Art. 9-bis 
 
((Disposizioni  in  materia  di  misure  e  di  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria e di  interventi  di  decarbonizzazione  negli
stabilimenti  di  interesse  strategico   nazionale.   Procedure   di
infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)) 
 
    
  1.  Al  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 6, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «In caso di confisca degli impianti o  delle  infrastrutture
di ILVA S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies,  1-octies,
1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Ai  fini  della  verifica  della
sussistenza delle condizioni di cui  alla  lettera  c)  del  predetto
comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si  tiene
conto delle disposizioni contenute nel Piano  Ambientale  di  cui  al
primo periodo del presente comma»; 
  b) all'articolo 3, comma 1: 
  1) al decimo periodo, le parole: «con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro  della  transizione  ecologica,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito  il  Presidente  della  regione   Puglia,   a   progetti   di
decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio   presso   lo
stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed  attuati  dall'organo  commissariale  di  ILVA
S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house  dello  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del
made in Italy e dell'economia  e  delle  finanze  e  con  l'Autorita'
politica delegata in materia di  Sud  e  di  politiche  di  coesione,
sentito  il  Presidente  della  regione   Puglia,   a   progetti   di
decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio   presso   lo
stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello
stabilimento stesso ed  attuati  dall'organo  commissariale  di  ILVA
S.p.A., che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello  stabilimento
ovvero di organismi in house dello Stato»; 
  2) il dodicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «I  criteri  e
le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione  dei  progetti
di decarbonizzazione  da  parte  dell'organo  commissariale  di  ILVA
S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo,  che
contiene altresi' l'indicazione del termine massimo di  realizzazione
dei predetti progetti. E' fatta salva  la  facolta'  per  il  gestore
dello stabilimento di presentare  progetti  di  decarbonizzazione  ad
integrazione di quelli previsti dal decimo periodo,  da  attuare  con
oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, e sottoposti alla  valutazione  e  approvazione  da
parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le
modalita' indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo». 
  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  dopo  il  comma  1-sexies  sono
aggiunti i seguenti: 
  «1-septies.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1-bis.1,  qualora  la
prosecuzione dell'attivita' sia stata autorizzata dopo l'adozione del
provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario,  ovvero  il
commissario straordinario nominato nell'ambito di  una  procedura  di
amministrazione   straordinaria,   e'   autorizzato   a    proseguire
l'attivita' anche quando il provvedimento  con  cui  e'  disposta  la
confisca e' divenuto definitivo, fermo  restando  il  rispetto  delle
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi  del  terzo  periodo  del
comma  1-bis.1  ovvero  delle  misure  adottate   nell'ambito   della
procedura di riconoscimento dell'interesse  strategico  nazionale  ai
sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo  caso,
il giudice competente e' il giudice dell'esecuzione. 
  1-octies.  In   caso   di   imprese   ammesse   all'amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,
ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,  anche  in  via
temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio
2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo
321 del codice di procedura penale  ovvero  di  altre  previsioni  di
legge che a detto articolo rinviano, non impedisce  il  trasferimento
dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in  attuazione  del  programma  di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla  legge
18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi  di  altre  disposizioni  di
legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se
essi sono costituiti da stabilimenti  industriali  o  parti  di  essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero  impianti
o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita'  produttiva,
purche' ricorrano le seguenti condizioni: 
  a) l'ammissione all'amministrazione  straordinaria  e'  intervenuta
dopo il verificarsi dei reati che hanno dato  luogo  all'applicazione
del provvedimento di sequestro; 
  b)  dopo  l'adozione  del  provvedimento  di  sequestro,  e'  stata
autorizzata la prosecuzione dell'attivita'; 
  c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni
impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1,  ovvero  le  misure
indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse
strategico nazionale  ai  fini  del  bilanciamento  tra  esigenze  di
continuita' dell'attivita' produttiva e  beni  giuridici  lesi  dagli
illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni  dettate
da  provvedimenti  amministrativi  che  autorizzino  la  prosecuzione
dell'attivita' dettando misure dirette a tutelare  i  beni  giuridici
protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale; 
  d) il  soggetto  al  quale  i  beni  sono  trasferiti  non  risulta
controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile,  ne'   altrimenti   riconducibile,   direttamente   o
indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per  i  quali  il
sequestro e' stato disposto, ovvero  all'ente  che  ha  commesso  gli
illeciti amministrativi per i quali il sequestro e'  stato  disposto,
ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del  quale  essi  hanno
agito; 
  e) la congruita' del prezzo e' attestata mediante apposita  perizia
giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della  determinazione
del valore del bene ai sensi degli  articoli  62  e  63  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di  altre  disposizioni  di
legge applicabili alla procedura  di  amministrazione  straordinaria,
tenendo comunque conto  delle  valutazioni  fatte  nell'ambito  delle
procedure  competitive  per  la  cessione  a  terzi   dei   complessi
aziendali. 
  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  nel  caso  in  cui   sia
intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal  comma
1-septies. 
  1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della
cessione   e'   depositato    dagli    organi    dell'amministrazione
straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di  utilizzo
per finalita' diverse dall'acquisto di titoli  di  Stato,  fino  alla
conclusione  del  procedimento  penale,  salvo  il  caso  in  cui  il
sequestro sia revocato. Dal momento del  deposito  del  corrispettivo
presso la Cassa delle ammende, gli effetti  del  sequestro  sui  beni
cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai  fini  della  loro
utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui
il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le
somme depositate ai sensi del primo periodo, che  sono  acquisite  al
Fondo  unico  giustizia,  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro  o
di mancata adozione del provvedimento  di  confisca,  le  somme  sono
immediatamente restituite ai commissari straordinari e  dagli  stessi
utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del  titolo  III  del
decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270.  Al  fine  di  poter
utilizzare il bene, dopo che  la  confisca  e'  divenuta  definitiva,
l'acquirente  e  i  successivi  aventi  causa  devono  rispettare  le
prescrizioni impartite dal giudice ai sensi  del  terzo  periodo  del
comma  1-bis.1  del  presente  articolo  ovvero  le  misure  adottate
nell'ambito  della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse
strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del  medesimo  comma
1-bis.1, salvo che il giudice  dell'esecuzione  accerti,  su  istanza
dell'interessato, la cessazione dei rischi  conseguenti  alla  libera
disponibilita' del bene medesimo. Qualora  la  cessione  avvenga  nei
casi previsti dal comma 1-octies, ultimo  periodo,  la  confisca  dei
beni perde efficacia e si trasferisce sul  corrispettivo  versato  ai
sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione  del
quinto periodo. 
  1-decies. Per le finalita' di cui al comma 1-octies, lettera c), la
verifica relativa all'attuazione delle  misure  indicate  nell'ambito
della procedura di interesse strategico nazionale e' effettuata da un
comitato  di  cinque  esperti,  scelti  tra  soggetti  di  comprovata
esperienza e competenza in materia di tutela  dell'ambiente  e  della
salute e  di  ingegneria  impiantistica,  nominato  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti
i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  nonche'
la regione  nel  cui  territorio  sono  ubicati  gli  impianti  o  le
infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo,  si  provvede
altresi' alla determinazione  del  compenso  riconosciuto  a  ciascun
componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in
ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi  gestori
dell'impianto o  dell'infrastruttura.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  trasmette  alle  Camere  una  relazione
sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato di  cui  al  primo
periodo». 
  3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Quando  la  confisca   abbia   ad   oggetto   stabilimenti
industriali o parti di essi che siano stati dichiarati  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-septies,  1-octies,  1-novies  e  1-decies,  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»; 
  b) all'articolo 53,  comma  1-ter,  le  parole:  «commi  1-bis.1  e
1-bis.2,» sono sostituite dalle seguenti:  «commi  1-bis.1,  1-bis.2,
1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,». 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  anche  ai
provvedimenti  di  sequestro  o  di  confisca   aventi   ad   oggetto
stabilimenti industriali o parti  di  essi  dichiarati  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad
assicurarne la continuita' produttiva,  non  ancora  definitivi  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  5
gennaio 2023, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
marzo 2023, n. 17, si applicano  altresi'  alla  realizzazione  degli
interventi di decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio
presso  lo  stabilimento  siderurgico  di   Taranto   approvati   dai
commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri  e
delle modalita' previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla
lettera b) del comma 1 del presente articolo. 
  6. Al fine di  assicurare  il  bilanciamento  tra  le  esigenze  di
continuita'  dell'attivita'  produttiva  e  quelle  di   salvaguardia
dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,  della
salute, dell'ambiente, dell'incolumita' pubblica  e  della  sicurezza
urbana, e' ammessa l'adozione dei provvedimenti di  cui  all'articolo
217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e  54,  comma
4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  incidenti
sull'operativita'  di  stabilimenti  industriali  o  parti  di   essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione  ai
quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale  ai
sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n.  152,  esclusivamente  quando  ricorrono  le  condizioni  di   cui
all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n.
152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di  pericolo  ulteriori
rispetto  a  quelle   ordinariamente   collegate   allo   svolgimento
dell'attivita' produttiva in conformita' all'autorizzazione integrata
ambientale. Le disposizioni di cui  al  primo  periodo  si  applicano
anche in caso di riesame e di rinnovo  dell'autorizzazione  integrata
ambientale  ai  sensi  dell'articolo  29-octies  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attivita' ai sensi
del comma 11 del medesimo articolo 29-octies».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  2  del  decreto-legge  5  gennaio
          2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          marzo  2015,  n.  20,  recante  disposizioni  urgenti   per
          l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
          crisi e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e  dell'area  di
          Taranto, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  gennaio
          2015, n. 3, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.).  -  1.
