Art. 3-bis 
 
((Modifiche al decreto legislativo 27 maggio  2022,  n.  82,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei
   prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)) 
 
    
    
  ((1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, dopo la  lettera  ee)  e'  inserita  la
seguente: 
  «ee-bis) "ritiro:" qualsiasi  provvedimento  volto  a  impedire  la
messa a disposizione sul mercato  di  un  prodotto  nella  catena  di
fornitura»; 
  b) all'articolo 18, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20
della direttiva (UE) 2019/882 da parte  dell'autorita'  di  un  altro
Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica
senza ritardo alla Commissione e agli altri  Stati  membri  tutte  le
misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla
non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con
la misura nazionale notificata, le sue obiezioni»; 
  c) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le autorita'  di  vigilanza  di  cui  al  presente  decreto
comunicano alla Commissione, in tempo utile,  tutte  le  informazioni
necessarie per consentire alla Commissione medesima  di  redigere  la
relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del
          Consiglio sui requisiti di accessibilita'  dei  prodotti  e
          dei servizi e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019,  n.
          L 151. 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della
          direttiva  (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17   aprile   2019,   sui   requisiti   di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1°(gradi)  luglio  2022,  n.  152,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano le definizioni seguenti: 
                a) «persone con disabilita'»: coloro  che  presentano
          minorazioni  fisiche,  psichiche  o  sensoriale  ai   sensi
          dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati
          attraverso  un  processo  di  fabbricazione,   diversi   da
          alimenti, mangimi,  piante  e  animali  vivi,  prodotti  di
          origine umana e prodotti di  piante  ed  animali  collegati
          direttamente alla loro futura riproduzione; 
                c)   «servizio»:   un   servizio    quale    definito
          all'articolo  8,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
                d) «fornitore  di  servizi»:  una  persona  fisica  o
          giuridica che fornisce un servizio sul mercato  dell'Unione
          o  si  offre  di  fornire  tale  servizio  ai   consumatori
          nell'Unione; 
                e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti
          all'articolo 1, paragrafo 1, lettera  a),  della  direttiva
          2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
                f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media
          audiovisivi»: servizi trasmessi da  reti  di  comunicazione
          elettronica  utilizzati   per   individuare,   selezionare,
          ricevere informazioni sui servizi di  media  audiovisivi  e
          visualizzare  tali  servizi  e  tutte  le   caratteristiche
          correlate, quali sottotitoli per non  udenti  e  ipoudenti,
          audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione  in
          lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di  misure  per
          rendere   i   servizi   accessibili   e   includono   guide
          elettroniche ai programmi (electronic  programme  guides  -
          EPG) ai sensi dell'articolo 7 della  direttiva  2010/13/UE,
          recepita  con  l'articolo  31,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 208; 
                g)   «apparecchiature   terminali    con    capacita'
          informatiche interattive  per  consumatori  utilizzate  per
          accedere a servizi di media  audiovisivi»:  apparecchiature
          il cui scopo principale e' fornire accesso  ai  servizi  di
          media audiovisivi; 
                h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi
          di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2,
          punto 4,  della  direttiva  (UE)  2018/1972,  recepita  con
          l'articolo  2,  comma  1,   lettera   fff),   del   decreto
          legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; 
                i) «servizio di conversazione globale»:  il  servizio
          di conversazione globale  quale  definito  all'articolo  2,
          punto  35,  della  direttiva   (UE)   2018/1972,   recepita
          dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  mmm),  del   decreto
          legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; 
                l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o
          «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
          PSAP  quale  definito  all'articolo  2,  punto  36,   della
          direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo  2,  comma
          1, lettera n), del  decreto  legislativo  1°(gradi)  agosto
          2003, n. 259; 
                m) «PSAP piu' idoneo»: uno  PSAP  piu'  idoneo  quale
          definito all'articolo 2, punto  37,  della  direttiva  (UE)
          2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera  mm),
          del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; 
                n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione  di
          emergenza quale definita all'articolo 2,  punto  38,  della
          direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo  2,  comma
          1, lettera q), del  decreto  legislativo  1°(gradi)  agosto
          2003, n. 259; 
                o) «servizio di emergenza»: il servizio di  emergenza
          quale definito all'articolo 2, punto  39,  della  direttiva
          (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1,  lettera
          nnn), del decreto legislativo. 1°(gradi)  agosto  2003,  n.
