(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
           Modifiche alla Parte Prima - Principi Generali 
 
  1. Nella Sezione I (Principio di proporzionalita'), la nota (5)  e'
sostituita dalla seguente: 
  "(5) Al fine di applicare le  presenti  disposizioni  coerentemente
con il  principio  di  proporzionalita',  i  destinatari  considerano
almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza
geografica e il volume di attivita' in ciascuna area; il  numero  dei
dipendenti; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad
un gruppo; i tipi di attivita' esercitate nonche' la  loro  natura  e
complessita'; il modello di business scelto e le strategie  adottate;
il  tipo  di  struttura  organizzativa;  la   strategia   complessiva
predisposta  per  l'efficace  gestione  dei   rischi;   gli   assetti
proprietari e le modalita' di finanziamento; il numero e la tipologia
di  clienti;  la  complessita'  dei  prodotti  e  dei  contratti;  le
attivita' esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati." 
  2. La Sezione III e' sostituita dalla seguente: 
"Sezione III. Presidi organizzativi minimi 
  Fermo   l'obbligo   di   calibrare   gli   assetti    organizzativi
antiriciclaggio  secondo  il  principio  di  proporzionalita'  e   di
approccio in  base  al  rischio,  i  destinatari  adottano  almeno  i
seguenti presidi organizzativi minimi: 
    a)  attribuiscono  a  una  funzione  di  controllo  aziendale  la
responsabilita'  di  assicurare  l'adeguatezza,  la  funzionalita'  e
l'affidabilita' dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto  previsto
nella Parte Terza, Sezione I (funzione antiriciclaggio); 
    b)  formalizzano  l'attribuzione  della  responsabilita'  per  la
segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto  nella
Parte  Terza,  Sezione  II  (responsabile  della  segnalazione  delle
operazioni sospette); 
    c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito
di  verificare  in  modo  continuativo  il   grado   di   adeguatezza
dell'assetto  organizzativo  antiriciclaggio  e  la  sua  conformita'
rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte  Terza,
Sezione III (funzione di revisione interna); 
    d)  nominano  un  esponente  aziendale  quale  responsabile   per
l'antiriciclaggio,  secondo  quanto  previsto  nella  Parte  Seconda,
Sezione III-bis (esponente responsabile per l'antiriciclaggio)."