Art. 25-bis 
 
((Attuazione  della   direttiva   delegata   (UE)   2022/2100   della
Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la  revoca
     di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)) 
 
    
  ((1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, dopo la  lettera  j),  e'  inserita  la
seguente: 
  «j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del tabacco di
nuova  generazione  che  e'  riscaldato  per  produrre   un'emissione
contenente nicotina e altre sostanze chimiche,  che  e'  poi  inalata
dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, e'  un  prodotto
del tabacco non da  fumo,  in  quanto  consumato  senza  processo  di
combustione»; 
  b) all'articolo 8, comma 7, le parole:  «ai  prodotti  del  tabacco
diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal
prodotto del tabacco riscaldato e dal tabacco da arrotolare»; 
  c) all'articolo 12: 
  1) al comma 1, le parole: «I prodotti del tabacco da  fumo  diversi
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per  pipa  ad
acqua» sono sostituite dalle seguenti: «I  prodotti  del  tabacco  da
fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato  da
fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua»; 
  2) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Etichettatura  dei
prodotti del tabacco da fumo diversi dalle  sigarette,  dai  prodotti
del tabacco riscaldato da fumo,  dal  tabacco  da  arrotolare  e  dal
tabacco per pipa ad acqua». 
  2. All'articolo 39-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera e-bis) e'  sostituita
dalla seguente: 
  «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i
prodotti del tabacco riscaldato non da fumo che sono consumati  senza
processo di combustione». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in  vigore  il  23
ottobre 2023. I prodotti del tabacco riscaldato di  cui  ai  medesimi
commi, giacenti  presso  i  produttori  e  i  depositi  fiscali  alla
predetta data del 23 ottobre 2023,  non  possono  essere  ceduti  dai
produttori ai depositi fiscali oltre il 31 dicembre 2023. Gli  stessi
prodotti  non  possono  essere  ceduti  dai   depositi   fiscali   ai
rivenditori  oltre  il  1°  marzo  2024  e  questi   ultimi   possono
effettuarne la vendita fino ad esaurimento delle scorte»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  Direttiva  delegata  della  Commissione  europea
          2022/2100/UE  che  modifica  la  direttiva  2014/40/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la
          revoca di talune  esenzioni  per  i  prodotti  del  tabacco
          riscaldato, e' pubblicata nella G.U.U.E. 3  novembre  2022,
          n. L 283. 
              - Il testo dell'art.  2,  del  decreto  legislativo  12
          gennaio 2016, n. 6, recante il recepimento della  direttiva
          2014/40/UE   sul    ravvicinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
          che  abroga  la  direttiva  2001/37/CE,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini ed agli effetti  delle
          disposizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
                b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o
          non lavorate della pianta di tabacco, compreso  il  tabacco
          espanso e ricostituito; 
                c) tabacco  da  pipa:  il  tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di combustione  e  destinato
          esclusivamente a essere utilizzato in una pipa; 
                d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo'  essere
          utilizzato  dai   consumatori   o   dalle   rivendite   per
          confezionare le sigarette; 
                e) prodotti  del  tabacco:  i  prodotti  che  possono
          essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente,  da
          tabacco, geneticamente modificato o no; 
                f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto  del
          tabacco che non comporta un processo di combustione,  quale
          il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e  il  tabacco
          per uso orale; 
                g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco  non
          da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato; 
                h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco  non  da
          fumo che puo' essere consumato per via nasale; 
                i) prodotti  del  tabacco  per  uso  orale:  tutti  i
          prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione
          di  quelli  destinati  a  essere   inalati   o   masticati,
          costituiti totalmente  o  parzialmente  da  tabacco,  sotto
          forma  di  polvere,  di  particelle  fini  o  di  qualsiasi
          combinazione di tali forme, specialmente quelle  presentate
          in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi; 
                j) tabacco da fumo: i prodotti  del  tabacco  diversi
          dai prodotti del tabacco non da fumo; 
              j-bis) prodotto del tabacco riscaldato: un prodotto del
          tabacco di nuova generazione che e' riscaldato per produrre
          un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche,
          che e' poi inalata dall'utilizzatore  e  che,  per  le  sue