          259; 
                p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione
          testuale in situazioni punto a punto o  in  conferenza  tra
          piu' punti, in cui il testo introdotto e' inviato  in  modo
          tale che la comunicazione  e'  percepita  dall'utente  come
          continua, carattere per carattere; 
                q) «messa a disposizione sul mercato»:  la  fornitura
          sul  mercato  dell'Unione,  nel   corso   di   un'attivita'
          commerciale, a titolo oneroso o gratuito,  di  un  prodotto
          destinato a essere distribuito, consumato o usato; 
                r)  «immissione  sul  mercato»:  la  prima  messa   a
          disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; 
                s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica  che
          fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
          lo commercializza apponendovi il  proprio  nome  o  marchio
          d'impresa; 
                t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o
          giuridica stabilita  nell'Unione  che  ha  ricevuto  da  un
          fabbricante un mandato scritto che la  autorizza  ad  agire
          per suo conto in relazione a determinati compiti; 
                u) «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione
          un prodotto originario di un paese terzo; 
                v) «distributore»: una  persona  fisica  o  giuridica
          nella  catena  di  fornitura,  diversa  dal  fabbricante  o
          dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione  sul
          mercato; 
                z)  «operatore   economico»:   il   fabbricante,   il
          rappresentante autorizzato, l'importatore, il  distributore
          o il fornitore di servizi; 
                aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il
          prodotto in questione o e'  destinatario  del  servizio  in
          questione per fini che non rientrano  nella  sua  attivita'
          commerciale, industriale, artigianale o professionale; 
                bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di  10
          persone e realizza un fatturato annuo oppure un  totale  di
          bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
                cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»:  la  categoria
          di imprese  che  occupano  meno  di  250  persone,  il  cui
          fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  o  il  cui
          totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro,
          ma che non comprende le microimprese; 
                dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata  quale
          definita  all'articolo  2,  punto  1,   lettera   c),   del
          regolamento (UE) n. 1025/2012; 
                ee)  «specifiche  tecniche»:  una  specifica  tecnica
          quale definita all'articolo 2, punto  4),  del  regolamento
          (UE) n. 1025/2012, recepito  con  l'articolo  1,  comma  1,
          lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un
          mezzo  per  conformarsi  ai  requisiti  di   accessibilita'
          applicabili a un prodotto o servizio; 
                ee-bis) "ritiro":  qualsiasi  provvedimento  volto  a
          impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
          nella catena di fornitura; 
                ff) «servizi bancari per consumatori»:  la  fornitura
          ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti: 
                  1)  i  contratti  di  credito   contemplati   dalla
          direttiva  2008/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, recepita con il decreto  legislativo  13  agosto
          2010, n. 141 o dalla direttiva  2014/17/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo
          21 aprile 2016, n. 72; 
                  2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4  e  5  della
          sezione A  e  ai  punti  1,  2,  4  e  5  della  sezione  B
          dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo  3
          agosto 2017, n. 129; 
                  3)  i   servizi   di   pagamento   quali   definiti
          all'articolo 4, punto 3), della  direttiva  (UE)  2015/2366
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recepita   con
          l'articolo 1, comma 2,  lettera  h-septies.1)  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993; 
                  4) i servizi collegati al conto di pagamento  quali
          definiti  all'articolo  2,  punto   3),   della   direttiva
          2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  recepita
          con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385  del
          1993; 
                  5)   la   moneta   elettronica    quale    definita
          all'articolo 2, punto 2), della direttiva  2009/110/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo
          1,  comma  2,  lettera  h-ter)  del   decreto   legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385; 
                gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo  il  cui
          scopo principale  e'  consentire  di  effettuare  pagamenti
          tramite l'uso di  strumenti  di  pagamento  quali  definiti
          all'articolo 4, punto 14, della direttiva  (UE)  2015/2366,
          recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto
          legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita  fisico
          e non in un contesto virtuale; 
                hh) «servizi di  commercio  elettronico»:  i  servizi
          forniti  a  distanza,  tramite  siti  web  e  servizi   per
          dispositivi mobili, per  via  elettronica  e  su  richiesta
          individuale di un consumatore  al  fine  di  concludere  un
          contratto di consumo; 
                ii)  «servizi  di  trasporto  passeggeri  aerei»:   i
          servizi  aerei  passeggeri   commerciali   quali   definiti
          all'articolo  2,  lettera  l),  del  regolamento  (CE)   n.
