Articolo 2 Modifiche alla Parte Prima - Principi Generali 1. Nella Sezione I (Principio di proporzionalita'), la nota (5) e' sostituita dalla seguente: "(5) Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalita', i destinatari considerano almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attivita' in ciascuna area; il numero dei dipendenti; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attivita' esercitate nonche' la loro natura e complessita'; il modello di business scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalita' di finanziamento; il numero e la tipologia di clienti; la complessita' dei prodotti e dei contratti; le attivita' esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati." 2. La Sezione III e' sostituita dalla seguente: "Sezione III. Presidi organizzativi minimi Fermo l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalita' e di approccio in base al rischio, i destinatari adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi: a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilita' di assicurare l'adeguatezza, la funzionalita' e l'affidabilita' dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione I (funzione antiriciclaggio); b) formalizzano l'attribuzione della responsabilita' per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette); c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformita' rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione III (funzione di revisione interna); d) nominano un esponente aziendale quale responsabile per l'antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Seconda, Sezione III-bis (esponente responsabile per l'antiriciclaggio)."