(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             Articolo 1 
               Modifiche alle Disposizioni preliminari 
 
  1. Il paragrafo "Fonti normative" e' sostituito dal seguente: 
"Fonti normative 
  La materia e' disciplinata: 
    dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare: 
      dall'art. 7, comma 1, lettera a), che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia  il  potere  di   emanare   disposizioni   in   materia   di
organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata  verifica
della clientela; 
      dall'art. 15, che attribuisce alla Banca  d'Italia  il  compito
di: 
        (i)  dettare  criteri  e  metodologie  per  l'analisi  e   la
valutazione dei rischi di riciclaggio cui i soggetti  obbligati  sono
esposti nell'esercizio della loro attivita' (articolo 15, comma 1); 
        (ii) individuare le categorie di  soggetti  obbligati  per  i
quali non si applicano le disposizioni in materia di  autovalutazione
del rischio di riciclaggio, in  considerazione  dell'irrilevanza  del
rischio di riciclaggio dell'attivita' svolta ovvero  dell'offerta  di
prodotti  e  servizi  che  presentano  caratteristiche   di   rischio
tipizzate (articolo 15, comma 3); 
      dall'art. 16, comma 1, che attribuisce alla Banca  d'Italia  il
compito di  disciplinare  le  modalita'  con  le  quali  deve  essere
garantito un approccio globale al rischio di riciclaggio nei gruppi; 
      dall'art. 16, comma 2, che attribuisce alla Banca  d'Italia  il
potere di individuare i requisiti  dimensionali  e  organizzativi  in
base ai  quali  i  soggetti  obbligati  adottano  specifici  presidi,
controlli e procedure per la valutazione e gestione  del  rischio  di
riciclaggio e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio; 
      dall'art. 43 comma 4, che attribuisce alla  Banca  d'Italia  il
potere di  adottare  disposizioni  sui  requisiti,  le  procedure,  i
sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in
coerenza  con  le  previsioni  del  regolamento  delegato   (UE)   n.
1108/2018; 
    dal regolamento (UE)  2015/847,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi; 
    dal regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione europea
recante le norme tecniche di  regolamentazione  sui  criteri  per  la
nomina dei punti di contatto centrali per  gli  emittenti  di  moneta
elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e  sulle  relative
funzioni. Vengono inoltre in rilievo: 
    gli orientamenti delle Autorita' di Vigilanza  Europee,  adottati
ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, sulle misure
che i prestatori di servizi di  pagamento  adottano  per  individuare
dati informativi mancanti o incompleti relativi  all'ordinante  o  al
beneficiario nonche' sulle procedure da porre in essere  per  gestire
un trasferimento di  fondi  non  accompagnato  dai  dati  informativi
richiesti; 
    gli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea  in  materia  di
fattori  di  rischio  per   l'adeguata   verifica   della   clientela
(EBA/GL/2021/02) attuati con nota della Banca d'Italia n.  15  del  4
ottobre 2021; 
    gli Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea sulle  politiche
e le procedure relative alla gestione della conformita' e al ruolo  e
alle  responsabilita'  del  responsabile  antiriciclaggio  ai   sensi
dell'articolo  8  e  del  capo  VI  della  direttiva  (UE)   2015/849
(EBA/GL/2022/05)." 
  2. Nel paragrafo "Destinatari" la lettera l) "i confidi (3);" e  la
nota a pie' di pagina n. (3) sono eliminate. 
  3. Il paragrafo "Comunicazioni alla Banca d'Italia", e'  sostituito
dal seguente: 
"Comunicazioni alla Banca d'Italia 
  Le  comunicazioni  alla  Banca  d'Italia  previste  dalle  presenti
disposizioni sono indirizzate all'Unita' di Supervisione e  Normativa
Antiriciclaggio."