Art. 3 Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «((2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita' competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.))».
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 33 (Cooperazione internazionale). - 1. La Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF. 2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorita' competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorita' estera richiedente e' soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze. 2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita' competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorita' competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili. 4. Qualora un'autorita' competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorita' competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese. 5. Qualora il revisore legale o la societa' di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob da' comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorita' competenti di tali Stati.»