          L'ammissione   di   ILVA   S.p.A.   alla    amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge n. 347  determina  la
          cessazione del commissariamento  straordinario  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito
          denominato   «decreto-legge   n.   61».   Il    commissario
          straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani  e
          le azioni di bonifica previsti dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2014,  di  seguito
          «D.P.C.M. 14 marzo 2014». 
              2. In attuazione dell'articolo 1-bis del  decreto-legge
          3 dicembre 2012, n.  207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  24  dicembre  2012,  n.  231,  i  rapporti  di
          valutazione del danno sanitario si  conformano  ai  criteri
          metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di  cui  al
          comma 2 del medesimo articolo 1-bis  del  decreto-legge  n.
          207  del  2012.  Il  rapporto  di  valutazione  del   danno
          sanitario   non   puo'   unilateralmente   modificare    le
          prescrizioni dell'autorizzazione  integrata  ambientale  in
          corso di validita', ma legittima la  regione  competente  a
          chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
          successive  modificazioni.   Fatta   salva   l'applicazione
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, i contenuti del  D.P.C.M.  14  marzo  2014  possono
          essere modificati con i procedimenti di cui  agli  articoli
          29-octies e 29-nonies  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              3. L'attivita' di gestione  dell'impresa  eseguita  nel
          rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo  2014  e'
          considerata di pubblica utilita'  ad  ogni  effetto  e  gli
          interventi  ivi  previsti  sono  dichiarati  indifferibili,
          urgenti e di pubblica utilita' e costituiscono varianti  ai
          piani urbanistici. 
              4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano
          di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il  procedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 e' avviato
          su proposta del commissario  entro  quindici  giorni  dalla
          comunicazione  dei  relativi  progetti.   I   termini   per
          l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi  agli
          interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono
          essere resi dalle amministrazioni o enti  competenti  entro
          venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori  venti
          giorni in caso di richiesta motivata e,  qualora  non  resi
          entro  tali  termini,  si  intendono  acquisiti  con  esito
          positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e  per  i
          pareri in materia  di  tutela  sanitaria  e  paesaggistica,
          restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9,
          secondo periodo, del decreto-legge n. 61. 
              4-bis. Il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare presenta  alle  Camere,  con  cadenza
          semestrale, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e  sulle  risultanze
          dei controlli ambientali effettuati. 
              5. Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende
          attuato se entro il 31 luglio 2015  sia  stato  realizzato,
          almeno  nella  misura  dell'80  per  cento,  il  numero  di
          prescrizioni  in  scadenza  a  quella  data.  Entro  il  31
          dicembre 2015, il  commissario  straordinario  presenta  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza  delle
          prescrizioni del piano  di  cui  al  primo  periodo.  Fermo
          restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla
          normativa europea, il termine ultimo per  l'attuazione  del
          Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30  giugno  2017
          (11).  Tale  termine  puo'  essere  prorogato,  su  istanza
          dell'aggiudicatario della procedura di cui  all'articolo  1
          del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°(gradi) febbraio 2016, n.  13,
          formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo
          articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di approvazione delle modifiche  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
          per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente  alle
          risultanze dell'istruttoria svolta ai  sensi  del  comma  8
          dello stesso articolo 1. Tale termine si  applica  altresi'
          ad  ogni  altro  adempimento,  prescrizione,  attivita'   o
          intervento  di  gestione  ambientale  e  di  smaltimento  e
          gestione   dei   rifiuti   inerente    ILVA    S.p.A.    in
          amministrazione straordinaria e le altre societa'  da  essa
          partecipate anch'esse in  amministrazione  straordinaria  e
          sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o  finale
          che non sia ancora scaduto alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, previsto  da  norme  di  legge  o  da
          provvedimenti  amministrativi   comunque   denominati.   E'
          conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di
          cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo  2  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e'
          abrogato. 
              6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel  Piano
          Ambientale  di  cui  al  D.P.C.M.  14  marzo   2014,   come
          modificato e integrato con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre  2017,  equivale
          all'adozione  ed  efficace  attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione,  previsti  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  ai  fini  della
          valutazione   delle    condotte    strettamente    connesse
          all'attuazione dell'A.I.A. Le condotte poste in  essere  in
          attuazione  del  Piano  Ambientale  di   cui   al   periodo
          precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi
          stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita'  penale
          o    amministrativa    del    commissario    straordinario,
          dell'affittuario o acquirente  e  dei  soggetti  da  questi
          funzionalmente   delegati,    in    quanto    costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale. La disciplina di cui al periodo  precedente  si
          applica con riferimento alle condotte poste in essere  fino
          al 6 settembre 2019. In caso di confisca degli  impianti  o
          delle infrastrutture  di  ILVA  S.p.A.  in  amministrazione
          straordinaria  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e
          1-decies, delle norme di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice  di  procedura  penale,  di  cui  al
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Ai  fini  della
          verifica della sussistenza delle  condizioni  di  cui  alla
          lettera  c)  del  predetto  comma  1-octies   dell'articolo
          104-bis delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura penale, si tiene  conto
          delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al
          primo periodo del presente comma. 
              6-bis.  La  regione  Puglia,  al  fine  di   assicurare
          adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una piu'
          efficace lotta ai tumori, con particolare riferimento  alla
          lotta alle malattie infantili, e' autorizzata ad effettuare
          interventi per il potenziamento della prevenzione  e  della
          cura nel settore  della  onco-ematologia  pediatrica  nella
          provincia di Taranto, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di
          euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2016. 
              6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari  a
          0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4,5 milioni di euro
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate  ai
          sensi dell'articolo 22-quater, comma 1,  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' ai pagamenti ed  alle
          operazioni compiuti, per le finalita' di cui alla  medesima
          disposizione, con impiego delle somme provenienti  da  tali
          finanziamenti.». 
              8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del
          decreto-legge  n.  61.  Si  applica   l'articolo   12   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dal presente decreto. 
              8-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole
          imprese,  come  definite  ai  sensi  della  raccomandazione
          2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio  2003,  che
          vantino  crediti  nei  confronti   di   ILVA   S.p.A.   per
          prestazioni svolte a favore della medesima  societa'  prima
          del deposito della domanda di accertamento dello  stato  di
          insolvenza,  ai   sensi   dell'articolo   3   del   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi  i  termini
          dei versamenti di tributi erariali che scadono nel  periodo
          compreso tra la data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto e il  15  settembre  2015;
          per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e
          cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione  non
          si applica  alle  ritenute  che  i  predetti  soggetti,  in
          qualita'  di  sostituti  d'imposta,  devono  continuare  ad
          operare e versare. Sono altresi' sospesi i termini relativi
          ai versamenti derivanti da  cartelle  di  pagamento  emesse
          dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti
          dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, ancorche' scaduti prima della data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.  Le
          somme non versate per effetto della sospensione di  cui  al
          presente comma sono versate in unica soluzione entro il  21
          dicembre 2015. 
              8-ter. Al fine di consentire di rimodulare il piano  di
          ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e
          medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003, che  vantano  crediti
          verso  imprese  che  gestiscono  almeno  uno   stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012,  n.  231,  e  che  sono  ammesse  all'amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
          economico,  entro  il  termine  previsto  dal   comma   246
          dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  e
          previo accordo con l'Associazione bancaria italiana  e  con
          le associazioni dei  rappresentanti  delle  imprese  e  dei
          consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine  di
          sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per
          gli anni dal 2015 al 2017. 
              9. I riferimenti al commissario e  al  sub-commissario,
          nonche' al commissariamento e alla  gestione  commissariale
          contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del  decreto-legge
          n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater,  comma  2,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116,  si
          devono  intendere  come  riferimenti,  rispettivamente,  al
          commissario   straordinario    e    alla    procedura    di
          amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  n.
          347,  e  il  riferimento  al  piano  di  cui  al  comma   5
          dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si  deve  intendere
          come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. 
              10. Il riferimento alla gestione commissariale, di  cui
          al comma 9-bis dell'articolo  1  decreto-legge  n.  61,  si
          intende riferito  alla  gestione  aziendale  da  parte  del
          commissario e dell'avente titolo, sia  esso  affittuario  o
          cessionario,  e  la  disciplina  ivi  prevista  si  applica
          all'impresa commissariata o affittata o ceduta,  fino  alla
          data di cessazione del commissariamento  ovvero  a  diversa
          data fissata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico. 
