Art. 3 
 
Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di
  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati.
  Procedura di infrazione 2021/2170 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «((2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita'  competenti  di
un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori
legali o da imprese  di  revisione  contabile  abilitati  in  Italia,
nonche' relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni  in
esame  a  condizione  che  vengano  rispettati  i  requisiti  di  cui
all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2,
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 17 maggio 2006, cosi' come modificata dalla direttiva  2014/56/UE
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014.  La
trasmissione  dei  dati  personali  e'  effettuata   ai   sensi   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016.))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  33  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39,  recante  attuazione  della  direttiva
          2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni  legali  dei   conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga   la   direttiva
          84/253/CEE, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  marzo
          2010, n. 68, S.O., come modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 33 (Cooperazione internazionale). - 1. La  Consob
          e'  l'autorita'  competente  a  prestare  la   cooperazione
          internazionale  nelle  materie  disciplinate  dal  presente
          decreto, secondo le modalita' e  alle  condizioni  previste
          dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF. 
              2. La Consob e' il punto di contatto per  la  ricezione
          delle richieste di informazione  provenienti  da  autorita'
          competenti di altri Stati membri dell'Unione europea  e  di
          Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo  svolgimento
          di indagini  nel  territorio  della  Repubblica  per  conto
          dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al  controllo
          della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze,
          secondo le rispettive competenze. 
              2-bis.  La  Consob  puo'  trasmettere  alle   autorita'
          competenti di un  Paese  terzo  carte  di  lavoro  o  altri
          documenti detenuti da  revisori  legali  o  da  imprese  di
          revisione contabile abilitati in Italia, nonche'  relazioni
          su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame  a
          condizione  che  vengano  rispettati  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c)  e  d),  e
          paragrafo 2,  della  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17  maggio  2006,  cosi'  come
          modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del   16   aprile   2014.   La
          trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016. 
              3. Qualora la Consob o  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o
          siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in
          materia di revisione legale  sul  territorio  di  un  altro
          Stato membro,  notificano  tale  conclusione  all'autorita'
          competente dell'altro  Stato  membro,  fornendo  tutti  gli
          elementi informativi utili. 
              4. Qualora un'autorita' competente di  un  altro  Stato
          membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state
          svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia  di
          revisione legale  nel  territorio  italiano,  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  la  Consob,  secondo  le
          rispettive  competenze,  adottano  le  misure  opportune  e
          comunicano all'autorita' competente dell'altro Stato membro
          gli  esiti  e,  ove  possibile,  gli   eventuali   sviluppi
          intermedi significativi delle azioni intraprese. 
              5.  Qualora  il  revisore  legale  o  la  societa'   di
          revisione  legale  siano  soggetti   a   provvedimenti   di
          sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
          e, da  quanto  riportato  nel  Registro,  risultino  essere
          abilitati  ed  iscritti  presso  altri  Stati  appartenenti
          all'Unione   europea,   la   Consob    da'    comunicazione
          dell'adozione dei provvedimenti e  dei  motivi  sottostanti
          alle autorita' competenti di tali Stati.»