Art. 4 
 
Disposizioni per il completo adeguamento alla  direttiva  2013/48/UE,
sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le  autorita'
consolari in caso di privazione della liberta' personale -  Procedura
                     di infrazione n. 2021/2075 
 
  1. All'articolo 18, comma  1,  ((delle  disposizioni  sul  processo
penale a carico di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto))  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il  primo
periodo, e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  risulta  necessario  a
salvaguardare  il  superiore  interesse  del  minorenne,   in   luogo
dell'esercente la responsabilita'  genitoriale,  dell'arresto  o  del
fermo e' informata altra persona idonea maggiorenne.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  18,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,
          recante approvazione delle disposizioni sul processo penale
          a carico di imputati minorenni, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Provvedimenti in caso di arresto o  di  fermo
          del minorenne). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di  polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto  o  il  fermo  del
          minorenne ne danno immediata notizia al pubblico  ministero
          nonche'  all'esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e
          all'eventuale affidatario  e  informano  tempestivamente  i
          servizi  minorili  dell'amministrazione  della   giustizia.
          Quando risulta  necessario  a  salvaguardare  il  superiore
          interesse  del  minorenne,  in  luogo   dell'esercente   la
          responsabilita' genitoriale, dell'arresto o  del  fermo  e'
          informata altra persona idonea maggiorenne. 
              Omissis.»