              11.  Al  comma  1  dell'articolo  252-bis  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto  nel
          caso  in  cui  l'impresa  e'  ammessa  alla  procedura   di
          amministrazione straordinaria di cui  al  decreto-legge  23
          dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 febbraio 2004, n. 39.» 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto-legge  n.  1
          del 2015,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi   dell'articolo   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   A   seguito
          dell'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  l'organo  commissariale  e'  autorizzato  a
          richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente  disponga
          l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
          capitale, per  la  sottoscrizione  di  obbligazioni  emesse
          dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
          derivante  dalla  sottoscrizione  delle   obbligazioni   e'
          prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,  ma
          subordinato alla soddisfazione,  nell'ordine,  dei  crediti
          prededucibili di tutti gli altri creditori della  procedura
          di  amministrazione  straordinaria  nonche'  dei  creditori
          privilegiati ai sensi dell'articolo  2751-bis,  numero  1),
          del codice civile.  L'emissione  e'  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo 2412, sesto  comma,  del  codice  civile.  Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
          del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.  143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A. devono svolgersi, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate  in  un  patrimonio  dell'emittente  destinato
          all'attuazione e alla realizzazione del piano delle  misure
          e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria
          dell'impresa  in  amministrazione   straordinaria,   previa
          restituzione dei finanziamenti statali di cui  all'articolo
          1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.  191,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   1°(gradi)
          febbraio 2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,
          e, nei limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi
          volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della  salute,  di
          ripristino e di bonifica ambientale  secondo  le  modalita'
          previste dall'ordinamento vigente, nonche' per un ammontare
          determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del
          made in  Italy  e  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  Sud  e  di
          politiche di coesione, sentito il Presidente della  regione
          Puglia,  a  progetti   di   decarbonizzazione   del   ciclo
          produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico
          di Taranto, proposti anche dal gestore  dello  stabilimento
          stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.,
          che  puo'  a  tal  fine   avvalersi   del   gestore   dello
          stabilimento ovvero di  organismi  in  house  dello  Stato.
          Restano comunque impregiudicate le intese gia' sottoscritte
          fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  I
          criteri e  le  modalita'  di  valutazione,  approvazione  e
          attuazione  dei  progetti  di  decarbonizzazione  da  parte
          dell'organo commissariale di ILVA S.p.A.  sono  individuati
          con il decreto di  cui  al  decimo  periodo,  che  contiene
          altresi' l'indicazione del termine massimo di realizzazione
          dei predetti progetti. E' fatta salva la  facolta'  per  il
          gestore  dello  stabilimento  di  presentare  progetti   di
          decarbonizzazione ad integrazione di  quelli  previsti  dal
          decimo periodo, da attuare  con  oneri  a  proprio  carico,
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e sottoposti alla valutazione e  approvazione  da
          parte dell'organo commissariale di ILVA  S.p.A.  secondo  i
          criteri e le modalita'  indicati  nel  decreto  di  cui  al
          medesimo decimo periodo. Restano comunque impregiudicate le
          intese  gia'  sottoscritte  fra  il  gestore   e   l'organo
          commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione. Le modalita'  di  valutazione,
          approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione
          da parte dell'organo commissariale  di  ILVA  S.p.A.,  sono
          individuate con il decreto di cui  al  decimo  periodo.  Al
          patrimonio si applicano le disposizioni del libro V, titolo
          V, capo V, sezione XI, del codice civile. 
              1-bis.  All'articolo   1,   comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge n. 61, al primo periodo, le  parole:  ",  non
          oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
          sono sostituite dalle seguenti:  "l'autorita'  giudiziaria"
          e, all'ultimo  periodo,  la  parola:  "giurisdizionale"  e'
          sostituita dalla seguente: "giudiziaria". 
              1-ter. L'organo commissariale di ILVA  S.p.A,  al  fine
          della  realizzazione  degli   investimenti   necessari   al
          risanamento ambientale,  nonche'  di  quelli  destinati  ad
          interventi a favore di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          formazione e  occupazione,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
          finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  400
          milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il
          predetto   finanziamento    e'    rimborsato    dall'organo
          commissariale in prededuzione rispetto agli  altri  debiti,
          ai sensi dell'articolo 111, primo  comma,  numero  1),  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,   e   successive
          modificazioni.  La  garanzia  dello  Stato   e'   a   prima
          richiesta, esplicita,  incondizionata  e  irrevocabile.  E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze un fondo  a  copertura  delle
          garanzie dello  Stato  concesse  ai  sensi  della  presente
          disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016.  E'  autorizzata,  allo   scopo,   l'istituzione   di
          un'apposita contabilita' speciale su  cui  confluiscono  le
          predette risorse. Al relativo onere, pari a 150 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e a 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          disponibilita'  in  conto  residui,  iscritte  in  bilancio
          rispettivamente  negli   anni   2015   e   2016,   relative
          all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma
          6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,
          anche  in  conto  residui,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
          D.P.C.M.  14  marzo  2014,  il  Commissario   straordinario
          dell'amministrazione   straordinaria   e'    titolare    di
          contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria  statale,
          in cui confluiscono: 
                a)  le  risorse  assegnate  dal  CIPE   con   propria
          delibera, previa presentazione di un progetto di lavori,  a
          valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui  al  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
          annualmente   disponibili   e   garantendo   comunque    la
          neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
                b)  altre  eventuali  risorse  a   qualsiasi   titolo
          destinate o da destinare  agli  interventi  di  risanamento
          ambientale. 
              3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo  la
          normativa vigente, l'utilizzo delle  risorse  di  tutte  le
          contabilita'  speciali  aperte  e  ne  fornisce   periodica
          informativa al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
          con una relazione semestrale, alle Camere. 
              4. Resta fermo il diritto di  rivalsa  da  parte  dello
          Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 
              5. Allo scopo di definire tempestivamente  le  pendenze
          tuttora  aperte,  il   commissario   straordinario,   entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere  con   FINTECNA
          S.p.A., in qualita'  di  avente  causa  dell'IRI,  un  atto
          convenzionale di liquidazione  dell'obbligazione  contenuta
          nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
          Laminati Piani  (oggi  ILVA  S.p.A.).  La  liquidazione  e'
          determinata  nell'importo  di  156.000.000  di   euro,   ha
          carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
          e preclude ogni  azione  concernente  il  danno  ambientale
          generatosi,  relativamente  agli  stabilimenti   produttivi
          ceduti dall'IRI  in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
          Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente  al  16
          marzo  1995.  Le  somme  rinvenienti  da  detta  operazione
          affluiscono nella contabilita'  ordinaria  del  Commissario
          straordinario. 
              5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione  dei
          rifiuti  radioattivi  in   deposito   nell'areaex   Cemerad
          ricadente nel comune di Statte, in  provincia  di  Taranto,
          sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere  sulle
          risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7  agosto
          2012, n. 129, convertito dalla legge  4  ottobre  2012,  n.
          171. 
              5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione  del  comma
          1, si determinino nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante  una  riduzione
          di pari importo delle risorse del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione, per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
          indicate all'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147. A tal fine, il CIPE,  con  propria  delibera,
          individua  le  risorse  disponibili  sulla   programmazione
          2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
          non  abbiano   dato   luogo   a   obblighi   giuridicamente
          vincolanti.» 
              - Il testo dell'art. 104-bis delle norme di attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
          271,  recante  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del  codice  di  procedura  penale,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 104-bis (Amministrazione dei  beni  sottoposti  a
          sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio). -  1.
          In tutti i  casi  in  cui  il  sequestro  preventivo  o  la
          confisca abbiano per oggetto aziende, societa' ovvero  beni
          di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi
          quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia,  di
          cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  l'autorita'  giudiziaria  nomina  un
          amministratore  giudiziario   scelto   nell'Albo   di   cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto motivato dell'autorita' giudiziaria la custodia dei
          beni suddetti puo'  tuttavia  essere  affidata  a  soggetti
          diversi da quelli indicati al periodo precedente. 
              1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro  I,
          titolo III, del codice di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e  successive  modificazioni  nella
          parte in cui recano la disciplina  della  nomina  e  revoca
          dell'amministratore,  dei  compiti,  degli  obblighi  dello
          stesso e della gestione dei  beni.  In  caso  di  sequestro
          disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice  o
          di confisca ai fini della tutela dei terzi e  nei  rapporti
          con la procedura di liquidazione giudiziaria si  applicano,
          altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del  Libro  I
          del citato decreto legislativo. 
              1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti
          industriali  o  parti  di  essi  dichiarati  di   interesse
          strategico  nazionale  ai   sensi   dell'articolo   1   del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
          impianti  o  infrastrutture  necessari  ad  assicurarne  la
          continuita' produttiva, il giudice dispone la  prosecuzione
          dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario
          nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che  dopo
          il verificarsi dei reati che danno  luogo  all'applicazione
          del  provvedimento  di   sequestro   sono   state   ammesse
          all'amministrazione straordinaria, anche in via  temporanea
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022,
          n. 187,  la  prosecuzione  dell'attivita'  e'  affidata  al
          commissario gia' nominato nell'ambito  della  procedura  di
          amministrazione   straordinaria.   Ove    necessario    per
          realizzare un bilanciamento tra le esigenze di  continuita'
          dell'attivita'     produttiva     e     di     salvaguardia
          dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul  luogo  di
          lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali
          beni giuridici lesi dagli  illeciti  commessi,  il  giudice
          detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche  conto  del
          contenuto  dei  provvedimenti  amministrativi  a  tal  fine
          adottati dalle competenti autorita'. Le disposizioni di cui
          al primo, secondo e terzo periodo non si  applicano  quando
          dalla prosecuzione puo' derivare un concreto  pericolo  per
          la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la  salute  o
          la  sicurezza  dei  lavoratori  non  evitabile  con  alcuna
          prescrizione.  Il   giudice   autorizza   la   prosecuzione
          dell'attivita'   se,   nell'ambito   della   procedura   di
          riconoscimento dell'interesse  strategico  nazionale,  sono
          state  adottate  misure  con  le  quali  si   e'   ritenuto
          realizzabile  il   bilanciamento   tra   le   esigenze   di
          continuita' dell'attivita'  produttiva  e  di  salvaguardia
          dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul  luogo  di
          lavoro,  della  salute  e  dell'ambiente  e   degli   altri
          eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti  commessi.  In
          ogni caso i provvedimenti emessi dal giudice ai  sensi  dei
          periodi precedenti,  anche  se  negativi,  sono  trasmessi,
          entro il termine di quarantotto ore,  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, al Ministero delle  imprese  e  del
          made  in  Italy  e  al  Ministero  dell'ambiente  e   della
          sicurezza energetica. 
