Allegato Articolo 1 Modifiche alle Disposizioni preliminari 1. Il paragrafo "Fonti normative" e' sostituito dal seguente: "Fonti normative La materia e' disciplinata: dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare: dall'art. 7, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; dall'art. 15, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di: (i) dettare criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio cui i soggetti obbligati sono esposti nell'esercizio della loro attivita' (articolo 15, comma 1); (ii) individuare le categorie di soggetti obbligati per i quali non si applicano le disposizioni in materia di autovalutazione del rischio di riciclaggio, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio dell'attivita' svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate (articolo 15, comma 3); dall'art. 16, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalita' con le quali deve essere garantito un approccio globale al rischio di riciclaggio nei gruppi; dall'art. 16, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio; dall'art. 43 comma 4, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018; dal regolamento (UE) 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; dal regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e sulle relative funzioni. Vengono inoltre in rilievo: gli orientamenti delle Autorita' di Vigilanza Europee, adottati ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonche' sulle procedure da porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti; gli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02) attuati con nota della Banca d'Italia n. 15 del 4 ottobre 2021; gli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformita' e al ruolo e alle responsabilita' del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/05)." 2. Nel paragrafo "Destinatari" la lettera l) "i confidi (3);" e la nota a pie' di pagina n. (3) sono eliminate. 3. Il paragrafo "Comunicazioni alla Banca d'Italia", e' sostituito dal seguente: "Comunicazioni alla Banca d'Italia Le comunicazioni alla Banca d'Italia previste dalle presenti disposizioni sono indirizzate all'Unita' di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio."