Art. 24 
 
Disposizioni   per   la   funzionalita'    delle    Prefetture-Uffici
  territoriali  del  Governo  nonche'  disposizioni  in  materia   di
  ingresso di  lavoratori  stranieri  per  motivi  particolari  e  in
  materia di lavoratori frontalieri 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  131,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino  all'anno
2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma  1
e' riassegnata ad apposito programma dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.». 
  2.  Allo  scopo  di  garantire  supporto   alle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo delle province interessate  dallo  stato  di
emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data
4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad
assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a
tempo determinato di durata annuale ((e, comunque, non eccedente il))
31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a  euro  1.414.037  al
lordo degli oneri a carico dello  Stato,  di  cui  euro  471.346  per
l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unita'  di  personale
non  dirigenziale,   con   professionalita'   di   tipo   tecnico   o
amministrativo-contabile,  appartenente   all'Area   funzionari,   da
destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A
tal  fine,  il  Ministero  dell'interno  puo'  ricorrere  anche  allo
scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da  altre
amministrazioni, per la  medesima  Area  professionale.  Il  Ministro
dell'interno individua con proprio ((decreto)) il numero delle unita'
di personale, di cui  al  primo  periodo,  da  assegnare  a  ciascuna
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
  3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  2,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato  all'acquisto  di  strumenti  e  prodotti
informatici  destinati  a  potenziare  la  funzionalita'  delle  sale
operative  di  protezione  civile,  per  il  supporto  tecnico   alle
decisioni dei Centri coordinamento soccorsi  delle  Prefetture-Uffici
territoriali del Governo e dei Centri operativi misti  istituiti  dai
Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
  4.  Al  fine  di  rafforzare   l'azione   delle   Prefetture-Uffici
territoriali del Governo di cui al comma 2, e'  altresi'  autorizzata
la spesa((,)) al lordo degli oneri a  carico  dello  Stato,  di  euro
376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal  personale  in  servizio
presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo. 
  5.  All'articolo  6,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello  straniero»,  le  parole:  «nell'ambito  delle
quote  stabilite  a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse. 
  ((5-bis.  All'articolo  27  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno  dodici
mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti  alla  richiesta,  di
imprese  aventi  sede  in  Italia,  ovvero  di  societa'  da   queste
partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio  consolidato
redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti
all'Unione europea,  ai  fini  del  loro  impiego  nelle  sedi  delle
suddette imprese o societa' presenti nel territorio italiano»; 
  b) al comma 1-ter, le parole: «lettere a)  e  c)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere a), c) e i-bis)». 
  5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai  soli
lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano  la
loro attivita' lavorativa in modalita' di telelavoro.)) 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da  2  a  4  del
presente articolo, pari a euro 1.108.266  per  l'anno  2023  ed  euro
1.579.611  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'interno.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  citato
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131: 
              «Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per
          il   servizio   civile   e   di   sportelli    unici    per
          l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di  rotazione  per
          la solidarieta' alle vittime dei  reati  di  tipo  mafioso,
          delle richieste estorsive e dell'usura di cui  all'articolo
          2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di   ogni
          esercizio  finanziario  ed  accertate,  con   decreto   del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  riassegnate,  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  al  Fondo
          di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
          esigenze dei Ministeri. 