          1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo  presso  un
          aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio  di
          uno  Stato  membro,  inclusi  i  voli  in  partenza  da  un
          aeroporto situato  in  un  paese  terzo  diretti  verso  un
          aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando
          i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione; 
                ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»:  i
          servizi di  cui  all'articolo  2,  paragrafi  1  e  2,  del
          regolamento (UE) n. 181/2011; 
                mm) «servizi  di  trasporto  passeggeri  ferroviari»:
          tutti i servizi di trasporto ferroviario di  passeggeri  di
          cui all'articolo 2, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.
          1371/2007, a eccezione dei servizi di cui  all'articolo  2,
          paragrafo 2, dello stesso regolamento; 
                nn)  «servizi  di  trasporto   passeggeri   per   vie
          navigabili»: i  servizi  di  trasporto  passeggeri  di  cui
          all'articolo  2,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo  2,
          paragrafo 2, del medesimo regolamento; 
                oo) «servizi di trasporto urbani ed  extraurbani»:  i
          servizi urbani ed extraurbani quali  definiti  all'articolo
          3, punto 6),  della  direttiva  2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1,
          lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
          ma ai fini del presente decreto tale definizione  comprende
          solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus
          e pullman, metropolitana, tram e filobus; 
                pp)  «servizi  di  trasporto  regionali»:  i  servizi
          regionali di trasporto ferroviario, con autobus e  pullman,
          metropolitana, tram e filobus quali  definiti  all'articolo
          3,  punto  7),  della  direttiva  2012/34/UE  recepita  con
          l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto  legislativo
          n. 112 del 2015; 
                qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte
          di  apparecchiatura,  servizio  o  sistema   di   prodotti,
          compresi i software, utilizzato per accrescere,  mantenere,
          sostituire  o  migliorare  le  capacita'  funzionali  delle
          persone con disabilita' oppure per alleviare  o  compensare
          minorazioni, limitazioni dell'attivita' o restrizioni della
          partecipazione; 
                rr)  «sistema  operativo»:  il  software   che,   tra
          l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware  periferico,
          programma le operazioni,  assegna  la  memoria  e  presenta
          all'utente un'interfaccia di default  quando  non  vi  sono
          applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica
          utente,  indipendentemente  dal  fatto  che  tale  software
          costituisca una parte integrante dell'hardware  informatico
          generico per consumatori o sia un  software  a  se'  stante
          destinato a essere utilizzato  per  mezzo  di  un  hardware
          informatico generico per consumatori; ma  tale  definizione
          esclude il boot loader,  il  basic  input-output  system  o
          altri firmware necessari nella fase di avvio o  al  momento
          dell'installazione del sistema operativo; 
                ss)  «sistema  hardware  informatico   generico   per
          consumatori»: la combinazione  di  hardware  che  forma  un
          computer completo, caratterizzato dalla  multifunzionalita'
          e dalla capacita' di eseguire, con il software adeguato, le
          operazioni   informatiche   piu'   comuni   richieste   dai
          consumatori  e   destinato   ad   essere   utilizzato   dai
          consumatori; compresi personal computer, in  particolare  i
          computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone  e
          i tablet; 
                tt)     «capacita'     informatica      interattiva»:
          funzionalita' che sostiene  l'interazione  uomo-dispositivo
