Art. 37 
 
Misure  urgenti  in  materia  di   credito   d'imposta   a   sostegno
                    dell'associazionismo sportivo 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «dalla  legge  18  febbraio
2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonche'  ((per  contrastare
gli effetti dell'aumento)) dei costi  dell'energia  elettrica  e  del
gas»; 
    b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023  al  31
marzo  2023»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  per  quelli
effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.»; 
    c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' a 1 milione di euro per il trimestre
compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023». 
  2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, e del  regolamento  (UE)  n.  717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea  agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
  3. L'investimento di cui al  comma  1  in  campagne  pubblicitarie,
relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio  2023  e  il  30
settembre 2023, deve essere di importo complessivo  non  inferiore  a
10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari  a  150.000  euro  e
((non  superiori  a))  15  milioni  di  euro.  Per  le   societa'   e
associazioni sportive costituite a partire dall'anno  2022,  ai  fini
del riconoscimento del credito d'imposta,  deve  ritenersi  rilevante
esclusivamente la soglia  dell'investimento  complessivo  minimo  non
inferiore a 10.000 euro e non anche  la  soglia  relativa  ai  ricavi
delle  medesime  societa'  e  associazioni.  Le   societa'   sportive
professionistiche    e    societa'    e     associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2023 si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del ((Fondo per interventi)) strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: 
              «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di  sport).  -
          1. Al fine di sostenere gli operatori del settore  sportivo
          interessati dalle  misure  restrittive  introdotte  con  il
          decreto-legge 24 dicembre 2021,  n.  221,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, nonche'
          per contrastare l'aumento dei costi dell'energia  elettrica
          e del gas  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  81  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  gia'
          prorogate dall'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano  anche  per  gli
          investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al
          31 marzo 2022 e per  gli  investimenti  effettuati  dal  1°
          gennaio  2023  al  31  marzo  2023,  nonche'   per   quelli
          effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. Per  il
          primo trimestre  2023  il  contributo  riconosciuto,  sotto
          forma  di  credito  d'imposta,  non  puo'  essere  comunque
          superiore a 10.000 euro. A tal fine e' autorizzata la spesa
          per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il
          primo trimestre 2022 e a 35 milioni di euro  per  il  primo
          trimestre  2023,  nonche'  a  1  milione  di  euro  per  il
          trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30  settembre
          2023, che costituisce tetto di spesa. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 85,  comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                a) i corrispettivi delle cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                c) i corrispettivi delle cessioni di azioni  o  quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                d)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di   strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                e) i corrispettivi delle cessioni di  obbligazioni  e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alle lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                g) i contributi in denaro, o  il  valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                h) i contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
              (Omissis).». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  10,  comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.