              1-bis.2. Nei casi disciplinati dal  comma  1-bis.1,  il
          provvedimento con cui il giudice abbia escluso  o  revocato
          l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la  stessa  in
          sede di istanza di revoca,  modifica  o  rivalutazione  del
          sequestro precedentemente disposto,  nonostante  le  misure
          adottate  nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento
          dell'interesse strategico nazionale, puo' essere oggetto di
          impugnazione ai sensi  dell'articolo  322-bis  del  codice,
          anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          del Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  o  del
          Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica.
          Sull'appello avverso  il  provvedimento  di  cui  al  primo
          periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di
          Roma. 
              1-ter. I compiti del giudice  delegato  alla  procedura
          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice
          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di
          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice
          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              1-quater. Ai casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi
          particolari  previsti  dall'articolo  240-bis  del   codice
          penale o dalle altre disposizioni di  legge  che  a  questo
          articolo rinviano, nonche' agli altri casi di  sequestro  e
          confisca di beni  adottati  nei  procedimenti  relativi  ai
          delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
          applicano le disposizioni del titolo IV  del  Libro  I  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si  applicano
          inoltre  le  disposizioni  previste  dal  medesimo  decreto
          legislativo in materia di  amministrazione  e  destinazione
          dei beni sequestrati  e  confiscati  e  di  esecuzione  del
          sequestro.   In   tali   casi   l'Agenzia   nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati   alla   criminalita'    organizzata    coadiuva
          l'autorita'  giudiziaria   nell'amministrazione   e   nella
          custodia dei beni sequestrati,  fino  al  provvedimento  di
          confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
          tale provvedimento, amministra i beni medesimi  secondo  le
          modalita'  previste  dal  citato  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159. 
              1-quinquies. Nel processo di cognizione  devono  essere
          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di
          godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato  risulti
          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 
              1-sexies. In tutti i casi  di  sequestro  preventivo  e
          confisca restano comunque salvi  i  diritti  della  persona
          offesa dal reato alle restituzioni e  al  risarcimento  del
          danno. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del
          codice. 
              1-septies. Nei casi previsti dal comma 1-bis.1, qualora
          la prosecuzione dell'attivita' sia stata  autorizzata  dopo
          l'adozione del provvedimento di sequestro, l'amministratore
          giudiziario, ovvero il commissario  straordinario  nominato
          nell'ambito   di   una   procedura    di    amministrazione
          straordinaria,  e'  autorizzato  a  proseguire  l'attivita'
          anche quando  il  provvedimento  con  cui  e'  disposta  la
          confisca e' divenuto definitivo, fermo restando il rispetto
          delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo
          periodo del comma  1-bis.1  ovvero  delle  misure  adottate
          nell'ambito    della    procedura     di     riconoscimento
          dell'interesse strategico nazionale  ai  sensi  del  quinto
          periodo del medesimo comma  1-bis.1.  In  questo  caso,  il
          giudice competente e' il giudice dell'esecuzione. 
              1-octies.    In     caso     di     imprese     ammesse
          all'amministrazione  straordinaria  di   cui   al   decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al  decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  anche  in   via
          temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5
          dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 1° febbraio 2023, n.  10,  il  sequestro  preventivo,
          disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura
          penale ovvero di altre previsioni  di  legge  che  a  detto
          articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei  beni
          in sequestro  ai  sensi  dell'articolo  27,  comma  2,  del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  in  attuazione
          del  programma  di  amministrazione  straordinaria  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge
          applicabili    alla    procedura     di     amministrazione
          straordinaria, se  essi  sono  costituiti  da  stabilimenti
          industriali  o  parti  di  essi  dichiarati  di   interesse
          strategico  nazionale  ai   sensi   dell'articolo   1   del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
          impianti  o  infrastrutture  necessari  ad  assicurarne  la
          continuita'  produttiva,  purche'  ricorrano  le   seguenti
          condizioni: 
                a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria  e'
          intervenuta dopo il verificarsi dei reati  che  hanno  dato
          luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro; 
                b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, e'
          stata autorizzata la prosecuzione dell'attivita'; 
                c) sono in corso di attuazione o sono  state  attuate
          le prescrizioni impartite dal giudice ai  sensi  del  comma
          1-bis.1,  ovvero  le  misure  indicate  nell'ambito   della
          procedura  di  riconoscimento   dell'interesse   strategico
          nazionale  ai  fini  del  bilanciamento  tra  esigenze   di
          continuita' dell'attivita' produttiva e beni giuridici lesi
          dagli illeciti  oggetto  del  giudizio  penale,  ovvero  le
          prescrizioni dettate da  provvedimenti  amministrativi  che
          autorizzino la prosecuzione dell'attivita' dettando  misure
          dirette a tutelare i beni giuridici  protetti  dalle  norme
          incriminatrici oggetto del giudizio penale; 
                d) il soggetto al quale i beni  sono  trasferiti  non
          risulta controllato,  controllante  o  collegato  ai  sensi
          dell'articolo  2359  del  codice  civile,  ne'   altrimenti
          riconducibile, direttamente o indirettamente,  al  soggetto
          che ha commesso i reati per i quali il sequestro  e'  stato
          disposto, ovvero all'ente  che  ha  commesso  gli  illeciti
          amministrativi per i quali il sequestro e' stato  disposto,
          ovvero al soggetto per conto  o  nell'interesse  del  quale
          essi hanno agito; 
                e) la congruita' del  prezzo  e'  attestata  mediante
          apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai
          fini della determinazione del  valore  del  bene  ai  sensi
          degli articoli 62 e 63 del  decreto  legislativo  8  luglio
          1999,  n.  270,  ovvero  di  altre  disposizioni  di  legge
          applicabili    alla    procedura     di     amministrazione
          straordinaria, tenendo  comunque  conto  delle  valutazioni
          fatte  nell'ambito  delle  procedure  competitive  per   la
          cessione a terzi dei complessi aziendali. 
              Le medesime disposizioni si applicano nel caso  in  cui
          sia intervenuto  un  provvedimento  di  confisca  nei  casi
          previsti dal comma 1-septies. 
              1-novies.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1-octies,  il
          corrispettivo della cessione  e'  depositato  dagli  organi
          dell'amministrazione straordinaria presso  la  Cassa  delle
          ammende, con divieto  di  utilizzo  per  finalita'  diverse
          dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del
          procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro  sia
          revocato. Dal momento del deposito del corrispettivo presso
          la Cassa delle ammende, gli effetti del sequestro sui  beni
          cessano definitivamente, salvo  quanto  previsto,  ai  fini
          della loro utilizzazione, dal quinto periodo  del  presente
          comma. Nel caso in cui il  giudice  disponga  la  confisca,
          essa ha ad oggetto esclusivamente le  somme  depositate  ai
          sensi del primo periodo, che sono acquisite al Fondo  unico
          giustizia,  di  cui  all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  In  caso
          di  revoca  del  sequestro  o  di  mancata   adozione   del
          provvedimento di confisca,  le  somme  sono  immediatamente
          restituite  ai  commissari  straordinari  e  dagli   stessi
          utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del  titolo
          III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Al  fine
          di poter utilizzare  il  bene,  dopo  che  la  confisca  e'
          divenuta definitiva, l'acquirente  e  i  successivi  aventi
          causa  devono  rispettare  le  prescrizioni  impartite  dal
          giudice ai sensi del terzo periodo del  comma  1-bis.1  del
          presente articolo ovvero  le  misure  adottate  nell'ambito
          della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico
          nazionale ai sensi del quinto periodo  del  medesimo  comma
          1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione  accerti,  su
          istanza  dell'interessato,   la   cessazione   dei   rischi
          conseguenti alla libera disponibilita' del  bene  medesimo.
          Qualora la cessione avvenga nei  casi  previsti  dal  comma
          1-octies,  ultimo  periodo,  la  confisca  dei  beni  perde
          efficacia e si trasferisce  sul  corrispettivo  versato  ai
          sensi  del  primo  periodo  del   presente   comma,   ferma
          l'applicazione del quinto periodo. 
              1-decies. Per le finalita' di cui  al  comma  1-octies,
          lettera  c),  la  verifica  relativa  all'attuazione  delle
          misure indicate nell'ambito della  procedura  di  interesse
          strategico nazionale e' effettuata da un comitato di cinque
          esperti, scelti tra soggetti  di  comprovata  esperienza  e
          competenza in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  della
          salute e di ingegneria impiantistica, nominato con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
          adottato sentiti i Ministri delle imprese  e  del  made  in
          Italy, della salute e per gli affari europei,  il  Sud,  le
          politiche di coesione e il PNRR, nonche' la regione nel cui
          territorio sono ubicati gli impianti o  le  infrastrutture.