              2.  Una  quota  delle  risorse  resesi  disponibili  al
          termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
          accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012,  ad  apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze relativo al  Fondo  nazionale
          per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della  legge
          8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita'  degli
          sportelli unici per l'immigrazione delle  Prefetture-uffici
          territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione  delle
          Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre  2012  (21),  fermo  restando
          quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con  le
          medesime procedure di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, una quota ulteriore di euro  10.073.944  per  l'anno
          2012 e' assegnata ad  apposito  programma  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              2-bis.  Per  le   esigenze   di   funzionalita'   delle
          Prefetture-Uffici territoriali  del  Governo,  a  decorrere
          dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari  al  30
          per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
          apposito programma dello stato di previsione del  Ministero
          dell'interno. (22) 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
          1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
          subordinato,  lavoro  autonomo  e  familiari  puo'   essere
          utilizzato anche per le altre attivita' consentite.  Quello
          rilasciato per motivi di studio e  formazione  puo'  essere
          convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo  3,
          comma 4,  comunque  prima  della  sua  scadenza,  e  previa
          stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
          rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
          requisiti  previsti  dall'articolo  26,  in   permesso   di
          soggiorno per motivi di lavoro. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27,  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi  particolari).  -
          1. Al di fuori  degli  ingressi  per  lavoro  di  cui  agli
          articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
          cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento  di  attuazione
          disciplina particolari modalita' e termini per il  rilascio
          delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
          permessi di soggiorno per lavoro  subordinato,  per  ognuna
          delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: 
                a) dirigenti o personale altamente  specializzato  di
          societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero  di  uffici
          di rappresentanza di societa' estere che  abbiano  la  sede
          principale di attivita' nel territorio di uno Stato  membro
          dell'Organizzazione   mondiale   del   commercio,    ovvero
          dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
          o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea; 
                b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 
                c) i professori universitari destinati a svolgere  in
          Italia un incarico accademico; 
                d) traduttori e interpreti; 
                e) collaboratori  familiari  aventi  regolarmente  in
          corso all'estero da almeno  un  anno,  rapporti  di  lavoro
          domestico a tempo pieno con cittadini  italiani  o  di  uno
          degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
          che si trasferiscono in Italia,  per  la  prosecuzione  del
          rapporto di lavoro domestico; 
                f) persone che, autorizzate a soggiornare per  motivi
          di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
          addestramento presso datori di lavoro italiani; 
                g); 
                h) lavoratori marittimi occupati nella misura  e  con
          le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione; 
                i) lavoratori dipendenti regolarmente  retribuiti  da
          datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
          aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
          i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
          persone  fisiche  o  giuridiche,  italiane   o   straniere,
          residenti in Italia, al fine di effettuare  nel  territorio
          italiano determinate prestazioni oggetto  di  contratto  di
          appalto  stipulato  tra  le  predette  persone  fisiche   o
          giuridiche residenti o  aventi  sede  in  Italia  e  quelle
          residenti o aventi  sede  all'estero,  nel  rispetto  delle
          disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
          23 ottobre 1960, n. 1369, e delle  norme  internazionali  e
          comunitarie; 
                i-bis) i lavoratori che siano stati  dipendenti,  per
          almeno  dodici  mesi   nell'arco   dei   quarantotto   mesi
          antecedenti alla  richiesta,  di  imprese  aventi  sede  in
          Italia, ovvero di societa' da queste  partecipate,  secondo
          quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto  ai
          sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto  legislativo
          9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati  e  territori  non
          appartenenti all'Unione europea, ai fini del  loro  impiego
          nelle sedi delle suddette imprese o societa'  presenti  nel
          territorio italiano; 
                l) lavoratori occupati  presso  circhi  o  spettacoli
          viaggianti all'estero; 
              m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
          teatrali, concertistici o di balletto; 
                n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
          locali di intrattenimento; 
                o) artisti da impiegare da enti musicali  teatrali  o
          cinematografici o da  imprese  radiofoniche  o  televisive,
          pubbliche o private, o da  enti  pubblici,  nell'ambito  di
          manifestazioni culturali o folcloristiche; 
                p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
          tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
          sportive italiane ai sensi della legge 23  marzo  1981,  n.
          91; 
                q)    giornalisti    corrispondenti     ufficialmente
          accreditati in Italia e dipendenti regolarmente  retribuiti
          da organi di  stampa  quotidiani  o  periodici,  ovvero  da
          emittenti radiofoniche o televisive straniere; 
                q-bis) nomadi digitali e lavoratori  da  remoto,  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                r)  persone  che,  secondo  le   norme   di   accordi
          internazionali in vigore per l'Italia, svolgono  in  Italia
          attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
          programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani  o
          sono persone collocate "alla pari"; 
                r-bis)  infermieri   professionali   assunti   presso
          strutture sanitarie pubbliche e private. 
