Art. 7 
 
Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101.
     Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 
 
  1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101,
e' istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  volto  a  finanziare  i
programmi specifici di misurazione della concentrazione  media  annua
di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma  1  da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche attraverso bandi e programmi di finanziamento  delle  attivita'
necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma
1. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  11  del  decreto  legislativo  31
          luglio 2020, n. 101,  recante  attuazione  della  direttiva
          2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme  fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e  riordino
          della normativa di settore in attuazione dell'articolo  20,
          comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art.  11  (Individuazione   delle   aree   prioritarie
          (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 103, commi  1  e  2  e
          Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
          articolo  10-sexies)).  -  1.  Le  Regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano,  entro  ventiquattro  mesi
          dall'entrata in vigore del Piano di  cui  all'articolo  10,
          sulla base delle indicazioni  e  dei  criteri  tecnici  ivi
          contenuti: 
                a) individuano  le  aree  in  cui  si  stima  che  la
          concentrazione media annua di attivita' di  radon  in  aria
          superi il livello di riferimento in un numero significativo
          di edifici; 
                b)  definiscono  le  priorita'  d'intervento  per   i
          programmi specifici di misurazione al fine della  riduzione
          dei livelli di concentrazione al di sotto  dei  livelli  di
          riferimento e ne prevedono le modalita' attuative e i tempi
          di realizzazione. 
              2. L'elenco delle aree di cui al comma 1,  lettera  a),
          e' pubblicato da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma
          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e'
          aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini  o
          una modifica dei criteri lo renda necessario. 
              3. Fino al termine di cui al  comma  1,  Regioni  e  le
          Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sulla  base  di
          metodologie  documentate,  effettuano  le  misurazioni   di
          radon, acquisiscono i relativi dati e individuano  le  aree
          prioritarie nelle  quali  la  stima  della  percentuale  di
          edifici che supera il livello di  300  Bq  m-3  e'  pari  o
          superiore al 15 per cento,  procedendo  alla  pubblicazione
          dell'elenco  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2.  La
          percentuale degli edifici e'  determinata  con  indagini  o
          misure di radon effettuate o  riferite  o  normalizzate  al
          piano terra.»