          Con il  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  si  provvede
          altresi' alla determinazione del  compenso  riconosciuto  a
          ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore
          ad euro 50.000 in ragione d'anno, con oneri posti a  carico
          esclusivo    dei    terzi    gestori    dell'impianto     o
          dell'infrastruttura.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica trasmette alle  Camere  una  relazione
          sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato  di  cui
          al primo periodo.»)) 
              - Il testo  dell'art.  19  del  decreto  legislativo  8
          giugno   2001,   n.   231,   recante    disciplina    della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2001, n.  140,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Confisca). - 1. Nei  confronti  dell'ente  e'
          sempre disposta, con la sentenza di condanna,  la  confisca
          del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte
          che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi
          i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
              2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma
          del comma 1, la stessa  puo'  avere  ad  oggetto  somme  di
          denaro, beni o altre  utilita'  di  valore  equivalente  al
          prezzo o al profitto del reato. 
              2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti
          industriali o parti di essi che siano stati  dichiarati  di
          interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero
          impianti  o  infrastrutture  necessari  ad  assicurarne  la
          continuita'  produttiva,  si  applica  l'articolo  104-bis,
          commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271.» 
              - Il testo dell'art. 53 del citato decreto  legislativo
          n. 231 del 2001,  come  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 53 (Sequestro preventivo). - 1. Il  giudice  puo'
          disporre il sequestro delle cose di cui  e'  consentita  la
          confisca  a  norma  dell'articolo  19.  Si   osservano   le
          disposizioni di cui agli articoli 321,  commi  3,  3-bis  e
          3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di  procedura  penale,
          in quanto applicabili. 
              1-bis.  Ove  il  sequestro,  eseguito  ai  fini   della
          confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo
          19, abbia ad oggetto societa',  aziende  ovvero  beni,  ivi
          compresi i titoli, nonche'  quote  azionarie  o  liquidita'
          anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario
          ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi  societari
          esclusivamente al fine di garantire  la  continuita'  e  lo
          sviluppo aziendali, esercitando i  poteri  di  vigilanza  e
          riferendone   all'autorita'   giudiziaria.   In   caso   di
          violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria
          adotta i  provvedimenti  conseguenti  e  puo'  nominare  un
          amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.  Con
          la nomina si intendono  eseguiti  gli  adempimenti  di  cui
          all'articolo   104   delle   norme   di   attuazione,    di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271.  In
          caso di sequestro  in  danno  di  societa'  che  gestiscono
          stabilimenti di interesse strategico nazionale  e  di  loro
          controllate,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui   al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
              1-ter.   Quando   il   sequestro   abbia   ad   oggetto
          stabilimenti industriali o parti di essi  che  siano  stati
          dichiarati  di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad
          assicurarne   la   continuita'   produttiva,   si   applica
          l'articolo  104-bis,  commi  1.bis.1,  1-bis.2,  1-septies,
          1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme  di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.
          271.». 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre
          2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a  tutela  della
          salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
          di  crisi  di   stabilimenti   industriali   di   interesse
          strategico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          dicembre 2012, n. 282, cosi' recita: 
              «Art.  1   (Efficacia   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse  strategico  nazionale).  -   1.   In   caso   di
          stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
          subordinati, compresi  quelli  ammessi  al  trattamento  di
          integrazione dei guadagni,  non  inferiore  a  duecento  da
          almeno un anno, qualora vi sia una assoluta  necessita'  di
          salvaguardia  dell'occupazione  e  della   produzione,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare    puo'    autorizzare,    in    sede    di    riesame
          dell'autorizzazione integrata ambientale,  la  prosecuzione
          dell'attivita'  produttiva  per   un   periodo   di   tempo
          determinato non superiore a 36 mesi  ed  a  condizione  che
          vengano   adempiute   le   prescrizioni    contenute    nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
              2. Nei casi di cui al  comma  1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale del territorio interessato. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
              5-bis. Il Ministro della salute  riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.» 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 5  gennaio
          2023,  n.  2,  recante  misure  urgenti  per  impianti   di
          interesse strategico nazionale, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 gennaio 2023, n. 4, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Disposizioni  in  materia  di  responsabilita'
          penale). - 1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad
          un   provvedimento   che    autorizza    la    prosecuzione
          dell'attivita' di uno stabilimento industriale o  parte  di
          esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano  dal
          rispetto  delle  prescrizioni  dettate  dal   provvedimento
          dirette a tutelare i beni giuridici  protetti  dalle  norme
          incriminatrici, se ha agito in  conformita'  alle  medesime
          prescrizioni.» 
              - Il testo  dell'articolo  217  del  regio  decreto  27
          luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo  unico
          delle leggi sanitarie, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 agosto 1934, n. 186, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 217. 
              Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di  acque,
          rifiuti solidi  o  liquidi  provenienti  da  manifatture  o
          fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno  per  la
          salute  pubblica,  il  podesta'  prescrive  le   norme   da
          applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e
          si assicura della loro esecuzione ed efficienza. 
              Nel caso di inadempimento il podesta'  puo'  provvedere
          di ufficio nei modi e termini  stabiliti  nel  testo  unico
          della legge comunale e provinciale.» 
              - Il testo  dell'articolo  50,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  recante  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.  227,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia). - omissis. 
              5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o  di
          igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale   le
          ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
          quale rappresentante della comunita'  locale.  Le  medesime
          ordinanze sono adottate dal sindaco,  quale  rappresentante
          della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
          di interventi volti a superare situazioni di grave  incuria
          o degrado del territorio, dell'ambiente  e  del  patrimonio
          culturale o di pregiudizio del decoro e  della  vivibilita'
          urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
          della tranquillita'  e  del  riposo  dei  residenti,  anche
          intervenendo in materia di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche.   Negli   altri   casi    l'adozione    dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
              Omissis.» 
              - Il  testo  dell'articolo  54,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, cosi' recita: 
              «Art. 54 (Attribuzioni del sindaco  nelle  funzioni  di
          competenza statale). - omissis. 
              4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta  con
          atto motivato provvedimenti, anche contingibili  e  urgenti
          nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento,  al
          fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che
          minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.  I
          provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
          comunicati al prefetto anche ai fini della  predisposizione
          degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 
              Omissis.» 
              -  Il  testo  dell'articolo   29-sexies   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
          ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: 
              «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata  ambientale).
          - 1. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata  ai
          sensi del presente decreto, deve includere tutte le  misure
          necessarie a soddisfare i  requisiti  di  cui  ai  seguenti
          commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
          comma 16, e 29-septies, al fine di  conseguire  un  livello
          elevato di  protezione  dell'ambiente  nel  suo  complesso.
          L'autorizzazione   integrata   ambientale   di    attivita'
          regolamentate dal decreto legislativo  4  aprile  2006,  n.
          216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
          serra, di cui all'allegato B  del  medesimo  decreto,  solo
          quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
          inquinamento locale. 
              2. 
              3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
          valori  limite  di  emissione  fissati  per   le   sostanze
          inquinanti, in  particolare  quelle  dell'allegato  X  alla
          Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
          interessata in quantita' significativa,  in  considerazione
          della  loro  natura   e   delle   loro   potenzialita'   di
          trasferimento dell'inquinamento da un  elemento  ambientale
          all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite  ai
          sensi della vigente normativa in  materia  di  inquinamento
          acustico.  I  valori  limite  di  emissione  fissati  nelle
          autorizzazioni integrate ambientali  non  possono  comunque
          essere meno rigorosi  di  quelli  fissati  dalla  normativa
          vigente nel territorio in cui e'  ubicata  l'installazione.
          Se del caso i valori limite  di  emissione  possono  essere
          integrati o sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche
          equivalenti. 
              3-bis. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene
          le ulteriori disposizioni che  garantiscono  la  protezione
          del  suolo  e  delle  acque   sotterranee,   le   opportune
          disposizioni  per  la   gestione   dei   rifiuti   prodotti
          dall'impianto e per  la  riduzione  dell'impatto  acustico,
          nonche' disposizioni adeguate  per  la  manutenzione  e  la
          verifica periodiche delle misure adottate per prevenire  le
          emissioni  nel  suolo   e   nelle   acque   sotterranee   e
          disposizioni adeguate relative al controllo  periodico  del
          suolo e delle acque sotterranee in relazione alle  sostanze
          pericolose che possono essere presenti nel  sito  e  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. 
