Art. 25-bis ((Attuazione della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)) ((1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j), e' inserita la seguente: «j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che e' riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che e' poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, e' un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione»; b) all'articolo 8, comma 7, le parole: «ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare» sono sostituite dalle seguenti: «ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare»; c) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole: «I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua» sono sostituite dalle seguenti: «I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua». 2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 23 ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di cui ai medesimi commi, giacenti presso i produttori e i depositi fiscali alla predetta data del 23 ottobre 2023, non possono essere ceduti dai produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli stessi prodotti non possono essere ceduti dai depositi fiscali ai rivenditori oltre il 1° marzo 2024 e questi ultimi possono effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte»)).
Riferimenti normativi - La Direttiva delegata della Commissione europea 2022/2100/UE che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato, e' pubblicata nella G.U.U.E. 3 novembre 2022, n. L 283. - Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante il recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito; c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette; e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no; f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale; g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che puo' essere consumato per via nasale; i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo; j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di nuova generazione che e' riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che e' poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, e' un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione; l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE; n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio; o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco che puo' essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua e' considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da arrotolare; p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: 1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; 2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che puo' essere consumato mediante un processo di combustione; r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso; s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze; t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti; u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina; z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo; aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del tabacco; bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e' aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto ovvero odore e gusto; dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile prima o durante il consumo del prodotto del tabacco; ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacita' dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi; ff) tossicita': il grado di nocivita' di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o esposizione ripetuti o continui; gg) mutamento sostanziale della situazione: un aumento minimo del 10 per cento del volume delle vendite per una data categoria di prodotti in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 6, comma 7, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria di prodotto, registrato sulla base dell'indagine speciale Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di diffusione; in ogni caso, si considera che non vi e' un mutamento sostanziale della situazione se il volume delle vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell'Unione europea; hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato; ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude o di una busta autoportante; mm) avvertenza relativa alla salute: un'avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione, secondo quanto previsto dal presente decreto; nn) avvertenza combinata relativa alla salute: un'avvertenza relativa alla salute composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto dal presente decreto; oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro: 1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attivita' in quello Stato membro; 2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attivita', comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro; pp) consumatore: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attivita' commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; qq) sistema di verifica dell'eta': un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'eta' del consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle norme nazionali; rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; ss) importazione di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo al momento dell'entrata nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione; uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica.» - Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 6 del 2016, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 8 (Regolamentazione degli ingredienti). - 1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 2. E' consentito l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, quale lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, salvo che tali additivi diano luogo a un prodotto con aroma caratterizzante ed accrescano in misura significativa e quantificabile la capacita' di indurre dipendenza, la tossicita' del prodotto del tabacco o le sue proprieta' CMR secondo quanto individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 3. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti i seguenti additivi: a) le vitamine o gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute; b) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalita'; c) gli additivi con proprieta' coloranti delle emissioni; d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina; e) gli additivi che hanno proprieta' CMR sotto forma incombusta. 4. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensita' di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina. 5. Le disposizioni e le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano, ove compatibili, ai prodotti del tabacco. 6. E' vietata, sulla base di dati scientifici, l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi ritenuti, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, tali da accrescere l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, o le sue proprieta' CMR, al momento del consumo in misura significativa o quantificabile. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare, salvo che, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, si disponga l'applicazione dei divieti per una particolare categoria di prodotto, qualora sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione. 8. Per valutare se un prodotto del tabacco ha un aroma caratterizzante, se vengono impiegati additivi o aromi vietati e se un prodotto del tabacco contiene additivi in quantitativi tali da accrescere in misura significativa e quantificabile l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco interessato o le sue proprieta' CMR, e' stabilita, con decreto di cui all'articolo 30, una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020 nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione e' pari o superiore al 3 per cento in una particolare categoria di prodotto. 10. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze notificano alla Commissione europea le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6.» - Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 6 del 2016, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 12 (Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua).- 1. I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua hanno l'obbligo di recare l'avvertenza generale prevista all'articolo 10, comma 1. Tale avvertenza generale comprende il riferimento al servizio di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b). Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano anche una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1. 2. I prodotti del tabacco di cui al comma 1 sono esentati dall'obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all'articolo 10, comma 2 e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all'articolo 11. 3. L'avvertenza generale di cui al comma 1 figura sulla superficie piu' visibile e copre il 30% (percento) della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. L'avvertenza testuale di cui al comma 1 figura sulla successiva superficie piu' visibile e copre il 40%(percento) della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Per le confezioni unitarie con chiusura incernierata la successiva superficie piu' visibile e' quella che appare quando la confezione e' aperta. 4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1 figurano su una superficie che supera 150 cm², l'avvertenza copre una superficie di 45 cm². 5. Le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1 rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute e' parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3 mm e massimo di 4 mm. Tale bordo figura esternamente alla superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla salute.» - Il testo dell'articolo 39-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 39 (Oggetto dell'imposizione). - 1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono: a) i sigari e sigaretti; b) le sigarette; c) il tabacco da fumo: 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 2) gli altri tabacchi da fumo; d) il tabacco da fiuto; e) il tabacco da masticare; e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati senza processo di combustione. 2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti: a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali: 1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale; 2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri; b) sono considerati sigarette: 1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma; 2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette; c) sono considerati tabacchi da fumo: 1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati «cascami di tabacco» i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco; d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato; e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato; e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. 3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri. 4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3. 5.»