Art. 9 
 
Misure  in  materia   di   circolazione   stradale   finalizzate   al
miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure  di  infrazione  n.
               2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare   le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
delle  sostanze  inquinanti  nell'aria,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i  prefetti   competenti   per
territorio   limitatamente   agli   aspetti   di   sicurezza    della
((circolazione  stradale))  e  gli   enti   proprietari   o   gestori
dell'infrastruttura  stradale,  possono  disporre   riduzioni   della
velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere  permanente,
sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A  e
B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano  centri  abitati
ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi. 
      1-ter.  L'ente  proprietario  o   gestore   dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti  adottati
ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5. 
      1-quater. Il controllo della velocita' nelle  aree  individuate
ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'   essere   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 
      1-quinquies.  Chiunque  non  osserva  i  limiti  di   velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto  alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 
      «9-ter.  I  comuni  possono  stabilire,  all'interno   di   una
determinata zona  a  traffico  limitato,  diversi  tempi  massimi  di
permanenza,  tra  l'ingresso  e  l'uscita,  anche  differenziati  per
categoria di veicoli o di utenti.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, recante  nuovo  codice  della  strada,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori  dei
          centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di  sicurezza
          pubblica o inerenti alla sicurezza della  circolazione,  di
          tutela della salute,  nonche'  per  esigenze  di  carattere
          militare puo', conformemente alle  direttive  del  Ministro
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,    sospendere
          temporaneamente  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di utenti sulle strade o su tratti  di  esse.  Il
          prefetto, inoltre, nei  giorni  festivi  o  in  particolari
          altri giorni fissati con apposito calendario,  da  emanarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli  adibiti
          al trasporto di cose. Nel  regolamento  sono  stabilite  le
          condizioni e le eventuali deroghe. 
              1-bis. Nei casi in cui risulti necessario  limitare  le
          emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione  ai
          livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le  regioni  e
          le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i
          prefetti  competenti  per  territorio  limitatamente   agli
          aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli  enti
          proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono
          disporre riduzioni  della  velocita'  di  circolazione  dei
          veicoli,  anche  a  carattere  permanente,   sulle   strade
          extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e  B,
          limitatamente ai tratti stradali  che  attraversano  centri
          abitati  ovvero  che  sono  ubicati  in  prossimita'  degli
          stessi. 
              1-ter.     L'ente      proprietario      o      gestore
          dell'infrastruttura  stradale  provvede  a   rendere   noti
          all'utenza i provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma
          1-bis in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  5,
          comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5. 
              1-quater.  Il  controllo  della  velocita'  nelle  aree
          individuate ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato
          ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 
              1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita'
          stabiliti con i provvedimenti di  cui  al  comma  1-bis  e'
          soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          n. 285 del 1992,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco: 
                a) adottare i  provvedimenti  indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                b) limitare la circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                d) riservare limitati spazi alla sosta,  a  carattere
          permanente o temporaneo, ovvero anche solo per  determinati
          periodi, giorni e orari: 
                  1) dei veicoli degli organi di polizia stradale  di
          cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi  di
          soccorso; 
                  2) dei veicoli adibiti al servizio di  persone  con
          disabilita', munite del contrassegno  di  cui  all'articolo
          381, comma 2, del regolamento; 
                  3) dei veicoli al servizio delle donne in stato  di
          gravidanza o  di  genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
          superiore a due  anni,  munite  di  contrassegno  speciale,
          denominato «permesso rosa»; 
                  4) dei veicoli elettrici; 
                  5) dei veicoli per il carico  e  lo  scarico  delle
          merci nelle ore stabilite; 
                  6) dei veicoli adibiti a servizi di  linea  per  lo
          stazionamento ai capilinea; 
                  7) dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  scolastico
          nelle ore stabilite; 
                e) stabilire  aree  nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da   riscuotere
          mediante dispositivi di controllo di  durata  della  sosta,
          anche senza custodia  del  veicolo,  fissando  le  relative
          condizioni e tariffe  in  conformita'  alle  direttive  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le aree urbane; 
                g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli
          di categoria N, ai sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico  di
          cose; 
                h) istituire le aree attrezzate riservate alla  sosta
          e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
                i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana; 
                i-bis) stabilire che su strade classificate  di  tipo
          E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
          inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona  a
          traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche  in
          senso opposto all'unico  senso  di  marcia  prescritto  per
          tutti gli altri veicoli,  lungo  la  corsia  ciclabile  per
          doppio senso ciclabile presente  sulla  strada  stessa.  La
          facolta'  puo'  essere  prevista  indipendentemente   dalla
          larghezza  della  carreggiata,  dalla  presenza   e   dalla
          posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa  dei
          veicoli  autorizzati  al  transito.   Tale   modalita'   di
          circolazione dei velocipedi  e'  denominata  'doppio  senso
          ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica; 
                i-ter)  consentire  la  circolazione  dei  velocipedi
          sulle strade di cui alla  lettera  i),  purche'  non  siano
          presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
          situazioni  puntuali,  il  modulo  delle  strade  non   sia
          inferiore a 4,30. 