              4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i  valori  limite
          di emissione, i parametri e le misure tecniche  equivalenti
          di   cui   ai   commi    precedenti    fanno    riferimento
          all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
          l'obbligo  di  utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia
          specifica, tenendo  conto  delle  caratteristiche  tecniche
          dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
          e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti  i  casi,
          le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni  per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso le frontiere e garantiscono un  elevato  livello
          di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 
              4-bis. L'autorita' competente fissa  valori  limite  di
          emissione che garantiscono che, in condizioni di  esercizio
          normali, le emissioni non superino i livelli  di  emissione
          associati alle migliori tecniche disponibili  (BAT-AEL)  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera  l-ter.4),  attraverso
          una delle due opzioni seguenti: 
                a) fissando valori limite di emissione, in condizioni
          di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL,  adottino
          le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi  di
          riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; 
                b) fissando valori limite  di  emissione  diversi  da
          quelli di cui alla lettera a) in termini di  valori,  tempi
          di  riferimento  e  condizioni,  a  patto  che  l'autorita'
          competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
          controllo delle emissioni al  fine  di  verificare  che  le
          emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
          i livelli di emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              4-ter.  L'autorita'  competente  puo'  fissare   valori
          limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
          4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: 
                a) quando previsto dall'articolo 29-septies; 
                b) quando lo richiede  il  rispetto  della  normativa
          vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione  o
          il rispetto dei  provvedimenti  relativi  all'installazione
          non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 
              4-quater. I valori limite di emissione  delle  sostanze
          inquinanti si applicano  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
          emissioni dall'installazione e la  determinazione  di  tali
          valori e' effettuata al netto di ogni eventuale  diluizione
          che avvenga prima  di  quel  punto,  tenendo  se  del  caso
          esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
          sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
          concerne gli  scarichi  indiretti  di  sostanze  inquinanti
          nell'acqua, l'effetto di una stazione di  depurazione  puo'
          essere preso in  considerazione  nella  determinazione  dei
          valori limite di emissione dell'installazione  interessata,
          a  condizione  di  garantire  un  livello  equivalente   di
          protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
          carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. 
              5.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione
          integrata   ambientale   osservando   quanto    specificato
          nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e  3.  In  mancanza  delle
          conclusioni  sulle  BAT  l'autorita'  competente   rilascia
          comunque  l'autorizzazione  integrata  ambientale   secondo
          quanto indicato al comma 5-ter,  tenendo  conto  di  quanto
          previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 
              5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce  condizioni
          di  autorizzazione  sulla  base  di  una  migliore  tecnica
          disponibile  non  descritta  in  alcuna  delle   pertinenti
          conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale  tecnica  sia
          determinata prestando particolare attenzione ai criteri  di
          cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: 
                a)  qualora  le  conclusioni  sulle  BAT  applicabili
          contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli  obblighi  di
          cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero 
                b) qualora le conclusioni sulle BAT  applicabili  non
          contengano BAT-AEL verifica che la  tecnica  garantisca  un
          livello di protezione dell'ambiente non inferiore a  quello
          garantito dalle  migliori  tecniche  disponibili  descritte
          nelle conclusioni sulle BAT. 
              5-ter. Se  un'attivita',  o  un  tipo  di  processo  di
          produzione svolto all'interno di  un'installazione  non  e'
          previsto, ne' da alcuna delle conclusioni  sulle  BAT,  ne'
          dalle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche  disponibili,
          tratte dai documenti pubblicati dalla  Commissione  europea
          in  attuazione  dell'articolo  16,   paragrafo   2,   della
          direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo  2,  della
          direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non  prendono
          in   considerazione   tutti    gli    effetti    potenziali
          dell'attivita' o del  processo  sull'ambiente,  l'autorita'
          competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
          dell'autorizzazione  tenendo  conto  dei  criteri  di   cui
          all'Allegato XI. 
              6. L'autorizzazione integrata ambientale  contiene  gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
          normativa  in  materia   ambientale   e   basandosi   sulle
          conclusioni sulle BAT  applicabili,  la  metodologia  e  la
          frequenza di misurazione, le  condizioni  per  valutare  la
          conformita', la relativa procedura di valutazione,  nonche'
          l'obbligo   di    comunicare    all'autorita'    competente
          periodicamente,  ed  almeno  una  volta  all'anno,  i  dati
          necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
          autorizzazione  ambientale  integrata  nonche',  quando  si
          applica il comma 4-bis, lettera b), una  sintesi  di  detti
          risultati espressi in un formato che consenta un  confronto
          con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
          disponibili, rendendo disponibili,  a  tal  fine,  anche  i
          risultati del controllo  delle  emissioni  per  gli  stessi
          periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche  disponibili.
          L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di  comunicare
          all'autorita' competente e ai comuni  interessati,  nonche'
          all'ente   responsabile   degli   accertamenti    di    cui
          all'articolo  29-decies,  comma  3,  i  dati  relativi   ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale.  Tra  i  requisiti   di   controllo,
          l'autorizzazione stabilisce in  particolare,  nel  rispetto
          del  decreto  di  cui  all'articolo  33,  comma  3-bis,  le
          modalita' e la frequenza dei controlli programmati  di  cui
          all'articolo  29-decies,  comma  3.  Per  gli  impianti  di
          competenza statale le  comunicazioni  di  cui  al  presente
          comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore
          per la protezione  e  la  ricerca  ambientale.  L'autorita'
          competente in sede  di  aggiornamento  dell'autorizzazione,
          per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni,
          su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo
          sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita'
          all'autorizzazione e dei dati relativi ai  controlli  delle
          emissioni, nonche' dei dati reperiti durante  le  attivita'
          di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. 
              6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
          sulle   BAT   applicabili,    l'autorizzazione    integrata
          ambientale programma specifici controlli almeno  una  volta
          ogni cinque anni per le  acque  sotterranee  e  almeno  una
          volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che  sulla  base
          di   una   valutazione   sistematica   del    rischio    di
          contaminazione non siano state fissate diverse modalita'  o
          piu' ampie frequenze per tali controlli. 
              6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma  6  e'
          espressamente prevista  un'attivita'  ispettiva  presso  le
          installazioni  svolta  con  oneri  a  carico  del   gestore
          dall'autorita' di controllo di cui all'articolo  29-decies,
          comma 3, e che preveda l'esame  di  tutta  la  gamma  degli
          effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
          Le  Regioni  possono  prevedere  il   coordinamento   delle
          attivita' ispettive in materia di autorizzazione  integrata
          ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
          impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
          rispetto delle relative normative. 
              7. L'autorizzazione integrata  ambientale  contiene  le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
          i   malfunzionamenti,   e    per    l'arresto    definitivo
          dell'installazione.  L'autorizzazione  puo',  tra  l'altro,
          ferme  restando  le  diverse  competenze  in   materia   di
          autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei  suoli,
          disciplinare la pulizia, la protezione passiva e  la  messa
          in sicurezza di parti dell'installazione per  le  quali  il
          gestore dichiari non essere  previsto  il  funzionamento  o
          l'utilizzo durante la  durata  dell'autorizzazione  stessa.
          Gli spazi liberabili con la  rimozione  di  tali  parti  di
          impianto sono considerati  disponibili  alla  realizzazione
          delle migliori tecniche  disponibili  negli  stretti  tempi
          tecnici e amministrativi necessari alla demolizione  e,  se
          del caso, alla bonifica. 
              7-bis. Fermo restando quanto prescritto  agli  articoli
          237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per  gli
          impianti di incenerimento o  coincenerimento,  e'  facolta'
          dell'autorita'  competente,   considerata   la   stabilita'
          d'esercizio delle tecniche  adottate,  l'affidabilita'  dei
          controlli  e  la  mancata  contestazione  al  gestore,  nel
          periodo di validita' della  precedente  autorizzazione,  di
          violazioni  relative  agli   obblighi   di   comunicazione,
          indicare  preventivamente  nell'autorizzazione  il   numero
          massimo,  la  massima  durata  e  la   massima   intensita'
          (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
          valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
          una medesima causa, che  possono  essere  considerati,  nel
          corso di validita' dell'autorizzazione  stessa,  situazioni
          diverse dal normale esercizio e nel contempo non  rientrare
          tra le situazioni di incidente o  imprevisti,  disciplinate
          dall'articolo 29-undecies. 
              8.  Per  le  installazioni  assoggettate   al   decreto
          legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  334,   l'autorita'
          competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
          competente per il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale  le  piu'  recenti  valutazioni  assunte   e   i
          provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
          sicurezza e  della  prevenzione  dei  rischi  di  incidenti
          rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
          condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              8-bis.  Per  le  pratiche   assoggettate   al   decreto
          legislativo  del  31  luglio  2020,  n.  101,  il  Prefetto
          trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente
          per il rilascio dell'autorizzazione  integrata  ambientale.
          Le  relative  prescrizioni  sono  espressamente   riportate
          nell'autorizzazione  e  ad   esse   sono   armonizzate   le
          condizioni ivi previste. 
