  particolari,  nonche'  i
settori nei quali le  parti  di  un  contratto  di  cessione  possono
stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni»)); 
    c) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente: 
      «1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti
stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente  dal  luogo  di
stabilimento del soggetto sospettato  di  aver  attuato  una  pratica
commerciale vietata, oppure all'Autorita' di  contrasto  dello  Stato
membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una
pratica commerciale vietata. Le  denunce  possono  essere  presentate
altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri  o
Paesi  terzi  quando  l'acquirente  e'   stabilito   nel   territorio
nazionale.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n. 198, recante attuazione  della  direttiva
          (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          17 aprile 2019, in materia di pratiche  commerciali  sleali
          nei  rapporti  tra  imprese  nella   filiera   agricola   e
          alimentare nonche' dell'articolo 7 della  legge  22  aprile
          2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti
          agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 2021,  n.  285,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Oggetto e ambito di  applicazione).  -  1.  Il
          presente decreto reca disposizioni per la disciplina  delle
          relazioni commerciali e per  il  contrasto  delle  pratiche
          commerciali  sleali  nelle  relazioni  tra   acquirenti   e
          fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo  le
          pratiche  commerciali  vietate  in  quanto   contrarie   ai
          principi  di  buona   fede   e   correttezza   ed   imposte
          unilateralmente da  un  contraente  alla  sua  controparte,
          razionalizzando e rafforzando il quadro  giuridico  vigente
          nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli
          operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle
          suddette pratiche. 
              2. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari,  eseguite
          da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o
          da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in
          Paesi terzi quando l'acquirente  e'  stabilito  in  Italia,
          indipendentemente  dal  fatturato  dei  fornitori  e  degli
          acquirenti. 
              3. Il presente decreto non si applica ai  contratti  di
          cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 
              4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e  7  del
          presente   decreto   costituiscono   norme   imperative   e
          prevalgono sulle eventuali discipline di settore  con  esse
          contrastanti,  qualunque  sia  la  legge   applicabile   al
          contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E'
          nulla  qualunque  pattuizione   o   clausola   contrattuale
          contraria alle predette  disposizioni.  La  nullita'  della
          clausola non comporta la nullita' del contratto.» 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          n. 198 del 2021,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Pratiche commerciali  sleali  vietate).  -  1.
          Nelle relazioni commerciali tra  operatori  economici,  ivi
          compresi i contratti di cessione, sono vietate le  seguenti
          pratiche commerciali sleali: 
                a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su
          base periodica: 
                  1)  il  versamento  del  corrispettivo,  da   parte
          dell'acquirente   di   prodotti   agricoli   e   alimentari
          deperibili,  dopo  oltre  trenta  giorni  dal  termine  del
          periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
          effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
          mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui  e'
          stabilito l'importo da  corrispondere  per  il  periodo  di
          consegna in questione, a seconda di quale  delle  due  date
          sia successiva; 
                  2)  il  versamento  del  corrispettivo,  da   parte
          dell'acquirente  di  prodotti  agricoli  e  alimentari  non
          deperibili, dopo oltre  sessanta  giorni  dal  termine  del
          periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state
          effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un
          mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data  in  cui
          e' stabilito l'importo da corrispondere per il  periodo  di
          consegna in questione, a seconda di quale  delle  due  date
          sia successiva; 
                b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su
          base non periodica: 
                  1)  il  versamento  del  corrispettivo,  da   parte
          dell'acquirente   di   prodotti   agricoli   e   alimentari
          deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna
          oppure dopo oltre  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  e'
          stabilito l'importo da corrispondere, a  seconda  di  quale
          delle due date sia successiva; 
                  2)  il  versamento  del  corrispettivo,  da   parte
          dell'acquirente  di  prodotti  agricoli  e  alimentari  non
          deperibili,  dopo  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di
          consegna oppure dopo oltre sessanta giorni  dalla  data  in
          cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a  seconda  di
          quale delle due date sia successiva; 
              c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di
          prodotti agricoli e alimentari deperibili con un  preavviso
          talmente breve da  far  ragionevolmente  presumere  che  il
          fornitore non possa trovare destinazioni alternative per  i
          propri prodotti; un preavviso  inferiore  a  trenta  giorni
          deve essere sempre considerato breve. Con  regolamento  del
          Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
          delle foreste, da  adottare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta
          giorni dalla data di entrata  in  vi-gore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono individuati  i  casi
          particolari, nonche' i settori nei quali  le  parti  di  un
          contratto  di  cessione  possono   stabilire   termini   di
          preavviso inferiori a trenta giorni; 
                d) la modifica unilaterale, da parte  dell'acquirente
          o del  fornitore,  delle  condizioni  di  un  contratto  di
          cessione di prodotti agricoli e  alimentari  relative  alla
          frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume  della
          fornitura o della consegna  dei  prodotti,  alle  norme  di
          qualita', ai  termini  di  pagamento  o  ai  prezzi  oppure
          relative alla prestazione  di  servizi  accessori  rispetto
          alla cessione dei prodotti; 
                e)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente, di pagamenti che non  sono  connessi  alla
          vendita dei prodotti agricoli e alimentari; 
                f)  l'inserimento,  da  parte   dell'acquirente,   di
          clausole contrattuali che obbligano il  fornitore  a  farsi
          carico dei costi per il  deterioramento  o  la  perdita  di
          prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso  i
          locali dell'acquirente o comunque dopo  che  tali  prodotti
          siano  stati  consegnati,  purche'  tale  deterioramento  o
          perdita non siano stati causati da negligenza o  colpa  del
          fornitore; 
                g)  il  rifiuto,  da  parte  dell'acquirente  o   del
          fornitore, di confermare per iscritto le condizioni  di  un
          contratto di cessione in essere tra  l'acquirente  medesimo
          ed il fornitore per il quale quest'ultimo  abbia  richiesto
          una conferma scritta, salvo che il  contratto  di  cessione
          riguardi prodotti che devono essere consegnati da un  socio
          alla  propria  organizzazione  di  produttori  o   ad   una
          cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o
          la disciplina interna di tali enti contengano  disposizioni
          aventi effetti analoghi alle disposizioni di  un  contratto
          di cessione di cui al presente decreto; 
                h)  l'acquisizione,  l'utilizzo  o  la   divulgazione
          illecita, da parte dell'acquirente o da parte  di  soggetti
          facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo
          d'acquisto  dell'acquirente,  di  segreti  commerciali  del
          fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018,
          n. 63 di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/943  del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8  giugno  2016,  o
          qualsiasi  altra  informazione  commerciale  sensibile  del
          fornitore; 
                i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto,
          da parte dell'acquirente,  di  ritorsioni  commerciali  nei
          confronti del  fornitore  quando  quest'ultimo  esercita  i
          diritti contrattuali e legali di cui  gode,  anche  qualora
          consistano   nella   presentazione    di    una    denuncia
          all'Autorita' di contrasto, come individuata ai  sensi  del
          presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito
          di un'indagine; 
                j)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente, del risarcimento del costo  sostenuto  per
          esaminare i reclami dei clienti relativi alla  vendita  dei
          prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze  o
          colpe da parte di quest'ultimo. 
              2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi
          dei rimedi previsti in caso di  ritardo  nei  pagamenti  ai
          sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  in
          caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al
          comma 1, lettere a) e b),  sono  dovuti  al  creditore  gli
          interessi legali di mora che decorrono automaticamente  dal
          giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi
          il  saggio  degli  interessi  e'  maggiorato  di  ulteriori
          quattro  punti  percentuali  ed  e'  inderogabile.  Per   i
          contratti di cui al comma 1, lettere a) e  b),  in  cui  il
          debitore  e'  una  pubblica  amministrazione  del   settore
          scolastico e sanitario,  e'  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo  n.  231
          del 2002. 
              3. Il divieto di cui al comma 1,  lettera  a),  non  si
          applica ai pagamenti: 
                a) effettuati da un acquirente a un fornitore  quando
          tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi  di
          distribuzione  di  prodotti  ortofrutticoli  e   di   latte
          destinati  alle  scuole  ai  sensi  dell'articolo  23   del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                b)  effettuati  da  enti  pubblici   che   forniscono
          assistenza sanitaria; 
                c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori
          di uve  o  mosto  per  la  produzione  di  vino  e  i  loro
          acquirenti diretti, alle seguenti condizioni: 
                  1) che  i  termini  di  pagamento  specifici  delle
          operazioni di  vendita  siano  inclusi  in  contratti  tipo
          vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento  (UE)
          n. 1308/2013 prima del 1°(gradi)  gennaio  2019  e  la  cui
          applicazione sia stata rinnovata a decorrere da  tale  data
          senza modificare sostanzialmente i termini di  pagamento  a
          danno dei fornitori di uve o mosto; 
                  2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve
          o mosto per la produzione  di  vino  e  i  loro  acquirenti
          diretti siano pluriennali o lo diventino. 