          caratteristiche, e' un prodotto del tabacco non da fumo, in
          quanto consumato senza processo di combustione; 
                l) sigaretta: un rotolo di tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di  combustione  come  anche
          definito  all'articolo  3,  paragrafo  1,  della  direttiva
          2011/64/UE; 
                m) sigaro: un  rotolo  di  tabacco  che  puo'  essere
          consumato mediante un processo di  combustione  come  anche
          definito  all'articolo  4,  paragrafo  1,  della  direttiva
          2011/64/UE; 
                n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo,  come  anche
          definito  all'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva
          2007/74/CE del Consiglio; 
                o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco
          che puo' essere consumato mediante una pipa  ad  acqua.  Ai
          fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua  e'
          considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto
          puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua  che  come
          tabacco  da   arrotolare,   e'   considerato   tabacco   da
          arrotolare; 
                p) prodotto del  tabacco  di  nuova  generazione:  un
          prodotto  del  tabacco  che  soddisfa   congiuntamente   le
          seguenti condizioni: 
                  1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette,
          tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad
          acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco  da
          fiuto o tabacco per uso orale; 
                  2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014; 
                q) prodotto da fumo a base di  erbe:  un  prodotto  a
          base di piante, erbe o frutta che non  contiene  tabacco  e
          che  puo'  essere  consumato  mediante   un   processo   di
          combustione; 
                r) sigaretta elettronica:  un  prodotto  utilizzabile
          per il consumo di vapore  contenente  nicotina  tramite  un
          bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto,  compresi
          una cartuccia, un  serbatoio  e  il  dispositivo  privo  di
          cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono
          essere usa e getta o ricaricabili mediante  un  contenitore
          di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce
          monouso; 
                s) contenitore di liquido di  ricarica:  flacone  che
          contiene un liquido contenente  nicotina  utilizzabile  per
          ricaricare   una   sigaretta   elettronica,    anche    ove
          vaporizzabile solo a  seguito  di  miscelazione  con  altre
          sostanze; 
                t) ingrediente: il tabacco, un additivo  e  qualunque
          sostanza o elemento presente  in  un  prodotto  finito  del
          tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina,  filtro,
          inchiostro, capsule e agenti collanti; 
                u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici; 
                v) catrame: il condensato di fumo  grezzo  anidro  ed
          esente da nicotina; 
                z)  emissioni:  le  sostanze  rilasciate  quando   un
          tabacco o un prodotto  correlato  e'  utilizzato  nel  modo
          previsto, ad esempio le sostanze presenti  nel  fumo  o  le
          sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del  tabacco
          non da fumo; 
                aa) livello massimo o livello massimo  di  emissioni:
          la quantita' o l'emissione massima, anche pari a  zero,  di
          una sostanza, misurata in milligrammi, in un  prodotto  del
          tabacco; 
                bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e'
          aggiunta a un  prodotto  del  tabacco,  in  una  confezione
          unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno; 
                cc) aroma: un additivo che conferisce odore  o  gusto
          ovvero odore e gusto; 
                dd)  aroma  caratterizzante:  un  odore  o  un  gusto
          chiaramente  distinguibile,  diverso  da  uno  di  tabacco,
          dovuto a un additivo o una combinazione  di  additivi,  ivi
          compresi, ma non soltanto, frutta,  spezie,  erbe,  alcool,
          caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile  prima  o
          durante il consumo del prodotto del tabacco; 
                ee) capacita' di indurre  dipendenza:  il  potenziale
          farmacologico  di  una  sostanza  di  indurre   dipendenza,
          condizione che incide  sulla  capacita'  dell'individuo  di
          controllare il proprio comportamento, di norma  tramite  un
          meccanismo di gratificazione o una  riduzione  dei  sintomi
          astinenziali, o entrambi; 
                ff) tossicita': il grado di nocivita' di una sostanza
          per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che  si
          manifestano  nel  tempo,  di  solito  mediante  consumo   o
          esposizione ripetuti o continui; 
                gg)  mutamento  sostanziale  della   situazione:   un
          aumento minimo del 10 per cento del  volume  delle  vendite