              9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
          ulteriori  condizioni  specifiche  ai  fini  del   presente
          decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente.  Ad
          esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
          precedenti  commi  e  in  particolare  del   comma   4-bis,
          l'autorizzazione puo' disporre  la  redazione  di  progetti
          migliorativi,  da  presentare  ai  sensi   del   successivo
          articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate
          ulteriori  prestazioni   ambientali   in   tempi   fissati,
          impegnando  il  gestore  ad  individuare  le  tecniche   da
          implementare  a  tal  fine.  In  tale  ultimo  caso,  fermo
          restando   l'obbligo   di   comunicare   i    miglioramenti
          progettati, le disposizioni di cui  all'articolo  29-nonies
          non si applicano alle modifiche strettamente necessarie  ad
          adeguare la funzionalita' degli impianti alle  prescrizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              9-bis. In casi specifici  l'autorita'  competente  puo'
          fissare valori limite di emissione meno  severi  di  quelli
          discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
          che una valutazione dimostri che porre limiti di  emissione
          corrispondenti ai  'livelli  di  emissione  associati  alle
          migliori   tecniche    disponibili'    comporterebbe    una
          maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
          ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica  e  delle
          condizioni ambientali locali dell'istallazione  interessata
          e   delle   caratteristiche   tecniche    dell'istallazione
          interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
          in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
          tali scelta, illustrando il risultato della  valutazione  e
          la  giustificazione  delle  condizioni  imposte.  I  valori
          limite di emissione cosi' fissati  non  superano,  in  ogni
          caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
          presente  decreto,  laddove  applicabili.  Ai  fini   della
          predisposizione di tale allegato  si  fa  riferimento  alle
          linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
          Tale  Allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          entro sei mesi dall'emanazione, da parte della  Commissione
          europea, di eventuali linee guida comunitarie  in  materia,
          per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
          L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
          principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in  particolare
          che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo  e  che
          si realizzi  nel  complesso  un  elevato  grado  di  tutela
          ambientale. L'applicazione del presente comma  deve  essere
          espressamente riverificata e riconfermata in  occasione  di
          ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 
              9-ter. L'autorita' competente  puo'  accordare  deroghe
          temporanee alle disposizioni del  comma  4-bis  e  5-bis  e
          dell'articolo  6,  comma  16,  lettera  a),  in   caso   di
          sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per  un
          periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
          che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa  o
          che  le  emissioni  dell'attivita'  raggiungano  almeno   i
          livelli  di  emissione  associati  alle  migliori  tecniche
          disponibili. 
              9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al  punto
          6.6 dell'Allegato VIII  alla  Parte  Seconda,  il  presente
          articolo si applica fatta salva la normativa in materia  di
          benessere degli animali. 
              9-quinquies. Fatto salvo  quanto  disposto  alla  Parte
          Terza ed al  Titolo  V  della  Parte  Quarta  del  presente
          decreto, l'autorita' competente  stabilisce  condizioni  di
          autorizzazione volte a garantire che il gestore: 
                a)  quando  l'attivita'   comporta   l'utilizzo,   la
          produzione o lo  scarico  di  sostanze  pericolose,  tenuto
          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e
          delle  acque  sotterranee  nel   sito   dell'installazione,
          elabori   e   trasmetta   per   validazione   all'autorita'
          competente la relazione di riferimento di cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa  in  servizio
          della  nuova  installazione  o   prima   dell'aggiornamento
          dell'autorizzazione    rilasciata    per    l'installazione
          esistente; 
                b)  al  momento  della  cessazione  definitiva  delle
          attivita', valuti lo stato di contaminazione  del  suolo  e
          delle acque sotterranee da  parte  di  sostanze  pericolose
          pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; 
                c) qualora dalla valutazione di cui alla  lettera  b)
          risulti che l'installazione ha  provocato  un  inquinamento
          significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con
          sostanze  pericolose  pertinenti,   rispetto   allo   stato
          constatato nella  relazione  di  riferimento  di  cui  alla
          lettera a), adotti le misure  necessarie  per  rimediare  a
          tale inquinamento in modo  da  riportare  il  sito  a  tale
          stato, tenendo conto della fattibilita'  tecnica  di  dette
          misure; 
                d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello
          stato del sito  indicato  nell'istanza,  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
          suolo e  delle  acque  sotterranee  nel  sito  comporta  un
          rischio significativo per la salute umana o per  l'ambiente
          in  conseguenza  delle  attivita'  autorizzate  svolte  dal
          gestore    anteriormente     al     primo     aggiornamento
          dell'autorizzazione per l'installazione  esistente,  esegua
          gli  interventi  necessari   ad   eliminare,   controllare,
          contenere o ridurre le sostanze  pericolose  pertinenti  in
          modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o  dell'uso
          futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; 
                e) se non e' tenuto  ad  elaborare  la  relazione  di
          riferimento di  cui  alla  lettera  a),  al  momento  della
          cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
          necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
          sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito,  tenuto
          conto dell'uso attuale  o  dell'uso  futuro  approvato  del
          medesimo non  comporti  un  rischio  significativo  per  la
          salute umana o per l'ambiente a causa della  contaminazione
          del suolo o delle acque sotterranee  in  conseguenza  delle
          attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato  del  sito
          di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 
              9-sexies.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di
          riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis),
          con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle
          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 
              9-septies.  A  garanzia  degli  obblighi  di  cui  alla
          lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
          ambientale  prevede  adeguate  garanzie   finanziarie,   da
          prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
          o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
          l'autorita'  competente  dovra'   tenere   in   conto   nel
          determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.» 
              - Il testo dell'articolo 29-decies del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
          prima   di    dare    attuazione    a    quanto    previsto
          dall'autorizzazione   integrata    ambientale,    ne    da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              2. A far data dall'invio della comunicazione di cui  al
          comma 1, il gestore trasmette all'autorita' competente e ai
          comuni interessati,  nonche'  all'ente  responsabile  degli
          accertamenti  di  cui  al  comma  3,  i  dati  relativi  ai
          controlli  delle  emissioni  richiesti  dall'autorizzazione
          integrata  ambientale,  secondo   modalita'   e   frequenze
          stabilite    nell'autorizzazione    stessa.     L'autorita'
          competente provvede a mettere tali dati a disposizione  del
          pubblico  tramite   gli   uffici   individuati   ai   sensi
          dell'articolo   29-quater,   comma   3,   ovvero   mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          ai sensi  dell'articolo  29-quater,  comma  2.  Il  gestore
          provvede, altresi', ad informare immediatamente i  medesimi
          soggetti   in   caso   di   violazione   delle   condizioni
          dell'autorizzazione,  adottando  nel  contempo  le   misure
          necessarie a ripristinare nel piu' breve tempo possibile la
          conformita'. 
              3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale, per impianti di competenza  statale,  o,  negli
          altri  casi,  l'autorita'  competente,  avvalendosi   delle
          agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente,  accertano,  secondo   quanto   previsto   e
          programmato  nell'autorizzazione  ai  sensi   dell'articolo
          29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: 
                a) il rispetto delle  condizioni  dell'autorizzazione
          integrata ambientale; 
                b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
          con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
          dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
          rispetto dei valori limite di emissione; 
                c)  che  il  gestore  abbia  ottemperato  ai   propri
          obblighi  di  comunicazione  e  in  particolare  che  abbia
          informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
          inconvenienti  o  incidenti   che   influiscano   in   modo
          significativo sull'ambiente, tempestivamente dei  risultati
          della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 
              4. Ferme restando le misure  di  controllo  di  cui  al
          comma  3,   l'autorita'   competente,   nell'ambito   delle
          disponibilita' finanziarie del proprio  bilancio  destinate
          allo scopo, puo'  disporre  ispezioni  straordinarie  sugli
          impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita  in  loco,  il
          soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
          che  contiene  i  pertinenti  riscontri  in   merito   alla
          conformita'   dell'installazione   alle    condizioni    di
          autorizzazione  e  le  conclusioni  riguardanti   eventuali
          azioni da intraprendere.  La  relazione  e'  notificata  al
          gestore interessato e all'autorita'  competente  entro  due
          mesi dalla  visita  in  loco  ed  e'  resa  disponibile  al
          pubblico, conformemente al  comma  8,  entro  quattro  mesi
          dalla visita in loco. Fatto salvo il comma  9,  l'autorita'
          competente provvede affinche' il gestore, entro un  termine
          ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure  che  ritiene
          necessarie, tenendo in  particolare  considerazione  quelle
          proposte nella relazione. 
              6. Gli esiti  dei  controlli  e  delle  ispezioni  sono
          comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
          le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
          al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure  da
          adottare. 
              7. Ogni  organo  che  svolge  attivita'  di  vigilanza,
          controllo,  ispezione  e  monitoraggio  su   impianti   che
          svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII,  e  che
          abbia  acquisito   informazioni   in   materia   ambientale
          rilevanti ai fini dell'applicazione del  presente  decreto,
          comunica  tali  informazioni,  ivi  comprese  le  eventuali
          notizie di reato, anche all'autorita' competente. 
              8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
          dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
          in possesso dell'autorita' competente, devono essere  messi
          a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio  individuato
          all'articolo 29-quater, comma 3,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
          ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
          di  sicurezza  di   cui   all'articolo   29-quattuordecies,
          l'autorita' competente procede secondo  la  gravita'  delle
          infrazioni: 
                a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
          devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
          entro cui, fermi  restando  gli  obblighi  del  gestore  in
          materia di autonoma adozione  di  misure  di  salvaguardia,
          devono  essere  applicate  tutte  le   appropriate   misure
          provvisorie  o  complementari  che  l'autorita'  competente
          ritenga   necessarie   per   ripristinare    o    garantire
          provvisoriamente la conformita'; 
                b)   alla   diffida   e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
          situazioni che costituiscano un pericolo immediato  per  la
          salute umana  o  per  l'ambiente  o  nel  caso  in  cui  le
          violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte in un
          anno. Decorso il  tempo  determinato  contestualmente  alla
          diffida,  la  sospensione  e'  automaticamente   prorogata,
          finche' il gestore  non  dichiara  di  aver  individuato  e
          risolto il problema che  ha  causato  l'inottemperanza.  La
          sospensione e' inoltre  automaticamente  rinnovata  a  cura
          dell'autorita'  di  controllo  di  cui  al  comma  3,  alle
          medesime condizioni e  durata  individuate  contestualmente
          alla diffida, se i controlli sul successivo  esercizio  non
          confermano che e' stata ripristinata la conformita', almeno
          in relazione alle situazioni che, costituendo  un  pericolo
          immediato per la salute umana  o  per  l'ambiente,  avevano
          determinato la precedente sospensione; 
                c) alla revoca dell'autorizzazione  e  alla  chiusura
          dell'installazione, in caso  di  mancato  adeguamento  alle
          prescrizioni imposte con la diffida e in caso di  reiterate
          violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
          danno per l'ambiente; 
                d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in  cui
          l'infrazione abbia  determinato  esercizio  in  assenza  di
          autorizzazione. 