              4.  Sono   inoltre   vietate   le   seguenti   pratiche
          commerciali, salvo che  esse  siano  state  precedentemente
          concordate da fornitore  e  acquirente,  nel  contratto  di
          cessione, nell'accordo quadro ovvero in  un  altro  accordo
          successivo, in termini chiari ed univoci: 
                a)  la  restituzione,  da  parte  dell'acquirente  al
          fornitore,  di  prodotti  agricoli  e  alimentari   rimasti
          invenduti, senza corrispondere  alcun  pagamento  per  tali
          prodotti invenduti o per il loro smaltimento; 
                b)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente,  di  un  pagamento  come  condizione   per
          l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino
          dei suoi prodotti,  o  per  la  messa  in  commercio  degli
          stessi; 
                c)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte,  del
          costo degli sconti  sui  prodotti  venduti  dall'acquirente
          come parte di una promozione, a  meno  che,  prima  di  una
          promozione   avviata   dall'acquirente,   quest'ultimo   ne
          specifichi il periodo e indichi la quantita'  prevista  dei
          prodotti  agricoli  e  alimentari  da  ordinare  a   prezzo
          scontato; 
                d)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente,  di   farsi   carico   dei   costi   della
          pubblicita',  effettuata  dall'acquirente,   dei   prodotti
          agricoli e alimentari; 
                e)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing
          dei   prodotti    agricoli    e    alimentari    effettuata
          dall'acquirente; 
                f)   la   richiesta   al    fornitore,    da    parte
          dell'acquirente, di farsi carico dei  costi  del  personale
          incaricato di organizzare gli spazi destinati alla  vendita
          dei prodotti del fornitore. 
              5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi  di
          cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli  fornisce
          al fornitore, ove richiesto, una  stima  per  iscritto  dei
          pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei
          casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f)  del
          comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei  costi
          per il fornitore e i criteri alla base di tale stima. 
              5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al
          comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si
          applica  altresi'   ai   seguenti   prodotti   agricoli   e
          alimentari: 
                a) preconfezionati che riportano una data di scadenza
          o un  termine  minimo  di  conservazione  non  superiore  a
          sessanta giorni; 
                b) sfusi, anche se posti in  involucro  protettivo  o
          refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare
          la durabilita' degli stessi  per  un  periodo  superiore  a
          sessanta giorni; 
                c) prodotti a base di carne che presentino una tra le
          seguenti caratteristiche fisico-chimiche:  aw  superiore  a
          0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure
          pH uguale o superiore a 4,5; 
                d) tutti i tipi di latte.» 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          n. 198 del 2021,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 9 (Denunce all'Autorita' di contrasto). -  1.  Le
          denunce possono essere presentate  all'ICQRF  dai  soggetti
          stabiliti nel territorio nazionale,  indipendentemente  dal
          luogo di  stabilimento  del  soggetto  sospettato  di  aver
          attuato   una   pratica   commerciale    vietata,    oppure
          all'Autorita' di contrasto dello Stato  membro  in  cui  e'
          stabilito  il  soggetto  sospettato  di  aver  attuato  una
          pratica commerciale  vietata.  Le  denunce  possono  essere
          presentate  altresi'  all'ICQRF  da  parte   di   fornitori
          stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente
          e' stabilito nel territorio nazionale. 
              2.  Le   organizzazioni   di   produttori,   le   altre
          organizzazioni  di  fornitori,  le  associazioni  di   tali
          organizzazioni nonche' le associazioni di parte  acquirente
          possono presentare denunce su richiesta di uno o  piu'  dei
          loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o piu'  dei
          soci delle rispettive  organizzazioni  ricomprese  al  loro
          interno, qualora tali membri si ritengano  vittime  di  una
          pratica commerciale vietata ai sensi del presente  decreto.
          Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo
          possono presentare denunce purche' vi abbiano un  interesse
          qualificato, a condizione che  dette  organizzazioni  siano
          soggetti indipendenti senza scopo di lucro. 
              3. Qualora il denunciante lo richieda,  l'ICQRF  adotta
          le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identita'
          del denunciante ovvero del soggetto che  assuma  di  essere
          stato leso dalla  pratica  commerciale  sleale  denunciata,
          nonche'  per   tutelare   adeguatamente   qualunque   altra
          informazione la cui divulgazione, secondo  il  denunciante,
          sarebbe  lesiva  degli  interessi  del  denunciante  o  del
          soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per
          le quali chiede un trattamento riservato. 
              4.  L'ICQRF  che  riceve   la   denuncia   informa   il
          denunciante, entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. 
              5.  L'ICQRF,  se  ritiene  che  non  vi  siano  ragioni
          sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa  il
          denunciante  dei   motivi   della   sua   decisione   entro
          centottanta giorni dal ricevimento della denuncia. 
              6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti
          per agire  a  seguito  della  denuncia,  avvia  e  conclude
          un'indagine  a  carico  del   soggetto   denunciato   entro
          centottanta  giorni   dal   ricevimento   della   denuncia,
          procedendo  ad  effettuare  la   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo
          restando il potere  dell'ICQRF  di  svolgere  d'ufficio  le
          attivita' di cui al presente  articolo,  nei  contratti  di
          cessione le parti contraenti possono ricorrere a  procedure
          di mediazione ai sensi  del  decreto  legislativo  4  marzo
          2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie
          derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito
          il tentativo di mediazione  o  di  risoluzione  alternativa
          delle controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare
          denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando  il
          potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui
          all'articolo 8.»