Art. 3-bis ((Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)) ((1. Al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente: «ee-bis) "ritiro:" qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura»; b) all'articolo 18, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni»; c) all'articolo 25, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le autorita' di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882»)).
Riferimenti normativi - La Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°(gradi) luglio 2022, n. 152, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «persone con disabilita'»: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione; e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per rendere i servizi accessibili e includono guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; g) «apparecchiature terminali con capacita' informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale e' fornire accesso ai servizi di media audiovisivi; h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; i) «servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all'articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; m) «PSAP piu' idoneo»: uno PSAP piu' idoneo quale definito all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione di emergenza quale definita all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; o) «servizio di emergenza»: il servizio di emergenza quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo. 1°(gradi) agosto 2003, n. 259; p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra piu' punti, in cui il testo introdotto e' inviato in modo tale che la comunicazione e' percepita dall'utente come continua, carattere per carattere; q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato; r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa; t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; u) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo; v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; z) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi; aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in questione o e' destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale; bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ma che non comprende le microimprese; dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilita' applicabili a un prodotto o servizio; ee-bis) "ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; ff) «servizi bancari per consumatori»: la fornitura ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti: 1) i contratti di credito contemplati dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72; 2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129; 3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo n. 385 del 1993; 4) i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385 del 1993; 5) la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385; gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo il cui scopo principale e' consentire di effettuare pagamenti tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita fisico e non in un contesto virtuale; hh) «servizi di commercio elettronico»: i servizi forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo; ii) «servizi di trasporto passeggeri aerei»: i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto e' situato nel territorio di uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione; ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011; mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento; nn) «servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento; oo) «servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i servizi urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus; pp) «servizi di trasporto regionali»: i servizi regionali di trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus quali definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2012/34/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 2015; qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacita' funzionali delle persone con disabilita' oppure per alleviare o compensare minorazioni, limitazioni dell'attivita' o restrizioni della partecipazione; rr) «sistema operativo»: il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a se' stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; ma tale definizione esclude il boot loader, il basic input-output system o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo; ss) «sistema hardware informatico generico per consumatori»: la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalita' e dalla capacita' di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche piu' comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet; tt) «capacita' informatica interattiva»: funzionalita' che sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce o video o una qualsiasi combinazione dei predetti; uu) «libro elettronico (e-book) e software dedicati»: il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro cosi' da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonche' il software, ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude i software di cui alla definizione; vv) «lettore di libro elettronico (e-reader)»: apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo; zz) «biglietti elettronici»: un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, e' archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anziche' essere stampato su un biglietto cartaceo; aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacita' informatica interattiva e forniti all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacita' informatica interattiva.» - Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 82 del 2022, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 18 (Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita'). - 1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Qualora ritenga che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. 4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione. 5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e i requisiti di accessibilita' ai quali il prodotto non e' conforme, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformita' sia dovuta: a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilita' applicabili; b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformita'. 6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni; 7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura e' da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato. 8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.» - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 82 del 2022, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 25 (Norme transitorie e finali). - 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non piu' di cinque anni da tale data. 2. I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non piu' di venti anni dalla loro messa in funzione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 4. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni del presente decreto in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022.». 4-bis. Le autorita' di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882».