                1-bis. Nel caso in  cui  i  lavoratori  di  cui  alla
          lettera  i)  del  comma  1  siano  dipendenti  regolarmente
          retribuiti  dai  datori  di  lavoro,  persone   fisiche   o
          giuridiche, residenti o aventi sede  in  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e'  sostituito
          da  una  comunicazione,  da  parte  del  committente,   del
          contratto in base al quale la  prestazione  di  servizi  ha
          luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
          contenente i nominativi  dei  lavoratori  da  distaccare  e
          attestante  la  regolarita'  della  loro   situazione   con
          riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro  nello
          Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede  il  datore
          di lavoro. La comunicazione e'  presentata  allo  sportello
          unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
          fini del rilascio del permesso di soggiorno. 
                1-ter. Il nulla osta  al  lavoro  per  gli  stranieri
          indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
          da una comunicazione da parte del datore  di  lavoro  della
          proposta di contratto di soggiorno per lavoro  subordinato,
          previsto   dall'articolo   5-bis.   La   comunicazione   e'
          presentata con modalita' informatiche allo sportello  unico
          per l'immigrazione della prefettura - ufficio  territoriale
          del Governo. Lo sportello unico trasmette la  comunicazione
          al questore per la verifica della insussistenza  di  motivi
          ostativi   all'ingresso   dello    straniero    ai    sensi
          dell'articolo 31,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
          le medesime  modalita'  informatiche,  alla  rappresentanza
          diplomatica o  consolare  per  il  rilascio  del  visto  di
          ingresso. Entro otto  giorni  dall'ingresso  in  Italia  lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione, unitamente al  datore  di  lavoro,  per  la
          sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno  e   per   la
          richiesta del permesso di soggiorno. 
                1-quater. Le disposizioni di cui al  comma  1-ter  si
          applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
          Ministero dell'interno, sentito il  Ministero  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  un   apposito
          protocollo di intesa, con cui i medesimi datori  di  lavoro
          garantiscono   la   capacita'   economica    richiesta    e
          l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
          lavoro di categoria. 
                1-quinquies. I  medici  e  gli  altri  professionisti
          sanitari al seguito di delegazioni sportive,  in  occasione
          di  manifestazioni  agonistiche  organizzate  dal  Comitato
          olimpico   internazionale,   dalle   Federazioni   sportive
          internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano  o
          da organismi, societa' ed  associazioni  sportive  da  essi
          riconosciuti  o,  nei  casi  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
          gruppi  organizzati,  sono  autorizzati   a   svolgere   la
          pertinente   attivita',   in   deroga   alle   norme    sul
          riconoscimento  dei  titoli  esteri,  nei   confronti   dei
          componenti   della   rispettiva   delegazione   o    gruppo
          organizzato e limitatamente al periodo di permanenza  della
          delegazione  o  del  gruppo.  I   professionisti   sanitari
          cittadini di uno Stato membro  dell'Unione  europea  godono
          del medesimo trattamento, ove piu' favorevole. 
                1-sexies. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera
          q-bis), sono cittadini  di  un  Paese  terzo  che  svolgono
          attivita'  lavorativa  altamente   qualificata   attraverso
          l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici  che  consentono  di
          lavorare da remoto, in via autonoma ovvero  per  un'impresa
          anche non residente nel territorio  dello  Stato  italiano.
          Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita'  in
          Italia, non e' richiesto il  nulla  osta  al  lavoro  e  il
          permesso  di  soggiorno,  previa  acquisizione  del   visto
          d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un
          anno, a condizione che il titolare abbia la  disponibilita'
          di un'assicurazione  sanitaria,  a  copertura  di  tutti  i
          rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate  le
          disposizioni di carattere fiscale  e  contributivo  vigenti
          nell'ordinamento  nazionale.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
          del turismo e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti le modalita' e i requisiti  per  il  rilascio  del
          permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi  comprese  le
          categorie di lavoratori altamente qualificati  che  possono
          beneficiare del permesso, i limiti minimi  di  reddito  del
          richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
          dell'attivita' lavorativa da svolgere. 
                1-septies.  I  lavoratori  marittimi   chiamati   per
          l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
          appartenente  all'Unione  europea,  ormeggiate   in   porti
          italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
          bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
          per il periodo necessario allo svolgimento  della  medesima
          attivita' lavorativa e comunque non superiore ad  un  anno.
          Ai  fini  dell'acquisizione  del  predetto  visto  non   e'
          richiesto  il  nulla  osta  al  lavoro.  Si  applicano   le
          disposizioni  del  presente  testo  unico  e  del  relativo
          regolamento  di  attuazione  concernenti  il  soggiorno  di
          marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
          da crociera. 
              2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
          i  lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo   possono
          essere assunti alle dipendenze dei  datori  di  lavoro  per
          esigenze  connesse  alla  realizzazione  e  produzione   di
          spettacoli  previa   apposita   autorizzazione   rilasciata
          dall'ufficio speciale per il  collocamento  dei  lavoratori
          dello spettacolo o sue sezioni periferiche  che  provvedono
          previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
          pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'  rilasciata,  salvo
          che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
          utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima  che
          il  lavoratore  extracomunitario   entri   nel   territorio
          nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati   a
          svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
          spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
          qualifica di assunzione. Il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale determina le procedure  e  le  modalita'
          per il rilascio dell'autorizzazione prevista  dal  presente
          comma. 
              3. Rimangono ferme le  disposizioni  che  prevedono  il
          possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento  di
          determinate attivita'. 
              4.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  1  contiene
          altresi'  norme  per  l'attuazione  delle  convenzioni   ed
          accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
          e  soggiorno  dei  lavoratori   stranieri   occupati   alle
          dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o  di
          enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. 
              5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
          non appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle
          disposizioni    particolari    previste    negli    accordi
          internazionali in vigore con gli Stati confinanti. 
              5-bis. Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri  dell'interno
          e del lavoro e delle politiche sociali, e'  determinato  il
          limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi  stranieri
          che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
          comunque  retribuita,  da  ripartire  tra  le   federazioni
          sportive nazionali. Tale  ripartizione  e'  effettuata  dal
          CONI  con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione   del
          Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
          criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
          stagione agonistica anche al fine di assicurare  la  tutela
          dei vivai giovanili.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1,  della
          legge 13 giugno 2023, n. 83, recante Ratifica ed esecuzione
          dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
          e la Confederazione svizzera relativo  all'imposizione  dei
          lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
          di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
          che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
          Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e
          per regolare talune altre questioni in materia  di  imposte
          sul reddito e sul patrimonio,  con  Protocollo  aggiuntivo,
          conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata  dal
          Protocollo del 28 aprile  1978  e  dal  Protocollo  del  23
          febbraio 2015, fatto a Roma il 23  dicembre  2020,  nonche'
          norme di adeguamento dell'ordinamento interno: 
              «Art.  12  (Disposizioni  diverse).  -  1.  Nelle  more
          dell'entrata  in  vigore  delle  intese  conseguenti   agli
          accordi di cui  all'articolo  1  della  presente  legge  in
          materia di telelavoro e, comunque, non oltre il  30  giugno
          2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in
          modalita' di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo  di
          lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel  campo
          di applicazione dell'Accordo tra  l'Italia  e  la  Svizzera
          relativo  all'imposizione   dei   lavoratori   frontalieri,
          firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con  legge
          26  luglio  1975,  n.  386,   si   considerano   effettuati
          nell'altro Stato. 
              (Omissis).»