          per una data categoria di prodotti in almeno  cinque  Stati
          membri,  registrato  sulla  base  dei  dati  delle  vendite
          trasmessi a norma  dell'articolo  6,  comma  7,  oppure  un
          aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione
          dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai  25
          anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria
          di prodotto, registrato sulla base  dell'indagine  speciale
          Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di  analoghi  studi  di
          diffusione; in ogni caso, si considera che  non  vi  e'  un
          mutamento sostanziale della situazione se il  volume  delle
          vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera
          il 2,5 per cento  delle  vendite  totali  di  prodotti  del
          tabacco a livello dell'Unione europea; 
                hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il
          quale i prodotti del tabacco o i  prodotti  correlati  sono
          immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria
          o  un  insieme  di   confezioni   unitarie;   gli   incarti
          trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno; 
                ii) confezione unitaria: la piu'  piccola  confezione
          singola di  un  prodotto  del  tabacco  o  di  un  prodotto
          correlato immesso sul mercato; 
                ll)  busta:  confezione  unitaria   di   tabacco   da
          arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con
          una aletta che lo chiude o di una busta autoportante; 
                mm) avvertenza relativa  alla  salute:  un'avvertenza
          relativa  agli  effetti  nocivi  sulla  salute  umana   del
          prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo  consumo,
          tra cui le avvertenze  testuali,  le  avvertenze  combinate
          relative alla salute, le avvertenze generali e  i  messaggi
          di  informazione,  secondo  quanto  previsto  dal  presente
          decreto; 
                nn)  avvertenza  combinata  relativa   alla   salute:
          un'avvertenza   relativa   alla    salute    composta    da
          un'avvertenza testuale  combinata  a  una  fotografia  o  a
          un'illustrazione corrispondente,  secondo  quanto  previsto
          dal presente decreto; 
                oo) vendite a distanza  transfrontaliere:  vendite  a
          distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine
          del prodotto a una rivendita, il consumatore  si  trova  in
          uno Stato membro diverso dallo Stato  membro  o  dal  paese
          terzo di stabilimento di tale rivendita. Una  rivendita  si
          considera stabilita in uno Stato membro: 
                  1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha
          la propria sede di attivita' in quello Stato membro; 
                  2) se, negli altri casi, la rivendita  ha  la  sede
          legale, l'amministrazione centrale o la sede di  attivita',
          comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello
          Stato membro; 
                pp) consumatore: una persona fisica  che  agisce  per
          scopi  estranei   alla   propria   attivita'   commerciale,
          imprenditoriale, artigianale o professionale; 
                qq)  sistema  di  verifica  dell'eta':   un   sistema
          informatico  che  conferma  inequivocabilmente  l'eta'  del
          consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle
          norme nazionali; 
                rr) fabbricante: una persona fisica o  giuridica  che
          fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
          lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 
                ss)  importazione  di  prodotti  del  tabacco  o   di
          prodotti  correlati:  l'entrata  di   tali   prodotti   nel
          territorio dell'Unione, a  meno  che  tali  prodotti  siano
          soggetti ad una  procedura  doganale  sospensiva  o  ad  un
          regime  doganale   sospensivo   al   momento   dell'entrata
          nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali  prodotti  da  una
          procedura  doganale  sospensiva  o   un   regime   doganale
          sospensivo; 
                tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti
          correlati: il proprietario o il  titolare  del  diritto  di
          disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti  correlati
          introdotti nel territorio dell'Unione; 
                uu) immissione  sul  mercato:  il  fatto  di  mettere
          prodotti,   indipendentemente    dal    loro    luogo    di
          fabbricazione, a disposizione dei consumatori  dell'Unione,
          dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  anche  mediante
          vendita  a  distanza;  nel  caso  di  vendite  a   distanza
          transfrontaliere il prodotto  e'  considerato  immesso  sul
          mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore; 
                vv) rivendita: qualsiasi punto vendita  nel  quale  i
          prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una
          persona fisica.» 
