Art. 8-bis 
 
((Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e  la  gestione
    dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/ 2163)) 
 
    
  ((1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti
alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.
357,  nonche'  di  agevolare  la  definizione  della   procedura   di
infrazione n. 2015/2163, e' istituito, nello stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo  volto
a finanziare investimenti da parte  delle  regioni  finalizzati  alla
realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di
strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di  tali  azioni,
con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023  e
10 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,  adottati  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalita'  di
erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,  recante  regolamento
          recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa  alla
          conservazione  degli  habitat  naturali   e   seminaturali,
          nonche' della flora e della  fauna  selvatiche,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre  1997,  n.  248,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 4 (Misure di conservazione). - 1. Le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano assicurano  per  i
          proposti siti di importanza  comunitaria  opportune  misure
          per evitare il  degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
          habitat di specie, nonche' la  perturbazione  delle  specie
          per cui le zone sono state designate, nella misura  in  cui
          tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative
          per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sulla base di linee guida per  la  gestione  delle
          aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
          Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, adottano per le zone  speciali  di  conservazione,
          entro sei  mesi  dalla  loro  designazione,  le  misure  di
          conservazione  necessarie  che   implicano   all'occorrenza
          appropriati piani di gestione  specifici  od  integrati  ad
          altri   piani   di   sviluppo   e   le   opportune   misure
          regolamentari,  amministrative  o  contrattuali  che  siano
          conformi alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat
          naturali di cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
          all'allegato B presenti nei siti. 
              2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in  vigore
          nelle zone  speciali  di  conservazione  fino  all'adozione
          delle misure previste al comma 2 
              3. Qualora le zone speciali di  conservazione  ricadano
          all'interno di aree  naturali  protette,  si  applicano  le
          misure di conservazione per queste previste dalla normativa
          vigente.  Per  la  porzione   ricadente   all'esterno   del
          perimetro dell'area  naturale  protetta  la  regione  o  la
          provincia autonoma adotta, sentiti anche  gli  enti  locali
          interessati e il soggetto gestore  dell'area  protetta,  le
          opportune misure di conservazione e le norme di gestione.»