Art. 25 Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»; b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. ((Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni»)); c) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio nazionale.».
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. 3. Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E' nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.» - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate). - 1. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali: a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica: 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva; 2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non puo' essere superiore a un mese, oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva; b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica: 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva; 2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui e' stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva; c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i casi particolari, nonche' i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni; d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualita', ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti; e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari; f) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purche' tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore; g) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia socio e sempreche' lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione di cui al presente decreto; h) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, o qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore; i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorita' di contrasto, come individuata ai sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell'ambito di un'indagine; j) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benche' non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo. 2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore e' una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002. 3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai pagamenti: a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; c) nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni: 1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 1°(gradi) gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto; 2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino. 4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci: a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento; b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi; c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantita' prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato; d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicita', effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari; e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente; f) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore. 5. Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima. 5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte.» - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 9 (Denunce all'Autorita' di contrasto). - 1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio nazionale. 2. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonche' le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o piu' dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o piu' dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purche' vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro. 3. Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identita' del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonche' per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato. 4. L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. 5. L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia. 6. L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui all'articolo 8.»