              - Il testo dell'art. 8, del citato decreto  legislativo
          n. 6 del 2016, come modificato dalla presente legge,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8 (Regolamentazione degli ingredienti). -  1.  E'
          vietata l'immissione sul mercato dei prodotti  del  tabacco
          con  un  aroma  caratterizzante  individuato  con   decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 
              2. E' consentito l'impiego  degli  additivi  essenziali
          alla  lavorazione  dei  prodotti  del  tabacco,  quale   lo
          zucchero per sostituire quello perduto durante il  processo
          di cura, salvo che tali additivi diano luogo a un  prodotto
          con  aroma  caratterizzante   ed   accrescano   in   misura
          significativa e  quantificabile  la  capacita'  di  indurre
          dipendenza, la tossicita' del prodotto del tabacco o le sue
          proprieta'  CMR  secondo  quanto  individuato  con  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 
              3. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del
          tabacco contenenti i seguenti additivi: 
                a) le  vitamine  o  gli  altri  additivi  che  creano
          l'impressione che un prodotto del tabacco produca  benefici
          per la salute o comporti minori rischi per la salute; 
                b) la caffeina  o  la  taurina  o  altri  additivi  e
          composti stimolanti  che  presentano  una  connotazione  di
          energia e di vitalita'; 
                c)  gli  additivi  con  proprieta'  coloranti   delle
          emissioni; 
                d) per i prodotti del tabacco da fumo,  gli  additivi
          che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina; 
                e) gli additivi che hanno proprieta' CMR sotto  forma
          incombusta. 
              4. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del
          tabacco contenenti aromi in  qualsiasi  dei  loro  elementi
          quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o  le
          caratteristiche  tecniche  che  consentono  di   modificare
          l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco  interessati  o
          la loro intensita' di fumo.  I  filtri,  le  cartine  e  le
          capsule non devono contenere tabacco o nicotina. 
              5.  Le  disposizioni  e  le  condizioni  stabilite  dal
          regolamento   (CE)   n.   1907/2006   si   applicano,   ove
          compatibili, ai prodotti del tabacco. 
              6.  E'  vietata,  sulla  base  di   dati   scientifici,
          l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti
          additivi in quantitativi ritenuti, con decreto  emanato  ai
          sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  tali  da   accrescere
          l'effetto tossico  o  di  dipendenza  di  un  prodotto  del
          tabacco, o le sue proprieta' CMR, al momento del consumo in
          misura significativa o quantificabile. 
              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  4  non  si
          applicano ai prodotti del tabacco diversi dalle  sigarette,
          dal prodotto  del  tabacco  riscaldato  e  dal  tabacco  da
          arrotolare,  salvo  che,  con  decreto  emanato  ai   sensi
          dell'articolo 26, comma 1, si disponga  l'applicazione  dei
          divieti per una particolare categoria di prodotto,  qualora
          sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione. 
              8. Per valutare se un prodotto del tabacco ha un  aroma
          caratterizzante, se  vengono  impiegati  additivi  o  aromi
          vietati e se un prodotto del tabacco contiene  additivi  in
          quantitativi tali da accrescere in misura  significativa  e
          quantificabile  l'effetto  tossico  o  di  dipendenza   del
          prodotto del tabacco interessato o le sue  proprieta'  CMR,
          e' stabilita, con  decreto  di  cui  all'articolo  30,  una
          tariffa a carico dei fabbricanti  e  degli  importatori  di
          prodotti del tabacco. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal 20 maggio  2020  nel  caso  di  prodotti  del
          tabacco con un aroma caratterizzante il  cui  volume  delle
          vendite a livello di Unione e' pari o superiore  al  3  per
          cento in una particolare categoria di prodotto. 
              10.  Il  Ministero  della   salute   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze notificano  alla  Commissione
          europea le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  12  del   citato   decreto
          legislativo n. 6 del 2016, come modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Etichettatura dei  prodotti  del  tabacco  da
          fumo diversi dalle  sigarette,  dai  prodotti  del  tabacco
          riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco
          per pipa ad acqua).- 1. I  prodotti  del  tabacco  da  fumo
          diversi  dalle  sigarette,   dai   prodotti   del   tabacco
          riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco
          per pipa ad acqua hanno l'obbligo  di  recare  l'avvertenza
          generale prevista all'articolo 10, comma 1. Tale avvertenza
          generale  comprende   il   riferimento   al   servizio   di
          disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 11,  comma  2,
          lettera b).  Ciascuna  confezione  unitaria  e  l'eventuale
          imballaggio esterno di tali prodotti recano anche una delle
          avvertenze testuali elencate nell'allegato 1. 
              2. I prodotti del  tabacco  di  cui  al  comma  1  sono
          esentati dall'obbligo di recare  il  messaggio  informativo
          stabilito  all'articolo  10,  comma  2  e   le   avvertenze
          combinate relative alla salute stabilite all'articolo 11. 