              2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore  8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
              3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
          centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1 e 2, sono di competenza del prefetto  e  quelli  indicati
          nello  stesso  articolo,  comma  4,  lettera  a),  sono  di
          competenza   dell'ente   proprietario   della   strada.   I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
              4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione  sanitaria
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
              5. Le caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              6.  Le  aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. 
              7. I proventi dei  parcheggi  a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
              8. Qualora il comune  assuma  l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle definite "A" dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
              9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
          a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
          tenendo conto degli effetti del  traffico  sulla  sicurezza
          della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
          patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
          di urgenza il  provvedimento  potra'  essere  adottato  con
          ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
          della deliberazione della  Giunta.  Analogamente  i  comuni
          provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
          nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
          cui al secondo  periodo  del  comma  8.  I  comuni  possono
          subordinare l'ingresso o  la  circolazione  dei  veicoli  a
          motore, all'interno delle zone a traffico  limitato,  anche
          al pagamento di una somma. Con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili   sono
          individuate le tipologie dei comuni che  possono  avvalersi
          di  tale  facolta',  le  modalita'   di   riscossione   del
          pagamento, le  categorie  dei  veicoli  esentati,  nonche',
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i massimali delle tariffe, da definire  tenendo  conto
          delle emissioni inquinanti dei veicoli  e  delle  tipologie
          dei permessi. 
              9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i
          comuni consentono, in ogni caso, l'accesso  libero  a  tali
          zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. 
              9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno  di  una
          determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi
          di   permanenza,   tra   l'ingresso   e   l'uscita,   anche
          differenziati per categoria di veicoli o di utenti. 
              10. Le zone di cui  ai  commi  8  e  9,  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
              11. Nell'ambito delle zone di cui ai  commi  8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
              11-bis.  Nelle  zone  scolastiche  urbane  puo'  essere
          limitata o esclusa la circolazione, la sosta o  la  fermata
          di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari  e  con
          modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti  di
          circolazione, di sosta o di fermata non si  applicano  agli
          scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
          frequentanti istituti scolastici, nonche'  ai  titolari  di
          contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma   2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.  Chiunque  viola  gli
          obblighi, le limitazioni o i divieti previsti  al  presente
          comma e' soggetto alla sanzione amministrativa  di  cui  al
          comma 13-bis. 
              12. Per le citta'  metropolitane  le  competenze  della
          Giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
              13.  Chiunque  non  ottemperi   ai   provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 344. 
              13-bis.  Chiunque,  in  violazione  delle   limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  42  ad  euro  173.  La  violazione  del  divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. 
              15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione  si
          prolunghi  oltre   le   ventiquattro   ore,   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 26  ad
          euro 102 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
              15-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  coloro
          che esercitano senza autorizzazione, anche  avvalendosi  di
          altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
          autorizzazione    l'attivita'    di    parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 769 ad  euro  3.095.  Se
          nell'attivita' sono impiegati minori, o se il  soggetto  e'
          gia'  stato  sanzionato  per  la  medesima  violazione  con
          provvedimento definitivo, si applica la  pena  dell'arresto
          da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
          E' sempre  disposta  la  confisca  delle  somme  percepite,
          secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
          II.»