Art. 4 Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorita' consolari in caso di privazione della liberta' personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075 1. All'articolo 18, comma 1, ((delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne.».
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 18 (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la responsabilita' genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, dell'arresto o del fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne. Omissis.»