              3. L'avvertenza generale di cui al comma 1 figura sulla
          superficie piu' visibile e copre il  30%  (percento)  della
          pertinente   superficie   della   confezione   unitaria   e
          dell'eventuale imballaggio esterno.  L'avvertenza  testuale
          di cui al comma 1 figura sulla successiva  superficie  piu'
          visibile  e  copre  il   40%(percento)   della   pertinente
          superficie  della  confezione  unitaria  e   dell'eventuale
          imballaggio  esterno.  Per  le  confezioni   unitarie   con
          chiusura  incernierata  la   successiva   superficie   piu'
          visibile e' quella  che  appare  quando  la  confezione  e'
          aperta. 
              4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al
          comma 1 figurano su una  superficie  che  supera  150  cm²,
          l'avvertenza copre una superficie di 45 cm². 
              5. Le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1
          rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 4.
          Il testo delle avvertenze relative alla salute e' parallelo
          al testo  principale  sulla  superficie  riservata  a  tali
          avvertenze.  Le  avvertenze  relative  alla   salute   sono
          contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3  mm
          e massimo di 4 mm.  Tale  bordo  figura  esternamente  alla
          superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla
          salute.» 
              -  Il   testo   dell'articolo   39-bis,   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  recante  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          novembre 1995, n. 279, S.O., come modificato dalla presente
          legge, cosi' recita: 
              «Art. 39 (Oggetto dell'imposizione). -  1.  I  tabacchi
          lavorati sono sottoposti ad accisa. Per  tabacchi  lavorati
          si intendono: 
                a) i sigari e sigaretti; 
                b) le sigarette; 
                c) il tabacco da fumo: 
                  1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
          arrotolare le sigarette; 
                  2) gli altri tabacchi da fumo; 
                d) il tabacco da fiuto; 
                e) il tabacco da masticare; 
                e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione  senza
          combustione i prodotti del tabacco riscaldato non  da  fumo
          che sono consumati senza processo di combustione. 
              2. I tabacchi lavorati di cui al  comma  1  sono  cosi'
          definiti: 
                a) sono considerati sigari o  sigaretti,  se  possono
          essere e se, tenuto conto delle  loro  proprieta'  e  delle
          normali  attese  dei   consumatori,   sono   esclusivamente
          destinati ad essere fumati tali e quali: 
                  1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna
          di tabacco naturale; 
                  2) i rotoli di tabacco riempiti di una  miscela  di
          tabacco battuto e muniti di una fascia esterna  del  colore
          tipico dei  sigari,  di  tabacco  ricostituito,  ricoprente
          interamente il prodotto, compreso  l'eventuale  filtro,  ma
          escluso il bocchino  nei  sigari  che  ne  sono  provvisti,
          aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino,  non
          inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
          circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
          non e' inferiore a 34 millimetri; 
                b) sono considerati sigarette: 
                  1) i rotoli che possono essere fumati tali e  quali
          e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera  a)
          del presente comma; 
                  2) i rotoli di tabacco  che,  previa  una  semplice
          manipolazione non industriale, sono inseriti  in  tubi  per
          sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette; 
                c) sono considerati tabacchi da fumo: 
                  1) il tabacco, anche  trinciato  o  in  altro  modo
          frazionato, filato  o  compresso  in  tavolette,  che  puo'
          essere fumato senza successiva trasformazione industriale; 
                  2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
          minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e  che  possono
          essere fumati; sono  considerati  «cascami  di  tabacco»  i
          residui delle foglie di tabacco  e  i  sottoprodotti  della
          lavorazione del tabacco o della fabbricazione  di  prodotti
          del tabacco; 
                d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
          polvere  o  in  grani  specialmente  preparato  per  essere
          fiutato, ma non fumato; 
                e)  e'  considerato  come  tabacco  da  masticare  il
          tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in  cubi
          o in tavolette, condizionato per la  vendita  al  minuto  e
          specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato; 
                e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione  senza
          combustione i prodotti del tabacco non da fumo che  possono
          essere consumati senza processo di combustione. 
              3. E' considerato tabacco trinciato a taglio  fino  per
          arrotolare le sigarette, il  tabacco  da  fumo  di  cui  ai
          numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25  per
          cento  in  peso  delle  particelle  di  tabacco  abbia  una
          lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri. 
              4. Sono considerati sigaretti i prodotti  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3. 
              5.»