Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12,  14,  15  e
17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023,  a  euro  88.141.617  per
l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per
l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245  per  l'anno
2031 ((e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032,  e  agli
oneri derivanti dall'articolo  5,  valutati  in  euro  3.024.000  per
l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per
l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per
l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per
l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per
l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032,  si
provvede:)) 
    a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno  2023  ed  euro  12.402.849
annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  mediante  la  riduzione  degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione
"Soccorso civile"; 
    b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024,)) mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno; 
    c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023,  a  euro  44.997.000
per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750
per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815
per l'anno 2028, a  euro  73.226.815  per  l'anno  2029,  a  ((euro))
73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per  l'anno  2031  e  a
euro  64.526.903  annui  a   decorrere   dall'anno   2032,   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.
234; 
    d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per
l'anno  2024  e  a  euro  21.286.620  per   l'anno   2025,   mediante
((corrispondente)) riduzione del fondo di cui all'articolo  1,  comma
607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ((ad
apportare,  con  propri  decreti,))  le  occorrenti   variazioni   di
bilancio. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1,  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e
le autorita'  interessate  provvedono  alle  attivita'  ivi  previste
mediante utilizzo delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  607,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2022-2024,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O., cosi' recita: 
              «Omissis 
              607.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.»