Art. 8 
 
Istituzione del Fondo per la prevenzione e  riduzione  del  radon  in
ambienti  chiusi   e   per   rendere   compatibili   le   misure   di
efficientamento energetico, di qualita' dell'aria in ambienti  chiusi
con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon  in  ambienti
 chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 
 
  1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione  e
riduzione della concentrazione del radon ((in ambienti chiusi)) e per
una  efficace  compatibilita'   delle   misure   di   efficientamento
energetico con i  programmi  di  qualita'  dell'aria  negli  ambienti
chiusi  e  con  gli  interventi  di  prevenzione  e  riduzione  della
concentrazione di radon in ambienti  chiusi,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
un apposito Fondo con  una  dotazione  di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a  finanziare  ((la
progettazione  e  l'attuazione))  di  interventi   di   riduzione   e
prevenzione della concentrazione di radon ((in  ambienti  chiusi,  in
particolare mediante attivita' di monitoraggio, analisi,  rilevamento
geologico, bonifica e risanamento delle  costruzioni  dalla  sostanza
inquinante,)) in eventuale sinergia  con  i  programmi  di  risparmio
energetico e di qualita' dell'aria in ambienti chiusi. 
  2. ((Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono  assegnate))  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  sulla  base
dell'individuazione delle aree prioritarie, di  cui  all'articolo  11
del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
i Ministri della salute  e  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le ((province)) autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2031,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo  31
          luglio 2020, n. 101,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 7.