Art. 26 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 ((e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:)) a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"; b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024,)) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a ((euro)) 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante ((corrispondente)) riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ((ad apportare, con propri decreti,)) le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O., cosi' recita: «Omissis 607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Omissis.»