          consentendo il trattamento e la trasmissione di dati,  voce
          o video o una qualsiasi combinazione dei predetti; 
                uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»:
          il servizio consistente nella fornitura  di  file  digitali
          che trasmettono la versione elettronica di un  libro  cosi'
          da potervi accedere e navigare e da renderne  possibile  la
          lettura e l'utilizzo, nonche' il software,  ivi  inclusi  i
          servizi per dispositivi  mobili  comprese  le  applicazioni
          mobili, destinato a consentire le  operazioni  di  accesso,
          navigazione, lettura e utilizzo di tali file  digitali,  ed
          esclude i software di cui alla definizione; 
                vv)  «lettore  di  libro   elettronico   (e-reader)»:
          apparecchiatura dedicata,  comprendente  sia  hardware  che
          software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di  libri
          elettronici, della navigazione al loro interno, della  loro
          lettura e del loro utilizzo; 
                zz) «biglietti elettronici»: un  sistema  in  cui  un
          titolo di trasporto, sotto forma  di  biglietti  singoli  o
          multipli, abbonamenti o credito di viaggio,  e'  archiviato
          in forma elettronica in una tessera di trasporto  fisica  o
          in un altro dispositivo  anziche'  essere  stampato  su  un
          biglietto cartaceo; 
                aaa)  «servizi  di  biglietteria   elettronica»:   un
          sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono
          acquistati,  incluso  online,  utilizzando  un  dispositivo
          dotato  di  capacita'  informatica  interattiva  e  forniti
          all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro
          stampa su carta o di essere visualizzati,  al  momento  del
          viaggio,  utilizzando  un  dispositivo  mobile  dotato   di
          capacita' informatica interattiva.» 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto  legislativo
          n. 82 del 2022, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art.  18  (Prodotti  non  conformi  ai  requisiti   di
          accessibilita'). - 1. Qualora il Ministero  dello  sviluppo
          economico sia  in  possesso  di  sufficienti  elementi  per
          ritenere che un prodotto non sia conforme ai  requisiti  di
          accessibilita' applicabili, valuta il prodotto  rispetto  a
          ciascuno dei requisiti  applicabili  in  base  al  presente
          decreto. Gli operatori economici  interessati  cooperano  a
          tal fine con il Ministero dello sviluppo economico.  Se  il
          Ministero dello sviluppo economico accerta che il  prodotto
          non rispetta  i  requisiti  di  cui  al  presente  decreto,
          richiede all'operatore  economico  di  adottare  le  misure
          correttive  per  renderlo   conforme   entro   un   termine
          ragionevole  e  proporzionato   alla   natura   della   non
          conformita',  da  esso   stabilito.   Qualora   l'operatore
          economico interessato non abbia adottato misure  correttive
          adeguate entro il termine  indicato,  il  Ministero  indica
          all'operatore  un  termine  supplementare  ragionevole  per
          procedere al ritiro del prodotto dal mercato. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono definite le  procedure
          per l'attuazione del presente  articolo,  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'articolo 21 del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008. 
              3. Qualora ritenga  che  la  non  conformita'  non  sia
          limitata  al  territorio  nazionale,  il  Ministero   dello
          sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati
          membri dei  risultati  della  valutazione  e  delle  misure
          imposte all'operatore economico. 
              4. L'operatore economico garantisce che siano  adottate
          le opportune misure correttive nei confronti  dei  prodotti
          non conformi  che  ha  messo  a  disposizione  sul  mercato
          dell'Unione. 