              10.  In  caso  di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si  manifestino
          situazioni di pericolo o di danno per  la  salute,  ne  da'
          comunicazione al  sindaco  ai  fini  dell'assunzione  delle
          eventuali misure  ai  sensi  dell'articolo  217  del  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
              11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
          ambientale esegue i controlli  di  cui  al  comma  3  anche
          avvalendosi delle agenzie regionali e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente  competenti,  nel
          rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma  5,  del
          decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
              11-bis.  Le  attivita'  ispettive  in   sito   di   cui
          all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui  al  comma  4
          sono definite in un piano d'ispezione ambientale a  livello
          regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o
          della   Provincia   autonoma,    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          garantire  il  coordinamento  con  quanto  previsto   nelle
          autorizzazioni integrate statali ricadenti nel  territorio,
          e caratterizzato dai seguenti elementi: 
                a)  un'analisi  generale  dei   principali   problemi
          ambientali pertinenti; 
                b) la identificazione della zona  geografica  coperta
          dal piano d'ispezione; 
                c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
                d) le procedure per l'elaborazione dei programmi  per
          le ispezioni ambientali ordinarie; 
                e)  le  procedure  per  le  ispezioni  straordinarie,
          effettuate per indagare nel piu' breve tempo  possibile  e,
          se  necessario,  prima  del   rilascio,   del   riesame   o
          dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le  denunce  ed  i
          casi gravi di incidenti,  di  guasti  e  di  infrazione  in
          materia ambientale; 
                f) se  necessario,  le  disposizioni  riguardanti  la
          cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. 
              11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera  un
          anno per le installazioni  che  presentano  i  rischi  piu'
          elevati, tre anni per le  installazioni  che  presentano  i
          rischi meno elevati, sei  mesi  per  installazioni  per  le
          quali la precedente  ispezione  ha  evidenziato  una  grave
          inosservanza  delle  condizioni  di  autorizzazione.   Tale
          periodo e' determinato, tenendo conto  delle  procedure  di
          cui  al  comma  11-bis,  lettera  d),  sulla  base  di  una
          valutazione sistematica effettuata dalla  Regione  o  dalla
          Provincia   autonoma   sui    rischi    ambientali    delle
          installazioni interessate, che considera almeno: 
                a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni
          interessate sulla salute  umana  e  sull'ambiente,  tenendo
          conto  dei  livelli  e  dei  tipi   di   emissioni,   della
          sensibilita'  dell'ambiente  locale  e   del   rischio   di
          incidenti; 
                b) il  livello  di  osservanza  delle  condizioni  di
          autorizzazione; 
                c)  la  partecipazione   del   gestore   al   sistema
          dell'Unione di ecogestione e  audit  (EMAS)  (a  norma  del
          regolamento (CE) n. 1221/2009.» 
              - Il testo dell'articolo 29-octies del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
              «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). -  1.  L'autorita'
          competente   riesamina   periodicamente    l'autorizzazione
          integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
          condizioni. 
              2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
          BAT, nuove o aggiornate,  applicabili  all'installazione  e
          adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o  da
          ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
          possano condizionare  l'esercizio  dell'installazione.  Nel
          caso di installazioni complesse, in cui  siano  applicabili
          piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento  va  fatto,  per
          ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni  sulle
          BAT pertinenti al relativo settore industriale. 
              3. Il riesame con valenza, anche in termini  tariffari,
          di     rinnovo     dell'autorizzazione     e'      disposto
          sull'installazione nel suo complesso: 
                a) entro quattro anni  dalla  data  di  pubblicazione
          nella  Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   delle
          decisioni relative  alle  conclusioni  sulle  BAT  riferite
          all'attivita' principale di un'installazione; 
                b)  quando  sono  trascorsi  10  anni  dal   rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o   dall'ultimo
          riesame effettuato sull'intera installazione. 
              4.  Il  riesame  e'   inoltre   disposto,   sull'intera
          installazione  o   su   parti   di   essa,   dall'autorita'
          competente,  anche  su   proposta   delle   amministrazioni
          competenti in materia ambientale, comunque quando: 
                a) a giudizio dell'autorita'  competente  ovvero,  in
          caso di installazioni di  competenza  statale,  a  giudizio
          dell'amministrazione  competente  in  materia  di  qualita'
          della    specifica    matrice    ambientale    interessata,
          l'inquinamento  provocato  dall'installazione  e'  tale  da
          rendere  necessaria  la  revisione  dei  valori  limite  di
          emissione fissati nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in
          quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare  quando
          e'    accertato    che    le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
          obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli  strumenti
          di pianificazione e programmazione di settore; 
                b) le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito
          modifiche  sostanziali,   che   consentono   una   notevole
          riduzione delle emissioni; 
                c) a giudizio di una  amministrazione  competente  in
          materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
          di  sicurezza  o  di  tutela  dal  rischio   di   incidente
          rilevante,  la  sicurezza  di  esercizio  del  processo   o
          dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; 
                d) sviluppi delle  norme  di  qualita'  ambientali  o
          nuove disposizioni  legislative  comunitarie,  nazionali  o
          regionali lo esigono; 
                e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies,  comma
          4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
          violazioni  delle  prescrizioni  autorizzative,   indicando
          conseguentemente    la     necessita'     di     aggiornare
          l'autorizzazione  per  garantire  che,  in  condizioni   di
          esercizio normali, le emissioni corrispondano  ai  "livelli
          di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 
              5. A seguito della comunicazione di avvio  del  riesame
          da parte dell'autorita' competente,  il  gestore  presenta,
          entro il termine determinato dall'autorita'  competente  in
          base alla prevista  complessita'  della  documentazione,  e
          compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso  in  cui  la
          necessita'  di  avviare  il  riesame   interessi   numerose
          autorizzazioni, in base ad un apposito calendario  annuale,
          tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame  delle
          condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
          i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
          consentano    un    confronto    tra    il    funzionamento
          dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
          sulle BAT applicabili e i livelli  di  emissione  associati
          alle migliori tecniche disponibili  nonche',  nel  caso  di
          riesami relativi all'intera installazione,  l'aggiornamento
          di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter,  comma
          1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b),  la  domanda  di
          riesame  e'  comunque  presentata  entro  il  termine   ivi
          indicato. Nel caso di  inosservanza  del  predetto  termine
          l'autorizzazione   si   intende   scaduta.    La    mancata
          presentazione nei tempi indicati  di  tale  documentazione,
          completa dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa,
          comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
          euro, con l'obbligo di provvedere  entro  i  successivi  90
          giorni.  Al  permanere  dell'inadempimento   la   validita'
          dell'autorizzazione,  previa  diffida,   e'   sospesa.   In
          occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
          tutte le informazioni provenienti  dai  controlli  o  dalle
          ispezioni. 
              6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della  Unione  europea  delle  decisioni
          sulle  conclusioni   sulle   BAT   riferite   all'attivita'
          principale  di  un'installazione,  l'autorita'   competente
          verifica che: 
                a)  tutte  le  condizioni   di   autorizzazione   per
          l'installazione  interessata  siano   riesaminate   e,   se
          necessario,  aggiornate  per  assicurare  il  rispetto  del
          presente   decreto   in   particolare,   se    applicabile,
          dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; 
                b) l'installazione sia conforme a tali condizioni  di
          autorizzazione. 
              7. Il ritardo  nella  presentazione  della  istanza  di
          riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a),  non
          puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
          tempi  fissati  per  l'adeguamento   dell'esercizio   delle
          installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 
              8. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti  registrata  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.
          1221/2009, il termine di cui al comma  3,  lettera  b),  e'
          esteso a sedici anni. Se  la  registrazione  ai  sensi  del
          predetto regolamento e'  successiva  all'autorizzazione  di
          cui   all'articolo   29-quater,   il   riesame   di   detta
          autorizzazione e' effettuato almeno  ogni  sedici  anni,  a
          partire dal primo successivo riesame. 
              9. Nel  caso  di  un'installazione  che,  all'atto  del
          rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater,
          risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO  14001,  il
          termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso  a  dodici
          anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
          successiva   all'autorizzazione   di    cui    all'articolo
          29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato
          almeno ogni dodici anni, a  partire  dal  primo  successivo
          riesame. 
              10. Il procedimento  di  riesame  e'  condotto  con  le
          modalita'  di  cui  agli  articoli  29-ter,  comma   4,   e
          29-quater.   In   alternativa   alle   modalita'   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  3,  la  partecipazione  del
          pubblico alle decisioni puo' essere  assicurata  attraverso
          la pubblicazione nel sito web istituzionale  dell'autorita'
          competente. 
              11. Fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente  in
          merito al riesame, il gestore  continua  l'attivita'  sulla
          base dell'autorizzazione in suo possesso.»