              5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti
          le misure correttive adeguate entro il termine  di  cui  al
          comma  1,  ultimo  periodo,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico adotta tutte le opportune misure provvisorie  per
          vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul
          mercato nazionale o  per  ritirarlo.  Esso  informa,  senza
          ritardo, la Commissione e gli altri Stati  membri  di  tali
          misure. 
              6. Le informazioni di cui al comma  5  includono  tutti
          gli elementi disponibili, in particolare i  dati  necessari
          all'identificazione  del  prodotto  non  conforme,  la  sua
          origine, la natura  della  presunta  non  conformita'  e  i
          requisiti di accessibilita' ai quali  il  prodotto  non  e'
          conforme, la natura e  la  durata  delle  misure  nazionali
          adottate, nonche'  gli  argomenti  espressi  dall'operatore
          economico interessato. In particolare, il  Ministero  dello
          sviluppo economico indica se la non conformita' sia dovuta: 
                a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti
          di accessibilita' applicabili; 
                b) alle  carenze  del  prodotto  con  riferimento  al
          rispetto  delle  norme  armonizzate  o   delle   specifiche
          tecniche  di  cui  all'articolo  14  che  conferiscono   la
          presunzione di conformita'. 
              6-bis. Nei casi  di  avvio  della  procedura  ai  sensi
          dell'articolo 20 della direttiva  (UE)  2019/882  da  parte
          dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle
          imprese e del made in Italy  comunica  senza  ritardo  alla
          Commissione e agli  altri  Stati  membri  tutte  le  misure
          adottate, tutte le altre informazioni  a  sua  disposizione
          sulla non conformita' del prodotto interessato e,  in  caso
          di disaccordo con la misura nazionale  notificata,  le  sue
          obiezioni; 
              7. Qualora,  decorsi  novanta  giorni  dal  ricevimento
          delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo,  non
          vengano sollevate obiezioni ne' dalla  Commissione  ne'  da
          altro Stato membro contro la  misura  provvisoria  adottata
          dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura  e'  da
          ritenersi  giustificata.  Il   Ministero   dello   sviluppo
          economico provvede affinche' siano adottate  senza  ritardo
          le  opportune  misure  restrittive,  quali  il  ritiro  del
          prodotto dal mercato. 
              8. Al fine di  supportare  le  funzioni  attribuite  al
          Ministero    per    lo    sviluppo    economico    mediante
          l'implementazione, la gestione  e  la  manutenzione  di  un
          sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000
          per ciascuno degli anni 2023 e 2024.» 
              - Il testo dell'art. 25 del citato decreto  legislativo
          n. 82 del 2022, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita: 
              «Art.  25  (Norme  transitorie  e  finali).  -  1.   Le
          disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
          dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i  fornitori  di
          servizi  possono  continuare  a  prestare  i  loro  servizi
          utilizzando prodotti che  utilizzavano  in  modo  legittimo
          prima  di  tale  data  per  fornire  servizi  analoghi.   I
          contratti di servizi conclusi  prima  del  28  giugno  2025
          possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza,
          ma per non piu' di cinque anni da tale data. 
              2.  I  terminali  self-service   utilizzati   in   modo
          legittimo dai fornitori di  servizi  per  la  fornitura  di
          servizi prima del  28  giugno  2025  possano  continuare  a
          essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino
          alla fine della loro vita economica utile, ma per non  piu'
          di venti anni dalla loro messa in funzione. 
              3. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  1,  ultimo
          periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno  2025,
          ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente
          decreto non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater,  3-quinquies,  4,
          commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  il
          comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I siti  web
          e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti  erogatori
          di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  sono  adeguati  alle
          disposizioni del presente decreto in  materia  di  rispetto
          dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022.». 
              4-bis. Le autorita' di vigilanza  di  cui  al  presente
          decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile,  tutte
          le informazioni necessarie per consentire alla  Commissione
          medesima di redigere la relazione di  cui  all'articolo  33
          della direttiva (UE) 2019/882».